T.A.R. Lombardia (BS) Sez. I  n. 1025 del 8 luglio 2011
Rifiuti. Impiego di stallatico nel compostaggio

L’impiego dello stallatico per finalità di compostaggio è consentito dall’art. 5 comma 2 lett. e) del Reg. CE 3 ottobre 2002 n. 1174. Di conseguenza è necessario che la produzione di terriccio rispetti le norme tecniche della materia . Il Comune e la Provincia, secondo le rispettive competenze, svolgono attività di controllo e possono adottare provvedimenti per garantire la compatibilità igenico-ambientale della lavorazione. In ogni caso eventuali misure volte a ridurre il disagio per i cittadini devono rispettare i principi di gradualità, proporzionalità e garanzia del contraddittorio.

N. 01025/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01178/2004 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)



ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 1178 del 2004, proposto da:
Azienda Agricola Fungorobica Srl, rappresentata e difesa dagli avv. M. Gabriella Bertoli, Lorenzo Crippa, Anna Laura Ferrario, con domicilio eletto presso M. Gabriella Bertoli in Brescia, p.za Mercato, 30;


contro


Comune di Cenate Sotto, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Asdrubali, con domicilio eletto presso T.A.R. Segreteria in Brescia, via Carlo Zima, 3; Sindaco del Comune di Cenate Sotto, A.S.L. di Bergamo;

nei confronti di

Manenti Monica;

per l'annullamento

dell'ordinanza del Sindaco 17.6.2004 n. 5002 di interruzione immediata conferimento deiezioni equine e di pollina ed atti connessi;


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Cenate Sotto;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2011 il dott. Mario Mosconi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO


1 – Viene qui censurata la su-riportata ordinanza sindacale con la quale si dispone la immediata interruzione del conferimento di deizioni equine e di pollame presso l’Azienda ricorrente e con cui si danno altre prescrizioni.

1.2 – Tale complesso disposto si basa su una serie di considerazioni in fatto ed in diritto puntualmente delineate nelle premesse della qui discussa ordinanza e che qui altrimenti si danno per note e riportate.

2 – Al fine di ottenere l’annullamento del citato provvedimento, la Azienda agricola istante ha introdotto i seguenti mezzi di censura al seguito di vari cenni in fatto asseritamente utili per quanto di ragione:

a – violazione di legge; eccesso di potere, art. 12 l.r. n. 64 del 1981; travisamento, perplessità e genericità; si assume che, nello specifico caso e data la carenza di imminenti pericoli per la salute pubblica, l’adozione di una ordinanza extra-ordinem, connotata dalle caratteristiche della contingibilità e dell’urgenza, sarebbe del tutto illegittima e fuori luogo proprio a causa della rilevata e rilevabile mancanza (dedotta anche dalla ASL) dell’imminenza di un pericolo;

b – medesima violazione sotto altro profilo delle regole richiamate sub a; nel caso si sostiene che la detta ordinanza non sarebbe altresì giustificabile in quanto non sussistenti e non in atto circostanze imprevedibili ed eccezionali; la stessa inoltre avrebbe inconferenti caratteri di continuità e stabilità nel tempo quanto ai relativi effetti; sarebbero, inoltre, mancati precisi e doverosi accertamenti di carattere tecnico con conseguente carenza di giustificazione idonea anche sotto tale aspetto;

c – violazione di legge ed eccesso di potere; artt. 1 e 7 l. n. 241 del 1990; art. 844 c.c.; eccesso di potere sotto ulteriori svariati profili; si sostiene, anche per dimostrare che l’atto in questione mancherebbe di utili presupposti in fatto come già delineati, l’altrimenti diverso fatto, riportato in atto medesimo, dell’esistenza di circostanze partecipative di carattere oppositivo poste in essere da comitati di cittadini; circostanze queste stesse che, se unite all’instaurato dialogo partecipativo da parte del Comune solo con questi ultimi, denoterebbe la già denunciata carenza dei presupposti utili di specie; sicché, pure alla stregua di ciò, sarebbe ravvisabile una mancata comunicazione preventiva sulle intenzioni della Amministrazione che si sono poi concretizzate nella qui impugnata ordinanza; si deduce, inoltre, come non si possa, in alcun modo, fare ricorso a conferimenti esterni (aspetto che sarebbe stato evidenziabile anche in contraddittorio ma la cui carenza si è testè denunciata) pur alla luce dell’ordinario sfruttamento del suolo di pertinenza, all’interno di un canone di normale tollerabilità;

d – violazione di legge; eccesso di potere sotto nuovi e diversi profili; si afferma l’inconferenza del richiamo alle linee guida regionali sulle caratteristiche costitutive e gestionali del trattamento di compostaggio; ed invero, nel caso, una specifica norma di settore considererebbe le dette deizioni come rifiuto solo qualora venissero eliminate e non utilizzate (v. Reg. CE 1774/2002); vi sarebbero, di poi, nel corpo del censurato atto, affermazioni prive di fondamento la ove esse attribuiscono intendimenti mai manifestati dalla ricorrente.

3 – Dando per certo l’annullamento richiesto quest’ultima prefigura un danno per il quale espone domanda risarcitoria.

4 – Si è costituito in giudizio il Comune intimato; il quale, ex adverso deducendo, ha concluso per la infondatezza del ricorso.

5 – In limine di trattazione la ricorrente, alla stregua delle successive attività del Comune, prospetta una sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il presente ricorso, pur ribadendo, in secondo luogo, l’interesse risarcitorio al tempo già enunciato ed ora con corrispondenza di numerario per € 100.000,00 (centomila).

6 – All’U.P. del 8.VI.2011 la causa – dopo breve discussione – è stata trattenuta in decisione.

7 – Osserva, in primo luogo, il Collegio che la qui discussa ordinanza non è stata espunta dal mondo giuridico: né in via giustiziale né in via amministrativa. D’altra parte la discussione intorno alla sua legittimità o meno (ovviamente nei limiti del dedotto) soddisfa la attualità di una strumentalità processuale che tende ad accertare l’ingiustizia del lamentato danno tramite l’eventuale annullamento della ordinanza stessa: proprio a fronte dell’altrimenti consistenza, anche in attuale, di una specifica domanda risarcitoria.

8 – Tanto premesso, il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato.

8.1 – A tale riguardo si può riportare quanto dedotto – in via esaustiva ed assorbente – nell’ambito della ordinanza cautelare di questa sezione n. 1262 del 23.07.2004 dalle cui conclusioni non si ha ragione di discostarsi, facendo così le stesse proprie in questa sede di merito:

“La mancanza di pericoli immediati per la salute pubblica non consente l’adozione di un’ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. a) della L.R. 26 ottobre 1981 n. 64, e non giustifica l’omissione delle garanzie procedimentali ex art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241.”

“Il terriccio utilizzato nella coltivazione dei funghi sembra assimilabile al compost (la stessa relazione tecnica all. 3 della ricorrente descrive la preparazione del terreno di coltura dei funghi come procedimento di compostaggio). L’impiego dello stallatico per finalità di compostaggio è consentito dall’art. 5 comma 2 lett. e) del Reg. CE 3 ottobre 2002 n. 1174. Di conseguenza è necessario che la produzione di terriccio rispetti le norme tecniche della materia (è possibile fare riferimento per questi aspetti alla DGR n. 7/12764 del 16 aprile 2002). Il Comune e la Provincia, secondo le rispettive competenze, svolgono attività di controllo e possono adottare provvedimenti per garantire la compatibilità igenico-ambientale della lavorazione. In ogni caso eventuali misure volte a ridurre il disagio per i cittadini devono rispettare i principi di gradualità, proporzionalità e garanzia del contraddittorio.”

9 – Quanto al danno, il Collegio altrimenti osserva che il ricorso, con annessa istanza cautelare, è stato introdotto in limite temporis, al contempo ed invece, l’accoglimento stesso della cautelare è stato preceduto da un decreto presidenziale anch’esso favorevole alla ricorrente.

9.1 – Già da quanto dedotto pare ben difficoltoso altrimenti dedurre – in assenza di un quadro probatorio ben più esaustivo sotto il profilo teleologico - l’insistenza di un danno concreto vero e proprio. D’altro canto non è punto provata – sotto l’aspetto soggettivo – l’insistenza di una colpa della PA alla stregua di una sol presente consistenza, di profili di: imprudenza, negligenza, imperizia o colpa grave nella violazione di varie norme di specie e la mancanza di buona fede nell’adottare l’ordinanza in discorso.

10 – Sussistono – comunque - sufficienti ragioni per accollare al Comune le spese di giustizia, quantificate in dispositivo.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente decidendo, accoglie il ricorso in rubrica e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Respinge, al contrario, la domanda risarcitoria.

Spese a carico del Comune per € 2.750,00 (IVA e CPA esclusi).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Petruzzelli, Presidente
Sergio Conti, Consigliere
Mario Mosconi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/07/2011