Cons. Stato Sez. IV sent. n. 1188 del 4 marzo 2003 N

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

sul ricorso iscritto al NRG 5843 1991 , proposto da Bosonetto Giorgio Pier Luigi e Giglioli Bianca , rappresentati e difesi dall’ avvocato Claudio D’Alessandro ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avvocato Mario Barca in Roma, viale Macedonia n. 10 ;

contro

Comune di Montalto Dora in persona del Sindaco pro tempore, non costituito;

Tessari Cirillo e Arzenton Rosa, rappresentati e difesi dagli avvocati Giorgio Santilli e Mario Menghini e presso quest’ultimo elettivamente domiciliati, in Roma via della Mercede, n. 52 ;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, sezione I, n. 139 del 12 aprile 1991 .

Visto il ricorso in appello;

visto l'atto di costituzione in giudizio di Tessari Cirillo e Arzenton Rosa ;

viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

visti gli atti tutti della causa;

data per letta alla pubblica udienza del 14 gennaio 2003 la relazione del consigliere Vito Poli, nessuno è comparso per le parti;

ritenuto e considerato quanto segue:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 9 ottobre 1991 , Bosonetto Giorgio Pier Luigi e Giglioli Bianca proponevano appello avverso la sentenza del T.A.R. Piemonte, sezione I, n. 139 del 12 aprile 1991 , con cui veniva dichiarato inammissibile il ricorso articolato nei confronti della concessione edilizia n. 54 del 3 giugno 1988 rilasciata dal Comune di Montalto Dora, in favore di Cirillo Tessari e Rosa Arzenton.

Si costituivano questi ultimi deducendo l'infondatezza del gravame in fatto e diritto.

Con decisione non definitiva di questa sezione, n. 1634 del 28 ottobre 1999, da un lato veniva accolto il primo motivo di appello con cui si contestava la declaratoria di inammissibilità dell’orginario ricorso, e dall’altro, veniva disposta acquisizione documentale.

La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 14 gennaio 2003 .

DIRITTO

1. L’appello è infondato e deve essere respinto.

2. Oggetto del presente giudizio è la concessione edilizia n. 54 del 3 giugno 1988 rilasciata dal Comune di Montalto Dora, in favore di Cirillo Tessari e Rosa Arzenton.

Il provvedimento è impugnato in via derivata, essendo rivolte tutte le censure nei confronti degli atti presupposti, segnatamente la deliberazione comunale n. 150 del 18 novembre 1987, recante l’approvazione del piano esecutivo convenzionato presentato dai controinteressati, nonché l’atto del sindaco in data 8 ottobre 1987 di accoglimento del su richiamato piano.

A seguito dell’accoglimento del primo motivo di appello da parte della decisione parziale indicata nelle premesse in fatto, il collegio deve pronunciarsi sulle censure articolate in prime cure non esaminate e riproposte in questa sede.

3. Con il primo motivo di ricorso si deduceva l’eccesso di potere per travisamento dei fatti e la violazione della l.r. n. 56 del 1977.

Il mezzo è infondato.

Il piano di edilizia convenzionato previsto dalla l.r. su citata è imposto dall’art. 12, lett. b), del piano di riqualificazione urbanistico ed edilizio del centro storico del Comune di Montalto Dora.

Ogni intervento costruttivo all’interno del centro storico comunale, anche a carattere singolare, deve, infatti, essere preceduto dalla redazione di un siffatto piano.

Anche l’ulteriore profilo, adombrato nel primo motivo (l’inesistenza del contenuto dello schema di convenzione), è palesemente infondato attesa la completezza degli elaborati tecnici costitutivi della convenzione, come si evince dalla lettura degli allegati documenti versati nel fascicolo d’ufficio.

4. Con il secondo motivo si contesta l’ampliamento della cubatura assentito con l’approvazione del piano in esame.

L’argomento è infondato in fatto e diritto.

In fatto perché fa perno, erroneamente, sulla necessità di non considerare la volumetria afferente ad un fienile che si assume non valutabile a questi fini, stante la sua precaria chiusura.

In diritto perché l’art. 8 del piano di recupero consente un modesto ampliamento dei volumi esistenti nel rispetto di determinate condizioni, tutte assolte nel caso di specie.

5. Anche il terzo motivo, con cui si deduce la violazione dell’art. 13, lett. a), della normativa di attuazione del piano di recupero del centro storico (nella parte in cui ammette l’edificazione di autorimessa in difetto del requisito del collegamento ad un’unità abitativa), non è meritevole di accoglimento.

In primo luogo la sezione osserva che il richiamo degli appellanti all’art. 13 cit. è del tutto inconferente perché i proprietari controinteressati hanno costruito sfruttando la cubatura preesistente, mentre l’art. 13 cit. concerne la realizzazione di autorimesse in esenzione da cubatura.

In secondo luogo, il contenuto dell’art. 13, lett. a), cit., non è ostativo, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, alla edificazione dell’ autorimessa, non esigendo alcun collegamento speciale con il manufatto principale.

6. A cagione della parziale reciproca soccombenza, il collegio stima equo compensare le spese di giudizio nella misura di un quinto, con accollo a carico degli appellanti della restante parte, liquidata come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello, meglio indicato in epigrafe, così provvede:

- respinge l'appello proposto, e per l'effetto respinge il ricorso di primo grado;

- condanna gli appellanti, in solido fra loro , a rifondere in favore di Tessari Cirillo e Arzenton Rosa , nella misura di 45 compensando la restante parte, le spese, le competenze e gli onorari del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro tremilaciquecento0 .

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 gennaio 2003 , con la partecipazione dei signori:

Stenio RICCIO Presidente

Costantino SALVATORE Consigliere

Dedi RULLI Consigliere

Giuseppe CARINCI Consigliere

Vito POLI Consigliere, rel. ed est.

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO