Cass. Sez. III n. 28222 del 18 luglio 2011 (Cc. 6 apr. 2011)
Pres. Ferrua Est. Franco Ric. Angaran
Rifiuti. Trasporto e confisca

In base all’art. 259, comma 2, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 alla sentenza di condanna o a quella emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. per i reati relativi al trasporto illecito di cui all’art. 256, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza in epigrafe, emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., il GIP del tribunale di Belluno applicò ad A.R. la pena concordata tra le parti per il reato di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256, comma 1, lett. a), per avere svolto attività di recupero e smaltimento di rifiuti speciali in difformità rispetto alla comunicazione di inizio di attività, e dispose altresì la confisca del veicolo utilizzato.

L' A. propone ricorso per cassazione relativamente alla statuizione sulla confisca deducendo:

1) che eventualmente avrebbe dovuto essere sequestrato il cassone scarrabile che permette di raccogliere i rifiuti e non il veicolo a cui il cassone viene agganciato;

2) che la confisca può essere ordinata con la sentenza di patteggiamento sono nei casi in cui è obbligatoria;

3) che nel capo di imputazione è stata contestata la condotta di recupero e di smaltimento, mentre nella sentenza di parla di trasporto e smaltimento;

4) che comunque non era stata effettuata alcuna attività di smaltimento;

5) che non poteva essere escluso il futuro recupero, dato che il cassone era stato collocato su un angolo del cortile in attesa che fosse prelevato dalla ditta ELSEVI.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Quanto alle doglianze sulla responsabilità dell'imputato, va ricordato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, facendo richiesta di applicazione della pena, l'imputato rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l'accusa, o, in altri termini, non nega la sua responsabilità ed esonera l'accusa dall'onere della prova; la sentenza che accoglie detta richiesta contiene quindi un accertamento ed un'affermazione implicita della responsabilità dell'imputato, e pertanto l'accertamento della responsabilità non va espressamente motivato (Sez. Un. 27 marzo 1992, Di Benedetto, m.

191.134); e che pertanto, nello speciale procedimento di cui agli artt. 444 e segg. cod. proc. pen. la sentenza che applichi la pena "patteggiata" non può formare oggetto di ricorso per cassazione per mancanza di motivazione sui presupposti di fatto della responsabilità dell'imputato, poichè la sussistenza di essi viene da lui ammessa in modo implicito, ma univoco, nel momento stesso in cui egli richiede il patteggiamento o aderisce ad analoga richiesta del P.M. (Sez. 6, 21 maggio 1991, Grimaldi, m. 188.084).

Quanto alla confisca, va innanzitutto rilevato che il ricorso si basa su una giurisprudenza risalente a prima della modificazione del testo dell'art. 445 c.p.p. ad opera della L. n. 134 del 2003, e quindi ormai superata. Attualmente, infatti, "In tema di patteggiamento, l'estensione dell'applicabilità della confisca, per effetto della L. n. 134 del 2003, a tutte le ipotesi previste dall'art. 240 c.p., e non più solo a quelle previste come ipotesi di confisca obbligatoria, impone al giudice di motivare le ragioni per cui ritiene di dover disporre la confisca di specifici beni sottoposti a sequestro, ovvero, in subordine, quelle per cui non ritiene attendibili le giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati" (Sez. 6, 16.4.2010, n. 17266, Trevisan, m. 247085).

Nel caso di specie, comunque il giudice ha correttamente motivato la confisca sulla base del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 259, comma 2, in base al quale alla sentenza di condanna o a quella emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., per i reati relativi al trasporto illecito di cui all'art. 256, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto. Il giudice ha invero richiamato la giurisprudenza di questa Sezione, secondo cui la confisca del mezzo di trasporto va disposta "in caso di condanna per il reato di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione dei rifiuti in difetto di autorizzazione, di cui all'art. 256 del citato D.Lgs. n. 152" (Sez. 3, 15.11.2006, n. 42227, Gironda, m. 235406). In ogni modo, anche a voler ritenere che non si applichi la norma speciale e che si tratti di una ipotesi di confisca facoltativa, il giudice ha correttamente motivato in proposito, osservando che era stata accertata l'utilizzazione del mezzo attualmente in sequestro in occasione della attività di conferimento e smaltimento di rifiuti avvenuta nel caso in esame.

Il giudice ha anche correttamente osservato che era irrilevante la circostanza che il veicolo fosse di proprietà di un soggetto diverso dal suo conducente, dato che si trattava comunque di soggetto che, avuto riguardo alla attività svolta dall'imputato, non poteva considerarsi estraneo al reato essendo il datore di lavoro dello stesso.

Esattamente, poi, il Procuratore generale, nella sua requisitoria scritta, ha osservato che il proprietario del veicolo non ha dato prova di averne vietato l'uso proibito e che peraltro il ricorrente appare non essere legittimato, non essendo la persona a cui il veicolo dovrebbe essere restituito, a dedurre la questione in questa sede.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.

In applicazione dell'art. 616 c.p.p., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi che possano far ritenere non colpevole la causa di inammissibilità del ricorso, al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma, che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, si ritiene congruo fissare in Euro 1.500,00.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 6 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2011