Cass. Sez. III n. 37575 del 15 novembre 2006 (ud. 18 ott. 2006)
Pres. Postiglione Est. Grassi Ric. Marelli
Acque. Accertamento natura

La natura dei reflui (o dei rifiuti) non deve necessariamente accertarsi attraverso prelevamento di campioni e analisi, potendosi pervenire alla loro identificazione anche attraverso altri elementi di prova specifica a condizione che il giudice motivi a riguardo in maniera congrua, giuridicamente corretta e logica.
 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 18/10/2006
Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - N. 1645
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 46030/2005
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MARELLI EDOARDO, nato a Lodi Vecchio il 6 Novembre 1936;
avverso la sentenza del Tribunale, in composizione monocratica, di Lodi datata 9/6/05;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRASSI Aldo;
Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. IZZO G., il quale ha chiesto il rigetto del ricorso, perché infondato;
La Corte Suprema di Cassazione:
OSSERVA
Con sentenza del Tribunale, in composizione monocratica, di Lodi, datata 9/6/05, Edoardo Marelli veniva condannato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di Euro 16.000,00 di ammenda quale colpevole dei reati previsti dal D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, art. 59 e dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 51, dei quali era chiamato a rispondere per avere, senza autorizzazione, quale rappresentante legale della "Eurotecno s.r.l." e della "Madital S.p.a.", correnti in Lodi, località Carazzina, attivato uno scarico di reflui aziendali nel corso d'acqua superficiale "Roggia Bargana Filippina" ed "abbandonato" in esso rifiuti liquidi speciali non pericolosi, costituiti da acque di lavaggio dei macchinari e scarti di latticini, come accertato con sopraluoghi del 25, 26 e 29 Aprile, 21 Maggio e 21 Luglio 2002. Affermava e riteneva, il Giudice di merito, che attraverso le immagini del fascicolo fotografico in atti e le deposizioni dei verbalizzanti Massimiliano Castellone, Marino Gironi e Pagano Luca, era stato accertato:
a) che il corso d'acqua sopra menzionato, scorrente lungo il piazzale delle dette società nel quale era in corso il recupero di latte e yogourth scaduti, era sporco di sostanze biancastre putrescenti ed emanava un forte odore di materie avariate;
b) che il lavoro di recupero dei latticini, i quali venivano trasformati - con appositi macchinari - in cibo per animali, era effettuato da numerosi cittadini extracomunitari;
c) che nel piazzale sopra indicato scorrevano liquidi fuoriuscenti dai silos i quali, unitamente ai residui delle lavorazioni in esso poste in essere, confluivano nella "Roggia Bargana Filippina", la cui acqua era chiaramente intrisa di yogourth, latticini e materiali di scarto;
d) che era stato anche localizzato e controllato il tubo di scarico dal quale uscivano l'acqua sporca ed il materiale che confluivano nel corso d'acqua.
Avverso tale decisione il Marelli ha proposto ricorso per Cassazione e ne chiede lo annullamento per violazione di legge e difetto di motivazione.
Deduce, in particolare, il ricorrente:
1. che in imputazione sono stati indicati degli articoli di legge inesistenti (D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, comma 10) o non attinenti ai fatti ascrittigli (D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 59, comma 10), sicché le contestazioni di reato sarebbero nulle, al pari della decisione in ordine ad esse adottata;
2. che la sua responsabilità penale, in ordine ai detti fatti, sarebbe stata affermata illegittimamente, non essendovi prova in atti che nel corso d'acqua "Roggia Bargana Filippina" confluissero reflui aziendali;
3. che, non essendo stato effettuato alcun prelevamento di campioni e non essendo stati analizzati i reflui derivanti dal piazzale e le sostanze confluite nel corso d'acqua di che trattasi, mancherebbe la prova che si trattasse di rifiuti speciali, sia pure non pericolosi;
4. che lo sversamento constatato dai verbalizzanti in uno dei sopraluoghi effettuati aveva carattere accidentale, dal che deriverebbe la non configurabilità del reato di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La prima delle censure mosse alla sentenza impugnata è infondata. I fatti di reato - scarico non autorizzato di reflui aziendali ed abbandono, nel corso d'acqua "Roggia Bargana Filippina", di rifiuti liquidi speciali non pericolosi - sono stati contestati allo imputato in maniera chiara e precisa, sicché egli è stato posto in condizione di difendersi da essi esercitando pienamente i propri diritti di difesa.
L'imprecisa indicazione delle norme di legge violate (erronea specificazione dei commi degli articoli) è irrilevante e non ha dato causa a nullità di alcun genere.
I fatti sono stati, dal Giudice di merito, ritenuti esistenti e provati con motivazione incensurabile, in questa sede, perché adeguata e non manifestamente illogica, fondata sulla valutazione dei dati rilevabili dalle foto in atti e sulle dichiarazioni, concordi, dei verbalizzanti i quali avevano constatato, nel corso dei diversi sopraluoghi eseguiti, il perdurare della situazione caratterizzata dall'immissione, nel corso d'acqua sopra menzionato, di sostanze biancastre putrescenti e maleodoranti, derivanti dal recupero dei latticini che venivano trasformati - con appositi macchinari - in cibo per animali, nonché di liquidi fuoriuscenti dai silos, sicché l'acqua della "Roggia Bargana Filippina" era intrisa di yogourth, latticini e materiali di scarto.
Il Tribunale ha anche evidenziato che ad opera dei verbalizzanti era stato pure individuato il tubo di scarico dal quale uscivano l'acqua sporca ed il materiale che poi si riversavano nel corso di acqua in questione.
La natura dei reflui e/o dei rifiuti non deve necessariamente essere accertata attraverso prelevamento di campioni ed analisi di essi. Il Giudice di merito può pervenire alla loro identificazione anche attraverso altri elementi di prova specifica, a condizione che - come nel caso di specie - motivi al riguardo in maniera congrua, giuridicamente corretta e logica.
Il Marelli è accusato di avere, senza autorizzazione, quale rappresentante legale della "Eurotecno s.r.l." e della "Madital S.p.a.", correnti in Lodi, località Carazzina, attivato uno scarico di reflui aziendali nel corso d'acqua superficiale "Roggia Bargana Filippina" ed "abbandonato" in esso rifiuti liquidi speciali non pericolosi, costituiti da acque di lavaggio dei macchinari e scarti di latticini.
La nozione di scarico, introdotta dal D.Lgs. n. 152 del 1999, costituisce il parametro di riferimento per stabilire, relativamente alle acque ed ai rifiuti liquidi, l'ambito di operatività delle normative in tema di tutela delle acque e di rifiuti, sicché solo lo scarico di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliatali, diretto in corpi idrici ricettori, specificamente indicati, rientra nella normativa specifica sopra richiamata, mentre i rifiuti allo stato liquido, costituiti da acque reflue delle quali il detentore si disfaccia senza versamento diretto nei corpi ricettori, avviandole cioè allo smaltimento, al trattamento o alla deputazione a mezzo di trasporto su strada o, comunque, non canalizzato, rientrano nella disciplina dei rifiuti (v. conf. Cass. sez. 3^ pen., 4/5/00, n. 5000).
Nella fattispecie in esame il Marelli è stato accusato di avere immesso nel corso d'acqua "Roggia Bargana Filippina", senza autorizzazione, reflui aziendali e rifiuti liquidi costituiti da acque di lavaggio dei macchinari aziendali e da scarti di latticini. Tale fatto integra gli estremi del reato previsto dal D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 59, non anche di quello di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, dal momento che - come contestato - sia i reflui aziendali, che gli scarti sopra indicati erano allo stato liquido e venivano tutti convogliati nel corso d'acqua testè menzionato. La prova che i materiali di che trattasi provenissero dai locali aziendali è stata tratta, in sede di merito, dal fatto che uno dei verbalizzanti aveva detto di avere localizzato il tubo attraverso cui essi arrivavano, sversandovisi, nel corso d'acqua superficiale in questione.
Dalle esposte considerazioni discende che la contravvenzione di cui alla lett. b) della rubrica è stata ritenuta illegittimamente ravvisabile nei fatti ascritti all'imputato e che la sentenza impugnata deve pertanto essere annullata, senza rinvio, nel capo relativo.
Poiché il Giudice di merito nella quantificazione della pena irrogata al Marelli ha considerato più grave il reato previsto dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, e con riferimento ad esso ha individuato la pena base, la decisione impugnata deve essere annullata con rinvio nel punto della determinazione della pena per l'altro reato.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
annulla la sentenza emessa il 9/6/05 dal Tribunale, in composizione monocratica, di Lodi nei confronti di Edoardo Marelli senza rinvio, nel capo relativo alla contravvenzione di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51 - lett. b) della rubrica - perché il fatto non sussiste e, con rinvio allo stesso Tribunale, nel punto della determinazione della pena in ordine all'altra contravvenzione;
rigetta, nel resto, il ricorso avverso detta sentenza proposto dal Marelli.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2006