IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la
seguente
D E C I S I O N E
sul ricorso iscritto al NRG 5843
1991
, proposto da Bosonetto Giorgio Pier
Luigi e Giglioli Bianca
, rappresentati e difesi dall’
avvocato Claudio D’Alessandro
ed elettivamente domiciliati presso lo
studio dell’avvocato Mario Barca in Roma, viale Macedonia n. 10
;
contro
Comune di Montalto Dora in persona
del Sindaco
pro
tempore, non costituito;
Tessari Cirillo e Arzenton Rosa,
rappresentati e difesi dagli avvocati Giorgio Santilli e Mario Menghini
e presso quest’ultimo elettivamente
domiciliati, in Roma via della Mercede, n. 52
;
per
l'annullamento
della sentenza del Tribunale
Amministrativo Regionale per il Piemonte, sezione I,
n. 139
del
12 aprile 1991
.
Visto il ricorso in appello;
visto l'atto di costituzione in
giudizio di Tessari Cirillo e Arzenton Rosa
;
viste le memorie prodotte dalle
parti a sostegno delle rispettive difese;
visti gli atti tutti della causa;
data per letta alla pubblica udienza
del 14 gennaio 2003
la
relazione del consigliere Vito Poli, nessuno è comparso per le parti;
ritenuto e considerato quanto segue:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 9 ottobre
1991
, Bosonetto Giorgio Pier Luigi e
Giglioli Bianca
proponevano appello avverso la sentenza
del T.A.R. Piemonte, sezione I,
n. 139
del
12 aprile 1991
,
con cui veniva dichiarato inammissibile
il ricorso articolato nei confronti della concessione edilizia n. 54 del 3
giugno 1988 rilasciata dal Comune di Montalto Dora, in favore di Cirillo Tessari
e Rosa Arzenton.
Si costituivano questi ultimi
deducendo l'infondatezza del gravame in
fatto e diritto.
Con decisione non definitiva di
questa sezione, n. 1634
del 28 ottobre 1999,
da un lato veniva accolto il primo
motivo di appello con cui si contestava la declaratoria di inammissibilità
dell’orginario ricorso, e dall’altro, veniva disposta acquisizione
documentale.
La causa è passata in decisione
all’udienza pubblica del 14 gennaio 2003
.
DIRITTO
1.
L’appello è infondato e deve essere respinto.
2.
Oggetto del presente giudizio è la concessione edilizia n. 54 del 3 giugno 1988
rilasciata dal Comune di Montalto Dora, in favore di Cirillo Tessari e Rosa
Arzenton.
Il provvedimento è impugnato in via
derivata, essendo rivolte tutte le censure nei confronti degli atti presupposti,
segnatamente la deliberazione comunale n. 150 del 18 novembre 1987, recante
l’approvazione del piano esecutivo convenzionato presentato dai
controinteressati, nonché l’atto del sindaco in data 8 ottobre 1987 di
accoglimento del su richiamato piano.
A seguito dell’accoglimento del
primo motivo di appello da parte della decisione parziale indicata nelle
premesse in fatto, il collegio deve pronunciarsi sulle censure articolate in prime cure non esaminate e riproposte in questa sede.
3.
Con il primo motivo di ricorso si deduceva l’eccesso di potere per
travisamento dei fatti e la violazione della l.r. n. 56 del 1977.
Il mezzo è infondato.
Il piano di edilizia convenzionato
previsto dalla l.r. su citata è imposto dall’art. 12, lett. b), del piano di
riqualificazione urbanistico ed edilizio del centro storico del Comune di
Montalto Dora.
Ogni intervento costruttivo
all’interno del centro storico comunale, anche a carattere singolare, deve,
infatti, essere preceduto dalla redazione di un siffatto piano.
Anche l’ulteriore profilo,
adombrato nel primo motivo (l’inesistenza del contenuto dello schema di
convenzione), è palesemente infondato attesa la completezza degli elaborati
tecnici costitutivi della convenzione, come si evince dalla lettura degli
allegati documenti versati nel fascicolo d’ufficio.
4.
Con il secondo motivo si
contesta l’ampliamento della cubatura assentito con l’approvazione del piano
in esame.
L’argomento è infondato in fatto
e diritto.
In fatto perché fa perno,
erroneamente, sulla necessità di non considerare la volumetria afferente ad un
fienile che si assume non valutabile a questi fini, stante la sua precaria chiusura.
In diritto perché l’art. 8 del
piano di recupero consente un modesto ampliamento dei volumi esistenti nel
rispetto di determinate condizioni, tutte assolte nel caso di specie.
5.
Anche il terzo motivo, con cui si deduce la violazione dell’art. 13,
lett. a), della normativa di attuazione del piano di recupero del centro storico
(nella parte in cui ammette l’edificazione di autorimessa in difetto del
requisito del collegamento ad un’unità abitativa), non è meritevole di
accoglimento.
In primo luogo la sezione osserva
che il richiamo degli appellanti all’art. 13 cit. è del tutto inconferente
perché i proprietari controinteressati hanno costruito sfruttando la cubatura
preesistente, mentre l’art. 13 cit. concerne la realizzazione di autorimesse
in esenzione da cubatura.
In secondo luogo, il contenuto
dell’art. 13, lett. a), cit., non è ostativo, contrariamente a quanto
sostenuto dagli appellanti, alla edificazione dell’ autorimessa, non esigendo
alcun collegamento speciale con il manufatto principale.
6.
A cagione della parziale
reciproca soccombenza, il collegio stima equo compensare le spese di giudizio
nella misura di un quinto, con accollo a carico degli appellanti della restante
parte, liquidata come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (sezione quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso in
appello, meglio indicato in epigrafe, così provvede:
-
respinge l'appello proposto, e per l'effetto respinge il ricorso di primo
grado;
-
condanna gli appellanti, in solido fra loro
, a rifondere in favore di Tessari
Cirillo e Arzenton Rosa
, nella misura di 45 compensando la
restante parte, le spese, le competenze e gli onorari del presente grado di
giudizio, che liquida in complessivi euro tremilaciquecento0
.
Ordina che la presente decisione sia
eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera
di consiglio del 14 gennaio 2003
, con la partecipazione dei signori:
Stenio
RICCIO
Presidente
Costantino
SALVATORE
Consigliere
Dedi
RULLI
Consigliere
Giuseppe
CARINCI
Consigliere
Vito
POLI
Consigliere, rel. ed est.
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
IL
SEGRETARIO