Cass. Sez. III n. 8097 del 2 marzo 2011 (Ud. 9 feb. 2011)
Pres. Ferrua Est. Ramacci Ric. Canu
Polizia Giudiziaria. Perquisizione
Sulle differenze intercorrenti tra la perquisizione eseguita ai sensi della legge 110\75 e quella disciplinata dal codice di procedura penale (fattispecie in tema di armi utilizzate per attività di bracconaggio)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli lll.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIULIANA FERRUA - Presidente
Dott. MARIO GENTILE - Consigliere
Dott. SILVIO AMORESANO - Consigliere
Dott. LUCA RAMACCI - Rel. Consigliere
Dott. ELISABETTA ROSI - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso proposto da:
I) CANU CIRIACO VITTORIO N. IL 12/02/1937
- avverso l'ordinanza n. 24/2010 TRIBUNALE di TEMPIO PAUSANIA, del 05/10/2010
- sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
- lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Guglielmo Passacantando che ha concluso per il rigetto del ricorso
- Udit i difensor Avv. //;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza del 5 ottobre 2010, il Tribunale di Tempio Pausania rigettava la richiesta di riesame del decreto di convalida di sequestro effettuato dalla polizia giudiziaria nei confronti di CANU Ciriaco all'esito di perquisizione eseguita ai sensi dell'articolo 4 Legge 110\75.
Avverso tale provvedimento il CANU proponeva ricorso per cassazione, deducendo l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità ed il vizio di motivazione.
Rilevava, in particolare, che erroneamente i giudici del riesame avevano rigettato l'eccezione di nullità degli atti di perquisizione e sequestro per violazione degli articoli 356 C.P.P. e 114 disp. att. C.P.P. in quanto il ricorrente non era stato avvertito della facoltà di farsi assistere da un difensore.
Rilevava che il Tribunale aveva considerato non dovuto l'avviso, sul presupposto delle diverse finalità perseguite dalla legge 110\75 ma non aveva considerato che l'intervento della polizia giudiziaria era stato sollecitato da una segnalazione per bracconaggio all'interno della zona ove poi gli atti erano stati compiuti.
Aggiungeva poi che, seppure il ricorrente non avesse avuto diritto a ricevere l'avviso prima della perquisizione, era successivamente intervenuto un sequestro ai sensi dell'articolo 354 C.P.P. che tale avviso comunque richiedeva.
Insisteva, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Correttamente i giudici del riesame hanno ritenuto che la perquisizione effettuata non richiedesse alcun avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore.
Invero, la legge 152\75 è stata emanata con finalità di tutela dell'ordine pubblico e la disposizione applicata nella fattispecie (articolo 4) consente alla polizia giudiziaria, nel corso di operazioni di polizia ed in casi di eccezionali di necessità e di urgenza che non consentono un tempestivo provvedimento dell'autorità' giudiziaria di procedere, oltre che all'identificazione, anche all'immediata perquisizione sul posto di persone il cui atteggiamento o la cui presenza, in relazione a specifiche e concrete circostanze di luogo e di tempo non appaiono giustificabili, al solo fine di accertare l'eventuale possesso di anni, esplosivi e strumenti di effrazione.
In tali casi la perquisizione può anche estendersi, per le medesime finalità, al mezzo di trasporto utilizzato dalle persone suindicate per giungere sul posto.
Delle perquisizioni deve essere redatto verbale, su apposito modulo, che va trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica e, nel caso previsto dal primo comma dell'articolo citato, consegnato all'interessato.
La particolarità della procedura è, peraltro, evidentemente finalizzata alla massima speditezza, come si evince dallo stesso tenore della disposizione che prevede la redazione del verbale su apposito modulo ed è giustificata dal particolare contesto in cui si svolge l'attività di polizia.
Essa non presuppone, inoltre, la commissione di un reato, richiedendo soltanto la presenza di determinate ragioni di sospetto.
E' dunque coerente e conforme a legge la affermazione del Tribunale che esclude ogni possibilità di equiparazione della perquisizione disciplinata dalla menzionata disposizione a quella consentita alla polizia giudiziaria dal codice di rito.
Invero, le attività indicate dall'articolo 356 C.P.P. con riferimento alla assistenza del difensore sono tutte finalizzate alla assicurazione delle fonti di prova e sono specificamente indicate con l'indicazione dell'articolo corrispondente.
Lo stesso articolo 114 disp. att. C.P.P., nell'imporre l'avvertimento del diritto all'assistenza del difensore, richiama unicamente l'articolo 356 C.P.P.
L'espletamento della perquisizione ai sensi dell'articolo 4 Legge 152\75 non richiedeva pertanto alcun avviso.
A diverse conclusioni deve invece giungersi per quanto riguarda il successivo sequestro, disciplinato dall'articolo 354 C.P.P.
Tale atto, in base al disposto del menzionato articolo 114 disp. att. C.P.P., presupponeva la formulazione dell'avviso, seppure senza particolari formule sacramentali, essendo soltanto richiesta l'idoneità al raggiungimento dello scopo.
Ciò posto, va osservato che dall'esame dei verbali, correttamente allegati al ricorso, risulta che all'esito della perquisizione la polizia giudiziaria ha avvisato il ricorrente della facoltà di nominare un difensore fiduciario nominando, nel contempo, un difensore di ufficio e formulando tutti gli avvisi di cui agli articoli 369 e 369 bis C.P.P.
Dopo tali adempimenti si procedeva al sequestro.
La sequenza temporale degli atti risulta delineata dagli orari apposti sui singoli verbali i quali, redatti presso la sede del comando di appartenenza degli operanti, pur recando nell'intestazione il medesimo orario (22,50) indicano l'ora di esecuzione della perquisizione (21,20 — 21,30) e quella del sequestro (21,40), che è pertanto intervenuto dopo la nomina del difensore di ufficio.
E' dunque di tutta evidenza che, all'atto del sequestro, il ricorrente disponeva di un difensore d'ufficio il cui nominativo gli era stato comunicato ed era già stato reso edotto del fatto di essere sottoposto ad indagini.
L'avviso formulato era perfettamente idoneo allo scopo perseguito dall'articolo 114 disp. att.ne C.P.P., che è quello di consentire all'indagato, pur nell'imminenza di atti urgenti di polizia giudiziaria, di usufruire dell'assistenza di un difensore.
A tale proposito va ricordato che la disposizione tiene conto della particolarità dell'atto e del momento in cui viene effettuato, prevedendo che l'avviso sia dato solo all'indagato presente e senza particolari formalità.
Per le medesime ragioni questa Corte ha ritenuto che, in tale evenienza, la polizia giudiziaria non è tenuta a ricevere l'eventuale nomina del difensore né, tantomeno, procedere alla nomina di un difensore di ufficio (Sez. IV n. 26738, 28 luglio 2006)
In definitiva, la procedura seguita dalla polizia giudiziaria, ancorché effettuata sulla base di differenti disposizioni (articoli 369, 369bis C.P.P.) destinate al Pubblico Ministero che non era tenuta ad applicare, poneva inequivocabilmente l'indagato in condizione di avvalersi dell'assistenza di un difensore ed era perfettamente corrispondente alle esigenze di tutela considerate dall'articolo 114 disp. att. C.P.P.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato con le consequenziali determinazioni indicate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente la pagamento delle spese del procedimento.
Cosi deciso in Roma il 19 febbraio 2011
DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 2 MAR. 2011