SEZ. 3 SENT. 19761 DEL 29/04/2003 (CC.25/02/2003) RV. 224725
PRES. Papadia U REL. Fiale A COD.PAR.342
IMP. Greco G ed altri PM. (Diff.) Ciampoli L
515001 BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE - Reato di cui
all'art. 163 del D.L.G. n. 490 del 1999 - Natura - Reato di pericolo astratto - Fondamento.
D. LG. DEL 29/10/1999 NUM. 490 ART. 163 COST.
D. L. DEL 27/6/1985 NUM. 312 ART. 1 SEXIES
L. DEL 8/8/1985 NUM. 431
Il reato di cui all'art. 163 del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n.490 ha natura di reato di pericolo astratto e, pertanto, per la sua
configurabilita' non e' necessario un effettivo pregiudizio per l'ambiente,
potendosi escludere dal novero delle condotte penalmente rilevanti soltanto quelle che si prospettano inidonee, pure in astratto, a compromettere i
valori del paesaggio e l'aspetto esteriore degli edifici, atteso che il legislatore, imponendo la necessita' dell'autorizzazione ha inteso assicurare
una immediata informazione e la preventiva valutazione da parte della P.A. dell'impatto sul paesaggio di interventi intrinsecamente capaci di
comportare modificazioni ambientali e paesaggistiche, in quanto la fattispecie
incriminatrice e' volta a tutelare sia l'ambiente sia, strumentalmente e mediatamente, l'interesse a che la P.A. proposta al controllo venga posta in
condizioni di esercitare efficacemente e tempestivamente detta funzione, cosi' che la salvaguardia del bene ambiente viene anticipata mediante la
previsione di adempimenti formali finalizzati alla protezione finale del bene
sostanziale.
Fonte CED Cassazione
Beni Ambientali. Reato di pericolo astratto
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