Cass. Sez. III n. 6831 del 17 febbraio 2015 (Ud 17 dic 2014)
Pres. Fiale Est. Pezzella Ric. R.
Urbanistica.Natura permanente del reato di omessa denuncia dei lavori e presentazione dei progetti
In tema di contravvenzioni antisismiche, il reato di omessa denuncia dei lavori e presentazione dei progetti ha natura di reato permanente, la cui consumazione si protrae sino a quando il responsabile non presenta la relativa denuncia con l'allegato progetto ovvero non termina l'intervento edilizio
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Palermo in composizione monocratica, all'esito di giudizio ordinario, dichiarava la penale responsabilità dell'odierno ricorrente R.V.C., con sentenza del 26/2/2013, per i seguenti reati: A) del reato p. e p. dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b) perché, in qualità di proprietario e committente realizzava, in assenza di permesso di costruire in (OMISSIS) piano terzo in un immobile identificato al N.C.E.U. al foglio 122 p. 2a 62 sub 15 ampliamento del soppalco - piano ammezzato - con una superficie attuale di mq. 150 circa, al posto di due ammezzati - soppalchi rispettivamente di mq. 18 circa e di mq. 40 circa nonchè dismissione della scala interna di collegamento tra i due livelli dell'appartamento con chiusura del preesistente vano ricavato nel solaio ed apertura di un nuovo vano nel medesimo solaio nel quale posizionare la futura scala interna.
In (OMISSIS); B) del reato p. e p. dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 95 in relazione al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 93, perché, iniziava la realizzazione delle opere meglio indicato nel capo a) in zona a rischio sismico senza averne dato preventivo avviso al competente Ufficio del Genio Civile. In (OMISSIS); C) del reato p. e p. dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 95 in relazione al cit. D.P.R., art. 94, perché, iniziava la realizzazione delle opere meglio indicato nel capo a) in zona a rischio sismico senza essere munito delle preventiva autorizzazione del competente Ufficio dei Genio Civile. In (OMISSIS).
L'imputato veniva dichiarato responsabile dei reati ascrittigli ai capi b) e c) dell'imputazione (evidente in tal senso, alla luce di quanto si dice in motivazione, l'errore materiale in cui si incorre in dispositivo dove sono indicati i reati di cui ai capi a e b) e veniva condannato, con il vincolo della continuazione, concessegli le circostanze attenuanti generiche alla pena sospesa di Euro 5.000,00 di ammenda, nonché alle spese processuali. IL PM palermitano dichiarava, invece, estinto il reato di cui al capo a) per intervenuta sanatoria.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto appello, a mezzo del proprio difensore di fiducia, R.V.C., ma la Corte di appello, con ordinanza del 3/4/2014, disponeva trasmettersi gli atti a questa Corte di Cassazione perchè l'impugnazione andava considerata ricorso, in quanto l'imputato era stato condannato alla sola pena dell'ammenda.
Il ricorrente deduceva i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
a. in linea principale, assoluzione dai reati ascritti, quantomeno ex art. 530 cpv. c.p.p., con la formula per non aver commesso il fatto.
Il ricorrente lamenta che il Tribunale si sarebbe limitato a dedurre la responsabilità penale del R. dalla mera considerazione della titolarità del diritto di proprietà dell'immobile de quo.
In tal senso sarebbe stata pretermessa ogni doverosa disamina circa la specifica attribuibilità dei supposti illeciti all'odierno imputato, nè sarebbe stato valutato il tempus commissi delicti rispetto all'epoca in cui lo stesso è divenuto proprietario.
Più specificamente, il Tribunale avrebbe omesso di prendere in esame i contenuti di tutta una serie di prove di natura documentale (nonchè testimoniali), pur ritualmente dedotte e acquisite nel corso dell'istruzione dibattimentale, la cui valutazione avrebbe condotto il decidente, secondo il ricorrente, a conclusioni comunque diverse.
Al riguardo, in ricorso, ci si riferisce alla memoria difensiva depositata all'udienza del 18/12/2012 in cui erano stati tra l'altro prodotti: a) la perizia giurata in data 26/1/2012 redatta dall'Ing. S. M. (esplicitamente richiamata nella concessione edilizia n. 288/12, cui è conseguita la declaratoria di estinzione del reato sub "a" - doc. C allegato alla memoria difensiva depositata all'udienza del 18/12/2012); b) la relazione tecnica in data 17/12/2012 a firma sempre del medesimo professionista (all. 4 prodotto all'udienza del 13.11.12); c) la dichiarazione sostitutiva della sig.ra D.L.M.L. (precedente proprietaria/usufruttuaria del detto immobile), contemporanea all'atto di acquisto della proprietà da parte del R. (doc. D allegato alla memoria difensiva depositata all'udienza del 18/12/2012).
I contenuti di tali documenti vengono trascritti in ricorso, almeno per la parte che interessa l'oggetto del presente procedimento, e dagli stessi innanzitutto viene ricostruita e documentata la storia dell'immobile de quo, tanto con riferimento alla titolarità dei relativi diritti reali quanto, soprattutto, alla sua esatta ubicazione e descrizione tecnica.
Si rileva che la precedente proprietaria-usufruttuaria D.L. M.L., con la dichiarazione sostitutiva in data 16/12/2005, contemporanea all'atto di acquisto della proprietà da parte dell'odierno appellante, afferma che il piano ammezzato-soppalco (soprastante l'appartamento de quo e che costituisce l'oggetto dell'imputazione descritto al capo "A") esisteva sostanzialmente nella sua unitaria consistenza, già a far data dal momento in cui la stessa "...ha ricevuto in donazione..." l'immobile stesso.
Infine l'ing. S. M., negli elaborati sopra richiamati, formula un documentato e articolato giudizio di natura tecnica sulla "...preesistenza, seppur allo stato grezzo, degli ambienti sottotetto che sono oggetto di osservazione in sede giudiziaria...", con ciò offrendo, secondo il ricorrente, un obiettivo motivo di riscontro a quanto a suo tempo dichiarato dalla D.L..
D'altro canto si rileva in ricorso come non possa sottacersi che la concessione edilizia n. 288/12, da cui è derivata la declaratoria di estinzione del reato sub "A", è stata adottata, tra l'altro, con la seguente motivazione: "... VISTA la perizia giurata resa in data 26/01/2012, dall'Ing. S.M. ...attestante la conformità della consistenza dell'immobile originario e della preesistenza dei locali sottotetto; ...": con ciò consacrando, per quanto rileva dal punto di vista amministrativo ed urbanistico, il dato storico della preesistenza di tali locali proprio nella condizione sostanziale che è stata oggetto di contestazione.
Ma vi sarebbe di più. In ricorso si evidenzia che dalle dichiarazioni dei testi intervenuti sui luoghi ( (OMISSIS) - v. trascrizione del verbale di udienza del 31/1/2012) risulta incontrovertibilmente che, all'atto del primo sopralluogo effettuato il 10/2/2010, non vi erano lavori in corso e che, in ogni caso, i lavori effettuati erano soltanto quelli ex L.R. n. 37 del 1985, art. 9 (la cui istanza è stata acquisita all'udienza del 31.1.2012), cioè opere di mera manutenzione ordinaria, comunque non suscettibili di rilievi o censure penali ex D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93, 94 e 95.
Ed ancora il teste G. ha, in particolare, ricordato con precisione che "...asserivano che l'avevano trovato così, perché io mi ricordo loro dicevano che l'avevano comprato in questa maniera..." (v. trascrizione del verbale di udienza del 31/1/2012, f. 15): con ciò confermando la coerente e leale condotta processuale tenuta dal R. che ha sempre riferito e documentato con sincerità, sin dall'inizio del procedimento, quanto a sua conoscenza circa lo stato generale dell'immobile de quo.
Il quid iuris che pertanto si intende proporre in ricorso è quello relativo alla compatibilità logico giuridica tra la ritenuta responsabilità penale di R.V.C. e tutte le circostanze e gli elementi sopra dedotti e documentati nel corso del giudizio di primo grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il proposto ricorso si palesa inammissibile in quanto, lungi dal proporre censure che attengano alla motivazione o a dedurre violazioni di legge, richiede a questa Corte di legittimità una rivalutazione fattuale del compendio probatorio, non consentita a questo Giudice di legittimità.
2. Con motivazione logica e congrua - e pertanto immune da vizi di legittimità - il giudice monocratico palermitano ha preso dell'intervenuta sanatoria in relazione al reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b) essendo intervenuto il rilascio di concessione ai sensi della L. n. 47 del 1985, art. 13.
Sì da, infatti atto in sentenza di come sia rimasto poi comprovato (sul punto cfr, documentazione prodotta dalla difesa e testimonianza, disposta ex ad. 507 c.p.p., del tecnico dell'edilizia Privata del Comune di Palermo arch. C.M.) che l'imputato, in data 27.1.2012 presentò un'istanza di condono ex L. n. 47 del 1985, art. 13, nella sua qualità di proprietario dell'immobile in questione, ed ottenne un provvedimento di concessione edilizia per le opere già realizzate e di concessione per opere di completamento in data 27-11- 2012 (concessione n. 288).
Il giudice palermitano ha dato conto in maniera congrua dei motivi che l'hanno portato a ritenere provata la riferibilità all'imputato dell'abuso edilizio di cui all'imputazione.
Viene ricordato in sentenza che i fatti si riferiscono a quanto accertato, a seguito di segnalazione dell'amministratore del condominio di via (OMISSIS), in data 10 febbraio 2010, dal Nucleo Edilizia Abusiva della Polizia municipale di (OMISSIS), in un appartamento al piano terzo di quell'edificio, e poi descritto dal Commissario C. nel corso della testimonianza resa all'udienza del 31-1-2012. I lavori consistevano in: dismissione pavimentazione, rifacimento impianti, demolizioni di scale interne, creazione di nuove aperture ed ampliamento di solaio, con aumento di superficie di oltre 100 mq. del piano soppalcato. In motivazione si da conto, in maniera coerente, delle risultanze delle testimonianze da cui è emerso che al momento del sopralluogo i lavori erano in corso ed il R. era presente. L'11 febbraio ed il 23 successivo venivano poi effettuati altri sopralluoghi, anche intervento di tecnici dell'Edilizia Privata e del Genio Civile.
Nessun permesso per costruire era stato chiesto ed ottenuto e neppure era stato dato il nulla osta del Genio Civile né erano stati svolti gli adempimenti di cui alla L. n. 64 del 1974.
Viene altresì evidenziato in motivazione che gli altri testi, alcuni dei quali recatisi personalmente sui luoghi, hanno tutti confermato quanto evidenziato dal Commissario C.; in particolare il teste M., dell'Edilizia Privata, ha precisato, anche in riferimento alle differenze riscontrate con precedenti planimetrie catastali dell'appartamento, che il piano ammezzato presentava, a seguito degli interventi abusivi realizzati (senza concessione ex L.R. n. 71 del 1978, artt. 20 e 36), una superficie unica di 150 mq, mentre in precedenza l'appartamento era contraddistinto da due soppalchi, distinti, di cui uno di mq. 18 e l'altro 40 circa.
Il giudice siciliano da poi conto di come sia stato acquisito anche un fascicolo fotografico utile a documentare lo stato dei luoghi al momento del sopralluogo.
3. La sentenza impugnata applica correttamente i principi di diritto più volte affermati da questa Corte di legittimità in materia di rapporti tra legislazione antisismica e sanatoria.
E' pienamente conforme a quest'ultima, infatti, la valutazione per cui la concessione in sanatoria ex L. 28 febbraio 1985, n. 47, artt. 13 e 22 estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, ma che alla nozione di norme urbanistiche non può ricondursi la L. 2 febbraio 1974, n. 64, che prevede la disciplina per le costruzioni da eseguirsi nelle zone sismiche, in quanto avente oggettività diversa rispetto a quella che riguarda l'assetto del territorio sotto il profilo edilizio (così questa sez. 3, n. 3209 del 29.1.1998, Lombardi R. e altro, rv. 210290; sez. 3, n. 7764 del 4.5.1999, Cosentino A. e altro, rv. 214165; sez. 3, n. 2114 del 26.11.2002 dep. 17.1.2003, Frascani e altro, rv. 223145).
Ininfluente ai fini dell'odierno decidere - in quanto più favorevole all'imputato, odierno ricorrente - è la ritenuta circostanza che le contravvenzioni di omesso preavviso d'inizio attività e di inizio lavori senza preventiva autorizzazione siano reati istantanei, che si consumano nel luogo e nel momento in cui il soggetto inizi l'attività di edificazione in carenza dei previi adempimenti o dell'autorizzazione suddetta.
Ciò è conforme ad una giurisprudenza più risalente di questa Corte (così questa sez. 3, n. 41858 dell'8.10.2008, Gifuni ed altro, rv. 241424, nella cui motivazione si è precisato che il rilascio di un'autorizzazione successiva all'esecuzione dei lavori non può influire sulla sussistenza del reato, definitivamente esaurito nella sua ontologia, conf. sez. 3 n. 23656 del 26.5.2011, Armatori, rv. 250487).
Ritiene, invece, il Collegio, che vada confermata la più recente elaborazione secondo cui, in tema di contravvenzioni antisismiche, il reato di omessa denuncia dei lavori e presentazione dei progetti ha natura di reato permanente, la cui consumazione si protrae sino a quando il responsabile non presenta la relativa denuncia con l'allegato progetto ovvero non termina l'intervento edilizio (così questa sez. 3, n. 29737 del 4.6.2013, Velia, rv. 255823; conf. sez. 3, n. 12235 dell'11.2.2014, Petrolo, rv. 258738) Come si diceva, tuttavia, anche ad accedere alla tesi del reato istantaneo, i reati di cui ai capi b) e c) dell'imputazione non erano prescritti all'atto della pronuncia di primo grado e non lo sono tuttora.
I motivi dedotti, dunque, non paiono idonei a scalfire l'impianto motivazionale della sentenza impugnata, in cui il giudice del merito affronta con argomentazioni esaustive e logicamente plausibili le questioni propostegli.
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2014.