Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 24797 del 4 giugno 2019 (CC 13 feb 2019)
Pres. Lapalorcia Est. Corbo Ric. PM in proc. Venuto
Acque.Superamento limiti tabellari e impianti di trattamento delle acque reflue urbane
Non è configurabile il reato di cui all’art. 137, comma 6, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nel testo vigente, a carico al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che, nell'effettuazione dello scarico, supera i valori-limite previsti dalla tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del medesimo decreto, anche quando si tratti di sostanze diverse da quelle indicate nella tabella 5 del precisato Allegato 5, come, ad esempio, e nella specie, nel caso di residui da metabolismo umano.
TAR Puglia (LE) Sez. III n. 929 del 4 giugno 2019
Urbanistica. Esproprio di aree
Nell’ambito di una rituale procedura espropriativa, ai fini del perfezionamento di un accordo come cessione volontaria ai sensi dell’art. 45 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (e, prima, “per eadem ratio”, dell’art. 5-bis del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla Legge 8 agosto 1992, n. 359), non occorre la forma solenne dell’atto pubblico, essendo sufficiente la forma scritta con l’offerta e l’accettazione dell’indennità di esproprio: e tanto purché si evinca la presenza di documenti scritti e sottoscritti dalle parti, contenenti inequivocamente l’enunciazione degli elementi essenziali del contratto e l’accordo delle parti su di essi (nel caso il Collegio ha affermato che dall’insieme “integrato” delle dichiarazioni scritte e sottoscritte, in uno all’assegno circolare di effettivo pagamento del corrispettivo, determinato nella misura “premiale” ex art. 5-bis, co. 2, del D.L. n. 333/1992, conv. dalla L. n. 359/1992, i ricorrenti avevano perfezionato con l’Ente beneficiario dell’espropriazione la cessione volontaria - sostitutiva del decreto di esproprio - con effetto traslativo reale, ai sensi dell’art. 1376 c.c., delle aree interessate) (segnalazione e massima Avv. T. Millefiori).
Consiglio di Stato Sez. II n. 3215 del 20 maggio 2019
Urbanistica.Locazione e lottizzazione cartolare
Non si può escludere che il contratto di locazione, in quanto costitutivo di un diritto personale di godimento in capo al conduttore, assicura a quest’ultimo la disponibilità materiale ed il godimento dell’immobile e pertanto può integrare, al pari degli atti di compravendita, uno degli elementi costitutivi della fattispecie della lottizzazione cartolare.
Cass. Sez. III n. 22038 del 20 maggio 2019 (PU 11 apr 2019)
Pres. Ramacci Est. Mengoni Ric. Tosi
Urbanistica.Lottizzazione mediante frazionamento di un complesso immobiliare
In materia edilizia, configura comunque il reato di lottizzazione abusiva la modifica di destinazione d'uso di immobili oggetto di un piano di lottizzazione attraverso il frazionamento di un complesso immobiliare, di modo che le singole unità perdano la originaria destinazione d'uso alberghiera per assumere quella residenziale, atteso che tale modificazione si pone in contrasto con lo strumento urbanistico costituito dal piano di lottizzazione
TAR Toscana Sez. I n. 405 del 17 maggio 2019
Ambiente in genere.Valutazione di compatibilità ambientale
Se le opere da realizzare non sono state compiutamente definite è la stessa valutazione di compatibilità ambientale a risultare parziale, non essendo stato possibile verificare in che misura l’ambiente ne risulterebbe modificato Lo scopo delle prescrizioni è quello di individuare le condizioni più idonee per meglio garantire la compatibilità ambientale, funzione quest’ultima che presuppone un avvenuta valutazione positiva dell’opera circa l’incidenza di quest’ultima sugli elementi naturalistici del territorio. La previsione di un numero così elevato di prescrizioni, ma soprattutto il carattere e il tenore di queste ultime, dimostra inevitabilmente il difetto di istruttoria in cui è incorsa l’Amministrazione, che è stata obbligata a posticipare la valutazione dei relativi impatti ambientali (segnalazione e massima Avv. M. Balletta)
TAR Sicilia (PA) Sez.II n. 1342 del 16 maggio 2019
Urbanistica.Legittimazione a dolersi dell’annullamento del permesso di costruire
In assenza di voltura, l’unico legittimato a dolersi dell’annullamento del permesso di costruire è solo l’originario titolare del titolo abilitativo; né vale a superare tale conclusione la circostanza secondo cui il relativo provvedimento (di annullamento del permesso di costruire) sarebbe stato notificato anche alla ricorrente in quanto titolare di un interesse procedimentale a partecipare al relativo procedimento.
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