Cass. Sez. III n. 5931 del 10 febbraio 2015 (Cc 17 dic 2014)
Pres. Fiale Est. Ramacci Ric. Crobeddu ed altri
Urbanistica.Ordine di demolizione e soggetti terzi
L'ordine di demolizione delle opere abusive emesso dal giudice penale ha carattere reale e natura di sanzione amministrativa a contenuto ripristinatorio, cosicché va eseguito nei confronti di tutti i soggetti che sono in rapporto col bene e vantano su di esso un diritto reale o personale di godimento, anche se si tratti di soggetti estranei alla commissione del reato, con la conseguenza che non rileva l'eventuale alienazione del manufatto a terzi in epoca precedente, l'esistenza di un diritto di comproprietà sul bene di cui sia titolare il coimputato nei cui confronti sia ancora pendente il procedimento per il reato edilizio, l'acquisizione dell'opera al patrimonio comunale e la locazione a terzi.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Roma, quale giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 19/11/2013 ha revocato la propria precedente ordinanza in data 11/8/2006, con la quale era stata disposta la sospensione dell'ordine di demolizione di un manufatto sito in (OMISSIS), di cui alla sentenza della medesima Corte in data 17/11/1999, irrevocabile il 19/2/2001 ed ha rigettato l'istanza di revoca dell'ordine di demolizione dell'immobile presentata nell'interesse di A.A., C.S. e C.O..
Avverso tale pronuncia propongono congiuntamente ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore di fiducia, A.A. e C.S., nonchè C.M., CR.Ma. e Ci.As. quali eredi di C.O., deceduto in data (OMISSIS), dopo la pronuncia del provvedimento impugnato.
2. Con un primo motivo di ricorso deducono il vizio di motivazione, rappresentando che sarebbe pendente il procedimento per il rilascio del condono edilizio, risultando che, sebbene la competente amministrazione comunale avesse escluso la sanabilità delle opere con riferimento al condono previsto dalla L. n. 47 del 1985, sarebbe comunque in corso di valutazione la condonabilità dell'intervento edilizio con riferimento alla normativa del 1994 e sarebbe stata inoltre presentata una ulteriore istanza ai sensi della legge 326/2003, il che renderebbe concreta la possibilità di una sanatoria in tempi brevi.
3. Con un secondo motivo di ricorso rilevano che la eventuale demolizione dell'immobile andrebbe a ledere l'interesse di altro comproprietario ( Ci.As.), rispetto al quale, con sentenza ormai definitiva, sarebbe stato revocato l'ordine di demolizione.
Insistono, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Come correttamente osservato dal Procuratore Generale nella sua requisitoria scritta, questa Corte (Sez. 3, n. 25212 del 18/1/2012, Maffia, Rv. 253050; Sez. 3, n. 38997 del 26/9/2007, Di Somma, Rv. 237815) ha precisato che, in presenza di una istanza di condono o di sanatoria successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, il giudice dell'esecuzione cui è richiesto di revocare o sospendere l'ordine di demolizione è tenuto ad esaminare con attenzione i possibili esiti ed i tempi di definizione della procedura e, segnatamente, di accertare il possibile risultato dell'istanza e se esistono cause ostative al suo accoglimento e, nel caso di insussistenza di tali cause, di valutare i tempi di definizione del procedimento amministrativo e sospendere l'esecuzione solo in prospettiva di un rapido esaurimento dello stesso. Ciò in quanto non è possibile rinviare a tempo indeterminato la tutela degli interessi urbanistici che l'ordine di demolizione mira a reintegrare, cosicchè non rileva la possibilità che in tempi lontani e non prevedibili potranno essere emanati atti amministrativi favorevoli al condannato.
2. Nella fattispecie, la Corte di appello, oltre a dare atto della circostanza che l'immobile da demolire risulta ormai acquisito al patrimonio del comune a seguito dell'inottemperanza all'ordinanza di demolizione emessa l'11/3/1986, cui fece seguito, il 7/11/1986, la trascrizione e l'immissione in possesso, ha osservato che il precedente provvedimento di sospensione dell'esecuzione dell'11/8/2006 era stato emesso in previsione di una rapida definizione della procedura di condono prospettata dagli istanti e rivelatasi, successivamente, del tutto infondata, essendo risultato che una sanatoria delle opere, oltre a non essere certa, non risulta neppure imminente.
Tale valutazione del giudice dell'esecuzione appare del tutto corretta e perfettamente in linea con il ricordato principio giurisprudenziale, atteso che, a distanza di anni dal precedente provvedimento di sospensione dell'esecuzione e dalla presentazione della domanda di condono, non sussistono le condizioni per una ulteriore sospensione ed, anzi, l'eccessivo lasso di tempo ormai trascorso risulta obiettivamente lesivo delle esigenze di tutela del territorio che con la demolizione il legislatore ha inteso salvaguardare.
La motivazione del provvedimento impugnato risulta, pertanto, del tutto immune da censure.
3. Per ciò che concerne, invece, il secondo motivo di ricorso, deve ricordarsi che l'ordine di demolizione delle opere abusive emesso dal giudice penale ha carattere reale e natura di sanzione amministrativa a contenuto ripristinatorio, cosicchè va eseguito nei confronti di tutti i soggetti che sono in rapporto col bene e vantano su di esso un diritto reale o personale di godimento, anche se si tratti di soggetti estranei alla commissione del reato (Sez. 3, n. 47281 del 21/10/2009, Arrigoni, Rv. 245403. V. anche Sez. 3, n. 801 del 2/12/2010 (dep. 2011), Giustino, Rv. 249129), con la conseguenza che non rileva l'eventuale alienazione del manufatto a terzi in epoca precedente (Sez. 3, n. 16035 del 26/2/2014, Attardi, Rv. 259802; Sez. 3, n. 22853 del 29/3/2007, Coluzzi, Rv. 236880), l'esistenza di un diritto di comproprietà sul bene di cui sia titolare il coimputato nei cui confronti sia ancora pendente il procedimento per il reato edilizio (Sez. 3, n. 45301 del 7/10/2009, Roscetti, Rv. 245213), l'acquisizione dell'opera al patrimonio comunale (Sez. 3, n. 37120 del 11/5/2005, Morelli, Rv. 232174) e la locazione a terzi (Sez. 3, n. 37051 del 8/7/2003, Moressa, Rv. 226319).
4. Ciò premesso, deve rilevarsi che il riferimento contenuto in ricorso ad altra persona coinvolta nella realizzazione dell'abuso riguarda soggetto del tutto estraneo al presente procedimento, cosicchè non vi è alcun interesse da parte degli odierni ricorrenti a sollevare la questione relativa ad un eventuale pregiudizio a quello arrecato dal provvedimento impugnato.
Risulta peraltro verosimile, dall'esame dei generici rilievi formulati sul punto, che la revoca dell'ordine di demolizione cui si fa riferimento sia stata disposta in conseguenza della rilevata prescrizione dei reati urbanistici (residuando un delitto per il quale veniva rideterminata la pena, condizionalmente sospesa) e non anche per una diversa e positiva valutazione della condotta.
In ogni caso, la ricordata natura del provvedimento non impedisce di dare comunque corso alla demolizione.
5. I ricorsi, conseguentemente, devono essere dichiarati inammissibili e alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) - consegue l'onere delle spese del procedimento, nonchè quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di Euro 1.000,00 per ciascuno di essi.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2014.