Cass. Sez. III n. 18493 del 4 maggio 2016 (Ud 21 gen 2016)
Pres. Ramacci Est. Liberati Ric. Giacovelli
Caccia e animali.Piani faunistici venatori
La natura di strumenti di pianificazione della attività faunistico venatoria dei suddetti piani venatori regionali comporta, per chi intenda esercitare la caccia, un onere di informazione circa la loro esistenza ed il loro contenuto, costituendo obbligo di colui che si accinga ad esercitare l'attività venatoria preventivamente verificare quale sia la pianificazione territoriale al riguardo, allo scopo di individuare le aree nelle quali la caccia sia consentita e possa quindi lecitamente essere esercitata, attraverso la consultazione della cartografia allegata al piani venatori regionali. Le tabelle apposte nelle varie zone individuate dai piani venatori hanno la diversa funzione di delimitare fisicamente i confini delle zone stesse, che debbono, evidentemente, essere preventivamente individuate come quelle nelle quali, sulla base della suddetta pianificazione regionale, sia consentita la caccia. Ne consegue che l'esercizio della caccia in un'oasi provinciale di protezione faunistica, agevolmente individuabile nella sua estensione fisica sulla base della conformazione dei luoghi non può dirsi compiuto ignorando il divieto solo perché non erano presenti le tabelle.
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