area di stoccaggio provvisorio di rifiuti urbani attivata dal commissario per
l'emergenza rifiuti in campania ex art. 191 d. legs. 152/06- istanza di sospensione cautelare
- prevalenza dell'interesse dell'emergenza sull'interesse pubblico, pur meritevole, tutelato
dal comune sul cui territorio insiste il sito.
REPUBBLICA
ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
ROMA
SEZIONE PRIMA
Registro
Ordinanze:
6059/2006
Registro
Generale:
9774/2006
nelle persone dei Signori:
ANTONINO
SAVO AMODIO Presidente
CARLO
MODICA DE MOHAC Consigliere
ROBERTO
CAPONIGRO Primo Ref. , relatore
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella
Camera di Consiglio del 08 Novembre
2006
Visto
il ricorso 9774/2006 proposto da:
COMUNE DI ACERRA
rappresentato e difeso da:
BALLETTA AVV. MAURIZIO
con
domicilio eletto in ROMA
VIA DEGLI SCIPIONI, 268/A
presso
PETRETTI AVV. ALESSIO
contro COMM GOVERNO GESTIONE EMERGENZA
RIFIUTI IN CAMPANIA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI MINISTERO DELL'INTERNO rappresentati e difesi da AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO ed elettivamente domiciliati in Roma Via dei Portoghesi n. 12 MINISTERO DELL'AMBIENTE E TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
REGIONE CAMPANIA
e nei confronti di SOC FIBE SPA
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per l'annullamento, previa
sospensione dell'esecuzione,
dell’ordinanza n. 395 del
13.10.2006 del Commissario di Governo per l’Emergenza Rifiuti
nella Regione
Campania Delegato ex O.P.C.M. 3341 del 27.2.2004, con la quale
è stato
autorizzato ex art. 191 del D.Lgs 152/06
l’attività di stoccaggio provvisorio
del rifiuto urbano sulla piazzola contrassegnata con il n.7 realizzata
alla
loc. Pantano del Comune di Acerra fino al 31.1.2007.
Visti gli atti e i documenti
depositati con il ricorso;
Vista la domanda di
sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in
via
incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione
in giudizio di:
COMM GOVERNO GESTIONE EMERGENZA
RIFIUTI IN CAMPANIA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI
MINISTERO DELL'INTERNO
Udito il relatore Primo
Ref. ROBERTO CAPONIGRO e
uditi altresì per le parti l’avv. Alessio
Petretti, per delega dell’avv. M. Balletta, e
l’avv.to dello Stato Daniela
Giacobbe.
Visti gli artt. 19 e 21,
u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17
agosto
1907, n. 642;
Considerato che, dal bilanciamento
dei contrapposti interessi nell’odierna fase cautelare,
l’interesse pubblico
tutelato dall’amministrazione resistente con
l’emanazione del provvedimento
impugnato appare prevalente rispetto all’interesse pubblico,
pur meritevole
della più elevata considerazione, tutelato
dall’amministrazione comunale
ricorrente e ciò anche in ragione della fissazione di un
quantitativo massimo
di stoccaggio provvisorio (20.000 tonnellate) nonché del dies ad quem per la scadenza
dell’autorizzazione (31.1.2007)
P.Q.M.
RESPINGE la suindicata
domanda incidentale di sospensione.
La presente ordinanza
sarà
eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la
Segreteria del
Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
ROMA , li 08
Novembre 2006
IL PRESIDENTE:
IL RELATORE: