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T.A.R. Campania - Napoli Sez. I sent. 3579 del 2 febbraio 2005

Definizione di opere di difesa del mare ai fini del procedimento via

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA CAMPANIA

NAPOLI

PRIMA SEZIONE

Registro Sentenze: 3579 /2005

Registro Generale: 2969/2004

nelle persone dei Signori:

FABIO DONADONO Presidente f.f.

ARCANGELO MONACILIUNI Cons.

GUGLIELMO PASSARELLI DI NAPOLI Cons. , relatore

ha emesso la seguente

SENTENZA

nell’udienza pubblica del 23.02.2005 sul ricorso n. 2969 dell’anno 2004 proposto da

ASSOCIAZIONE ITALIANA WWF ITALI - ONLUS

rappresentato e difeso da:

BALLETTA MAURIZIO

con domicilio eletto in NAPOLI

VIA A. DA SALERNO ,13 C/0 WWF

presso

BALLETTA MAURIZIO

contro

PROVINCIA DI NAPOLI - CITTA' METROPOLITANA

rappresentato e difeso da:

DI FALCO ALDO

COSMAI PAOLA

con domicilio eletto in NAPOLI

PIAZZA MATTEOTTI,1

presso

DI FALCO ALDO

REGIONE CAMPANIA

MINISTERO BENI ATTIVITA' CULTURALI

rappresentato e difeso da:

ARPAIA GIUSEPPE

con domicilio eletto in NAPOLI

AVV.RA DELLO STATO - VIA DIAZ N.11

presso la sua sede

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

rappresentato e difeso da:

ARPAIA GIUSEPPE

con domicilio eletto in NAPOLI

AVV.RA DELLO STATO - VIA DIAZ N.11

presso la sua sede

MINISTERO DELLA ECONOMIA E FINANZE

rappresentato e difeso da:

ARPAIA GIUSEPPE

con domicilio eletto in NAPOLI

AVV.RA DELLO STATO - VIA DIAZ N.11

presso la sua sede

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

rappresentato e difeso da:

ARPAIA GIUSEPPE

con domicilio eletto in NAPOLI

AVV.RA DELLO STATO - VIA DIAZ N.11

presso la sua sede

CONSORZIO DI GESTIONE AREA MARINA PROTETTA PUNTA CAMPANELLA

COMUNE DI MASSA LUBRENSE

rappresentato e difeso da:

PINTO FERDINANDO

RENDITISO GIULIO

PERSICO ROSA

con domicilio eletto in NAPOLI

VIA C.CONSOLE,3-C/0 ST.E.FURNO

presso

PINTO FERDINANDO

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della deliberazione della Giunta Provinciale di Napoli n. 1366 dell’11.12.2003, recante ad oggetto “Studio meteomarino riposizionamento scogliere e ripascimento dell’arenile di Marina di Cantone nel Comune di Massa Lubrense – Direzione difesa del suolo e difesa e riqualificazione delle coste e delle isole”, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo ed il quadro economico;

nonché

di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale

Visto il ricorso ed i relativi allegati;

Letti gli atti di causa;

Udito il relatore alla pubblica udienza, ref. Guglielmo Passarelli di Napoli;

Uditi gli avv.ti come da verbale;

Ritenuto in fatto

Con ricorso iscritto al ricorso n. 2969 dell’anno 2004, la parte ricorrente impugnava il provvedimento indicato in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:

- che la Giunta della Provincia di Napoli aveva approvato il progetto esecutivo ed il quadro economico dello “Studio meteomarino riposizionamento e ripascimento dell’arenile di Marina del Cantone nel Comune di Massa Lubrense – Direzione difesa del suolo e riqualificazione delle coste e delle isole” e che gli interventi progettati, di altissimo impatto ambientale, ricadono nell’area naturale protetta di Punta Campanella, è compresa in due siti di importanza comunitaria, ed è naturalmente sottoposta a vincolo paesaggistico ed ambientale particolare ai sensi della legge n. 1497/39;

- che i progetti in questione erano stati adottati senza rispettare i procedimenti previsti dalle normative ambientali di settore, né i provvedimenti autorizzatori ambientali potevano ritenersi validamente formati nella conferenza di servizi convocata l’11.12.2002 presso la Provincia di Napoli, perché a tale conferenza di servizi non erano stati invitati il Consorzio di Gestione dell’area naturale protetta marina Punta Campanella ed il Ministero dell’Ambiente; inoltre, il Ministero Infrastrutture e Trasporti e la Regione Campania non avevano espresso il loro consenso (il Genio Civile non si era pronunciato, ritenendo il progetto non approfondito, e la Regione aveva manifestato esigenze istruttorie); gli unici ad esprimere consenso al progetto erano stati il Comune di Massa Lubrense ed il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il cui assenso era peraltro viziato perché mancava il parere della Commissione edilizia integrata.

Instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.

Si costituiva la Provincia di Napoli, chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.

All’udienza del 07.04.2004, l’istanza cautelare veniva accolta con ordinanza n. 2127/04.

All’udienza del 23.02.05, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.

Considerato in diritto

Con il primo motivo di diritto, la ricorrente lamentava la violazione della direttiva CEE 85/337; dell’art. 6 l. n. 349/86; dell’art. 1 c. 4 DPR 12.04.96 in relazione all’art. 12 lett. n del suo allegato B; la violazione della direttiva CEE 92/43, del DPR n. 357/1997, modificato dal DPR 12.03.2003 n. 120; l’eccesso di potere, atteso che l’art. 1 c. 4 DPR 12.04.96 in relazione all’art. 12 lett. n, allegato B esige la valutazione di impatto ambientale per i progetti che riguardano le opere costiere e altri lavori di difesa del mare localizzati in aree naturali protette; dell’art. 5 del DPR n. 357/1997, che esige la valutazione di incidenza e tali valutazioni sono state omesse dalla Provincia di Napoli.

Con il secondo motivo di diritto, la ricorrente lamentava la violazione dell’art. 151 d.l.vo n. 490/1999 e della l. reg. Campania n. 10/82, atteso che la Provincia di Napoli avrebbe dovuto acquisire, previo parere della Commissione edilizia integrata, l’autorizzazione paesaggistica del Comune di Massa Lubrense; con il terzo la violazione art. 7 l. reg. Campania n. 35/87, attesa la mancanza del parere di conformità al piano urbanistico territoriale da parte del Presidente della Regione; con il quarto la violazione dell’art. 13 c. 1 l. n. 394/1991 e l’eccesso di potere, attesa la mancanza del nulla osta da parte dell’ente di gestione; con il quinto la violazione degli artt. 7 c. 7 l. n. 109/94, 14, 14 bis e 14 ter l. n. 241/90, atteso che alla conferenza di servizi non sono stati invitati il Consorzio di Gestione dell’area naturale protetta marina Punta Campanella ed il Ministero dell’Ambiente; con il sesto la violazione dell’art. 151 d.l.vo n. 490/1999 e della l. reg. Campania n. 10/82, atteso che, mancando il parere della Commissione edilizia integrata, l’assenso espresso dal Comune è illegittimo; peraltro tale assenso non è motivato circa la compatibilità delle opere progettate con i valori paesistici; anche il nulla osta della Soprintendenza ai Beni Architettonici e per il Paesaggio è illegittimo, perché carente di motivazione; con il settimo e con l’ottavo la carenza di VIA vizia tutti gli atti di assenso ed il verbale di conclusione della conferenza di servizi; con il nono la violazione degli artt. 16 e 17 l. n. 241/90, atteso che non sono state prese in considerazione le esigenze istruttorie manifestate dalla Regione Campania; con il decimo la violazione dell’art. 14 ter l. n. 241/90, atteso che la conferenza di servizi non si è pronunciata a maggioranza dei presenti; con l’undicesimo che il verbale conclusivo della conferenza di servizi avrebbe dovuto essere pubblicato sul BURC.

La Provincia di Napoli eccepiva l’irricevibilità del ricorso per tardività, atteso che la delibera impugnata era stata affissa all’albo pretorio sin dal 15.12.03 ed è da tale data che decorre il termine per impugnazione; anche a non voler considerare il temine in cui la delibera non era esecutiva, il termine decorre dal 26/12/03 ed il ricorso, notificato in data 01.03.04 (o il 28.02.04, volendo considerare la data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario), è egualmente irricevibile; la ricorrente era inoltre priva di interesse ad agire, mancando ogni riferimento ad un presunto danno ambientale; il ricorso è comunque infondato nel merito, poichè l’intervento in questione non necessita di VIA e non comporta variazioni al piano urbanistico territoriale; il Consorzio di gestione è stato sentito, come prevede la legge.

Il Genio Civile ribadiva di non aver ritenuto il progetto sufficientemente approfondito.

Il Comune dichiarava di aver già presentato autonomo ricorso avverso la delibera impugnata, essenzialmente perché il progetto, così come approvato, rendeva di fatto inutilizzabile l’attuale pontile con grave danno per la comunità locale; sicché anche il Comune chiedeva l’annullamento dell’atto impugnato. In memoria conclusionale, il Comune ribadiva la tempestività del proprio ricorso e l’illegittimità dell’atto impugnato.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento entro i termini di seguito precisati.

Preliminarmente, va respinta l’eccezione di irricevibilità per tardività del ricorso. Infatti, come ritenuto da questa Sezione con sentenza n. 16919 del 19.11.2004, per i soggetti non destinatari di notifica individuale - quali, nel caso di specie, il ricorrente - la decorrenza del termine per impugnare un atto quale quello in epigrafe decorre dalla scadenza del termine di pubblicazione all' Albo Pretorio del Comune di riferimento dell'avviso di deposito dei documenti relativi al piano approvato, sicché il ricorso è tempestivo. Anche il Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza n. 3243/2003, ha stabilito che la pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione nell' albo pretorio è idonea, in via generale, a determinare la decorrenza del termine per la proposizione del ricorso solo nei riguardi dei soggetti non direttamente contemplati nell'atto (come accade nel caso di specie).

Va respinta anche l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse, mancando ogni riferimento ad un presunto danno ambientale; infatti, l’associazione ricorrente è senza dubbio legittimata ad impugnare, ai sensi degli artt. 13 e 18 della legge n. 349/86, gli atti amministrativi suscettibili di cagionare un danno ambientale e che l’opera progettata ha un elevato impatto sul territorio.

Nel merito, è fondato il primo motivo di ricorso. Infatti, il riposizionamento della scogliera ed il ripascimento dell’arenile rientrano nel concetto di “lavori di difesa del mare” di cui all’allegato B, n. 7 lett. n del DPR 12.04.96, per i quali è prevista la Valutazione di Impatto Ambientale. Per “lavori di difesa del mare” devono evidentemente intendersi le opere finalizzate a contrastare l’erosione ed a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli e lavori simili. Orbene, i lavori in questione sono, con tutta evidenza, destinati a contrastare il fenomeno dell’erosione (a ciò è evidentemente finalizzato il riposizionamento della scogliera) ed a modificare la costa (il ripascimento dell’arenile comporta tale modifica). Dunque, la VIA era necessaria; ed è pacifico che la stessa sia mancata: la Provincia, infatti, non contesta la mancanza della VIA, limitandosi a sostenere che la stessa non era necessaria nel caso di specie.

Inoltre, appare fondato anche il quinto motivo di ricorso, atteso che alla conferenza di servizi non sono stati invitati il Consorzio di Gestione dell’area naturale protetta marina Punta Campanella ed il Ministero dell’Ambiente. La partecipazione di tali Amministrazioni era dovuta in forza dell’art. 13 c. l. n. 394/1991 e art. 5 del DPR n. 120/2003; del resto, come si evince dal verbale della conferenza di servizi, l’Architetto Mollo aveva manifestato la necessità di interpellare l’ente di gestione della riserva naturale di Punta Campanella ed il Ministero dell’Ambiente, invito evidentemente disatteso. Sicché la determinazione non può che ritenersi illegittima, atteso che, in sede di conferenza decisoria, è necessaria la convocazione di tutte le Amministrazioni competenti ad esprimere il proprio consenso.

Gli altri motivi possono ritenersi assorbiti.

Attesa la complessità della questione, sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, prima sezione di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:

1. Accoglie il ricorso n. 2969 dell’anno 2004 e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati;

2. Compensa integralmente le spese tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 02.02.2005.

Fabio Donadono Presidente f.f.

Guglielmo Passarelli di Napoli Estensore