DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 marzo 2005
Proroga dello stato di emergenza in relazione all'attivita' di smaltimento dei rifiuti radioattivi, dislocati nelle centrali nucleari di Trino,
Caorso, Latina, Garigliano e nella piscina di Avogadro in localita' Saluggia, in condizioni di massima sicurezza.
Gazzetta Ufficiale N. 59 del 12 Marzo 2005
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
14 febbraio 2003 concernente la dichiarazione di stato di emergenza
in relazione all'attivita' di smaltimento e messa in sicurezza dei
rifiuti radioattivi dislocati nei territori delle regioni Lazio,
Piemonte, Campania, Emilia-Romagna e Basilicata fino al 31 dicembre
2003;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
7 maggio 2004 concernente la proroga della dichiarazione di stato di
emergenza in relazione all'attivita' di smaltimento e messa in
sicurezza dei rifiuti radioattivi dislocati nei territori delle
regioni Lazio, Piemonte, Campania, Emilia-Romagna e Basilicata, fino
al 31 dicembre 2004;
Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza sopra
richiamata e' stata adottata per fronteggiare situazioni che per
intensita' ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri
straordinari;
Considerato che sono tuttora in corso gli interventi di natura
emergenziale, necessari a garantire la messa in sicurezza nucleare e
fisica dei predetti rifiuti radioattivi;
Considerato, inoltre, che per garantire un elevato livello di
salvaguardia della popolazione e dell'ambiente le predette azioni di
messa in sicurezza assumono peculiare rilevanza, nel contesto
emergenziale in atto, per il raggiungimento di elevati livelli di
tutela dei beni dell'integrita' fisica e dell'ambiente;
Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persiste,
e che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art.
5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga
dello stato di emergenza;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 4 marzo 2005;
Decreta:
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge
24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in
premessa, e' prorogato, fino al 31 dicembre 2005, lo stato di
emergenza nei territori citati in premessa.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 4 marzo 2005
Il Presidente: Berlusconi