Norme speciali sui formulari per il trasporto dei rifiuti dopo le modifiche del dlgs 116/20201 (Parte II)

di Bernardino ALBERTAZZI

L' articolo 193 “Trasporto dei rifiuti”, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è stato interamente sostituito dal Dlgs 116/2020 . Il nuovo testo contiene, come già il previgente, diverse disposizioni specifiche e speciali, volte a disciplinare casistiche concrete.

La movimentazione dei rifiuti senza obbligo di FIR

La movimentazione dei rifiuti esclusivamente all'interno di aree private non è considerata trasporto ai fini della Parte quarta del decreto e non necessita di formulario di identificazione. In tal senso si veda, già nel 2008, Cass. Sez. III n. 5312 del 4 febbraio 2008:

“L'art.193 c.9 DLvo 152-2006 che sottrae alla disciplina sui rifiuti il trasporto degli stessi allo interno delle aree private riguarda esclusivamente il trasporto di rifiuti che sono veicolati allo interno di aree private (solo per una diversa sistemazione) e sono destinati a non uscire delle stesse ; la esenzione non si estende al trasporto di rifiuti che, pur iniziando in area privata, è finalizzato alla collocazione del materiale allo esterno. In questo caso, non essendo applicabile la norma derogatoria , necessita il provvedimento di autorizzazione e la consumazione del reato coincide con l'inizio della attività di trasporto; tale rilievo esclude la possibilità di configurare una ipotesi tentata che è inammissibile in tema di reati contravvenzionali.”

Inoltre, la movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorchè effettuati percorrendo la pubblica via, non è considerata trasporto ai fini del decreto, qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci, che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a quindici chilometri.

Non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile1 dai propri fondi

al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa di cui è socio, ivi compresi i consorzi agrari, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.

Il documento commerciale di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale), per gli operatori soggetti all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'articolo 190 sostituisce a tutti gli effetti il formulario di identificazione. Con l’emanando decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, sono disciplinate le modalità di trasmissione al Registro elettronico nazionale (REN).

Il formulario di identificazione dei rifiuti sostituisce a tutti gli effetti il modello F di cui al decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392 e la scheda di cui all'allegato IB del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008.

La micro-raccolta

Rimane invariata la disciplina della micro-raccolta. La micro-raccolta, intesa come raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso piu' produttori o detentori, svolta con lo stesso automezzo, ovvero presso diverse unità locali dello stesso produttore, deve essere effettuata nel termine massimo di 48 ore; nei formulari di identificazione dei rifiuti devono essere indicate tutte le tappe intermedie effettuate.

Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni deve essere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato. Si ricorderà che una disposizione specifica in materia di “micro raccolta” si è resa necessaria per dare legittimità ad una prassi, ampiamente diffusa nel settore del trasporto rifiuti, che però era stata dichiarata illegittima da una sentenza della Corte di Cassazione (Terza sezione Penale), la n. 1040 del 29 maggio 2000. Tale sentenza aveva affermato che: “Il trasporto di batterie esauste (rifiuti pericolosi) con formulario nel quale non sia indicato il percorso d'instradamento, in difformità di quanto previsto dal modello stabilito con Dm 1° aprile 1998, n. 145, dà luogo alla configurabilità del reato di cui all'articolo 52, comma 3, del Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22, nulla rilevando in contrario l'assunto secondo il quale la suddetta mancata indicazione sarebbe dipesa dal fatto che le batterie erano state raccolte presso vari detentori e nel modello di formulario mancherebbe lo spazio per indicarli tutti; ciò in quanto il modello anzidetto è appositamente concepito per documentare il trasporto dei rifiuti da un solo produttore-detentore ad un solo destinatario, per cui il trasportatore autorizzato deve utilizzare tanti formulari quanti sono i singoli percorsi d'instradamento da ogni produttore-detentore al destinatario.”.

Dunque se l’assunto finale della Cassazione era “un formulario per ogni trasporto da un singolo produttore ad un singolo destinatario” la norma vigente legittima la prassi di raccogliere rifiuti con un solo automezzo, presso più produttori, purchè vengano utilizzati più formulari o più Schede Area Movimentazione, e purchè vengano indicate nello spazio relativo al percorso dei vari formulari, tutte le tappe intermedie previste.

Stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto

Ai sensi del comma 15, gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonchè le soste tecniche per le operazioni di trasbordo, ivi compresi quelli effettuati con cassoni e dispositivi scarrabili, o con altre carrozzerie mobili che proseguono il trasporto, non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, aa), purchè le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le 72 ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione. Il riferimento alle “altre carrozzerie mobili che proseguono il trasporto” è stato introdotto dal Dlgs 116/2020.

Indicazioni sul significato e sulle modalità del “trasbordo totale” si rinvengono nella, pur datata, Circolare del Ministero dell’Ambiente 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98, che definisce: “trasbordo totale: si tratta del caso in cui, “per concrete esigenze operative o imprevisti tecnici”, un trasporto di rifiuti venga effettuato dallo stesso trasportatore con veicoli diversi o da trasportatori diversi (art. unico, punto 1, lett. v)). Il trasbordo totale di un carico di rifiuti consiste nell’operazione in virtù della quale il viaggio di tutto il carico prosegue con mezzi diversi da quelli che hanno effettuato la raccolta, di proprietà dello stesso trasportatore ovvero con mezzi di trasportatori diversi. Nelle “ concrete esigenze operative” rientrano le esigenze di ottimizzazione dei carichi e diminuzione dei viaggi, con ricadute positive in termini di impatto ambientale (es. contenimento, a seguito della riduzione dei viaggi, delle emissioni in atmosfera provocate dai mezzi impiegati per il trasporto). Nel caso di trasbordo totale, gli estremi identificativi dei diversi trasportatori (nominativo, c. fiscale, n. aut. albo), dei diversi mezzi utilizzati (es. targa automezzo), il nominativo del conducente potranno essere riportati sulle tre copie che accompagnano il trasporto medesimo nell’apposito spazio riservato alle «Annotazioni».

Il comma 15, sopra riportato, pone due condizioni (esigenze di trasporto e limite massimo temporale di 72 ore 2), che devono verificarsi entrambe e dunque non sono alternative, ai fini della configurabilità della fattispecie del c.d. trasbordo di rifiuti.

Ciò comporta la necessità che il soggetto trasportatore del rifiuto fornisca la prova delle circostanze, in base alle quali gli organi di controllo possano accertare che la sosta è effettivamente fondata sulle esigenze di trasporto ed ha rispettato i richiamati limiti temporali. Com’è noto, infatti, incombe sul soggetto che invoca un regime differenziato e di favore l’onere di provare la sussistenza di tutte le condizioni per la sua applicazione.

Ripartizione di responsabilità tra i vari soggetti

Ai sensi del comma 17, nell’ ambito della compilazione del formulario di identificazione, ogni operatore è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza. Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nel formulario di identificazione dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili in base alla comune diligenza. Il disposto recepisce un costante orientamento della giurisprudenza penale. In tal senso, ex mltis, Corte di cassazione penale, sez. III, sentenza 10 aprile 2012, n. 13363 “Emerge dall’esame degli att. 188, 193 e ss. del D. Lgs n. 152 del 2006 che tutti i soggetti che intervengono nel circuito della gestione dei rifiuti sono responsabili non solo della regolarita` delle operazioni da essi stessi posti in essere, ma anche di quelle dei soggetti che precedono o seguono il loro intervento mediante l’accertamento della conformita` dei rifiuti a quanto dichiarato dal produttore o dal trasportatore, sia pure tramite la verifica della regolarita` degli appositi formulari, nonche´ la verifica del possesso delle prescritte autorizzazioni da parte del soggetto al quale i rifiuti sono conferiti per il successivo smaltimento”. Si veda inoltre Cass. Sez. III n. 16209 del 9 aprile 2013 : “Invero la richiamata disposizione (art.193, n.d.s.) contempla ora al comma 3, dopo le modifiche introdotte ad opera del D.Lgs. n. 205 del 2010, una espressa ipotesi di esenzione di responsabilità del trasportatore in ordine a quanto indicato ….nel formulario di identificazione dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. 10. In effetti è evidente che non può legittimamente pretendersi dal trasportatore la verifica di dati riscontrabili attraverso attività di analisi, uso di particolari tecnologie o strumentazione tecnica, ma il riferimento alla normale diligenza richiesta in relazione alla natura dell'incarico rende altrettanto evidente che il trasportatore deve considerarsi comunque un soggetto tecnicamente competente in relazione alla tipologia di attività svolta, nella quale risulta professionalmente inserito e non può, quindi, invocare la sua completa ignoranza circa la natura di quanto trasportato o disinteressarsi del tutto della natura effettiva del carico o della sua destinazione finale. La richiesta diligenza, inoltre, può ritenersi palesemente mancante allorquando taluni elementi sintomatici, quali, ad esempio, la quantità dei rifiuti, il loro stato di conservazione o confezionamento per il trasporto, le modalità di ricezione del carico, quelle di trasporto o la destinazione del rifiuto rendano evidente o, comunque, facilmente riscontrabile, la discrepanza tra documentazione e realtà”.

Rifiuti derivanti da attività di manutenzione

I rifiuti derivanti da attività di manutenzione e piccoli interventi edili, ivi incluse le attività di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 82 (Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione) , si considerano prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività. Nel caso di quantitativi limitati che non giustificano l' allestimento di un deposito dove è svolta l'attività, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede, in alternativa al formulario di identificazione, è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione.

Il nuovo testo ha esteso l’ambito di applicazione della norma , includendovi i “piccoli interventi edili, ivi incluse le attività di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 82”, che nel testo previgente non erano contemplati. La norma però non specifica quali siano nel concreto i “quantitativi limitati”, che fungono da presupposto per il mancato “allestimento di un deposito dove è svolta l'attività”.

Si ricorderà che, con l’entrata in vigore del Dlgs 152 nel 2006, ed in particolare del suo articolo 266, comma quarto, che poneva in essere una deroga all’istituto del deposito temporaneo, nel caso di rifiuti provenienti da attività di manutenzione, una parte della dottrina (non lo scrivente, che è sempre stato di avviso contrario 3) aveva prospettato la tesi secondo la quale il trasporto dal luogo di produzione “reale” dei rifiuti a quello di produzione “legale” non costituisse attività di trasporto e dunque non necessitasse del Formulario per il trasporto. Tale tesi era stata smentita dalla Suprema Corte a partire dalla Sentenza n. 17460

del 10 maggio 2012 , nella quale aveva affermato: “..3. Si prospetta in ricorso che l’autocarro sequestrato non stesse effettuando un trasporto di “rifiuti”, poiché, ai sensi dell’ art. 266, 4° comma, del D.Lgs. n. 152/2006 , “I rifiuti provenienti da attività di manutenzione … si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività”. Il materiale trasportato, pertanto, avrebbe assunto la qualificazione di “rifiuto” solo dopo avere raggiunto il sito in Sommacampagna, dove sarebbe stato legittimamente scaricato in “deposito temporaneo” in quanto si tratterebbe di area di cui la s.r.l. ..avrebbe ottenuto la disponibilità dalla società .. proprio in collegamento con l’esecuzione dei lavori subappaltati e per agevolarne l’esecuzione. Tale collegamento consentirebbe di considerare anche detta area “luogo di produzione” dei rifiuti, poiché essa sarebbe assimilabile alla sede/domicilio della società che materialmente eseguiva i lavori di manutenzione (la cui sede legale era invece in Brescia).

Osserva al riguardo il Collegio che più pertinente sarebbe stato il richiamo al primo comma dell’ art. 230 del DLgs. n. 152/2006 , ove viene prevista una eccezione alla regola generale del divieto di creazione del deposito temporaneo in luogo diverso da quello di produzione nelle ipotesi non di manutenzione generica bensì di manutenzione specifica di reti ed infrastrutture,……… . Nella fattispecie in oggetto, però, in ogni caso, il Tribunale del riesame ha evidenziato che i lavori appaltati dalla società …… “prevedevano, oltre all’attività di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di distribuzione dell’acqua potabile, anche nuovi allacciamenti”. Non vi sono, inoltre, elementi per affermare che l’area di Sommacampagna costituisca sede dei cantiere del manutentore ovvero sede locale del gestore della infrastruttura interessata dai lavori. Ciò che più conta, comunque, è che non si discute della liceità di un deposito temporaneo, bensì si contesta l’effettuazione di un trasporto di rifiuti, verso il luogo individuato per il deposito temporaneo, senza l’osservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione; sicché, in relazione alla ipotizzata violazione dell’ art. 256, 4° comma, del D.Lgs. n. 152/2006 , non può certo affermarsi che a quelle prescrizioni non dovesse ottemperarsi quando pure il luogo di deposito temporaneo potesse ritenersi legittimamente individuato.

Non ignora il Collegio l’orientamento dottrinario che pone l’accento sulla distinzione tra l’attività di “movimentazione” e quella di “trasporto” dei rifiuti, evidenziando che la prima non necessita di alcuna autorizzazione e che solo la seconda rientra nel novero della “gestione” ai sensi dell’art. 183, comma 1 – lett. n), oggetto di specifica autorizzazione in quanto tale (con la conseguenza che solo dopo l’inizio del deposito temporaneo comincerebbe la gestione dei rifiuti in senso tecnico e l’obbligo di Aspettarne regole e prescrizioni).Nella specie, però, non può affermarsi la decorrenza della gestione dei rifiuti in senso tecnico solo dopo l’inizio del deposito temporaneo: a) sia perché nulla è dato sapere circa l’effettiva osservanza delle prescrizioni imposte dalla legge per considerare legittima detta forma di deposito; b) sia perché non vi è stata movimentazione all’interno di uno stesso compendio nel luogo reale di produzione dei rifiuti, bensì trasferimento comportante instradamento da tale luogo a quello giuridico di produzione. In tale situazione il trasporto in sé va considerato già attività di gestione di rifiuti e per “rifiuto”, ai sensi della normativa comunitaria e nazionale, deve intendersi qualsiasi sostanza od oggetto di cui il produttore o il detentore si disfi {o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi), restando irrilevante se ciò avvenga attraverso lo smaltimento dei prodotto ovvero tramite il suo recupero”.

Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture

Per le attività di cui all'articolo 230 “Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture”, commi 14 e 3 5, con riferimento alla movimentazione del materiale tolto d'opera prodotto, al fine di consentire le opportune valutazioni tecniche e di funzionalità dei materiali riutilizzabili, lo stesso deve essere accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione. Come già affermato da Cass. Sez. III n. 33866 del 5 settembre 2007 : “Una eccezione alla regola generale del divieto di creazione del deposito temporaneo in luogo diverso da quello di produzione si rinviene nell'art. 230 del D.Lgs, n. 152/2006. L'eccezione è espressamente rivolta a consentire l'effettuazione della "valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento". Come già sopra evidenziato, l’eccezione alla regola prevista dall’art.230 è relativa al deposito temporaneo, non al trasporto dei rifiuti che, prima dell’entrata in vigore del Dlgs 116/2020 doveva essere accompagnato da un Formulario (FIR).

Il testo vigente dell’art.230 ha, invece, stabilito che la movimentazione del materiale tolto d'opera prodotto, deve essere accompagnata da documento di trasporto (DDT), in cui devono essere necessariamente presenti i dati sopra indicati.

Il FIR dei fanghi di depurazione in agricoltura

Il formulario di identificazione , con riguardo all'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, puo' sostituire il documento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 e successive modificazioni, a

condizione che siano espressamente riportate in maniera chiara e leggibile le specifiche informazioni di cui all'allegato III A del citato decreto legislativo n. 99 del 1992, nonchè le sottoscrizioni richieste, ancorchè non previste nel modello del formulario.

Si ricorda che ai sensi dell’art. 13 del decreto del 1992:

“Art. 13. Scheda di accompagnamento. -
1. Nelle varie fasi di raccolta e trasporto, stoccaggio, condizionamento ed utilizzazione, i fanghi da utilizzare in agricoltura devono essere corredati da una scheda di accompagnamento compilata dal produttore o detentore e consegnata a chi prende in carico i fanghi.
2. Tale scheda deve essere compilata secondo lo schema riportato nell'allegato III A.
3. L'originale della scheda e le copie devono essere conservate per un periodo di almeno 6 anni.”

A sua volta il richiamato allegato III A contiene il seguente modello:

ALLEGATO III A - FANGHI DA UTILIZZARE IN AGRICOLTURA SCHEDA DI ACCOMPAGNAMENTO
BOLLA N.

Produttore o detentore

Nome o ragione sociale ................................................................

Codice fiscale e/o partita l.V.A ......................................................

Sede legale via ........................ comune prov. ............... prov. ......

Luogo di produzione o detenzione via .................................. n. .........

fraz .......................... comune ............................. prov .......

+---------------------------------------+----------------------------------+

| Processo di stabilizzazione | Stato fisico |

| adottato | |

+---------------------------------------+----------------------------------+

|

Aerobico si - no | Disidratato (% S.S.)

Anaerobico si - no | Essiccato » »

Fisico (quale) ................... | Essiccato » »

Chimico (quale) .................. | Liquido » »

Ultima analisi (allegare copia) effettuata il ........................................

Consegnati a ...................... kg ........... il ...........................

Firma produttore o detentore .................... Firma ricevente ...................

Trasportatore

Nome o ragione sociale ................................................................

Codice fiscale e/o partita l.V.A ......................................................

Sede legale via .......................................................................

comune ............................................... prov ........................

Mezzo di trasporto: tipo e marca ......................................................

targa ............................................

N. iscrizione Albo smallitori .........................................................

Consegnati a ........................... kg ....... il ............................

Firma trasportatore ........................ Firma ricevente ........................

Gestore impianto stoccaggio

Nome o ragione sociale ................................................................

Codice fiscale e/o partita l.V.A ......................................................

Sede legale via .......................................................................

comune ............................................... prov ........................

N. autorizzazione .....................................................................

Consegnati a ........................... kg ....... il ............................

Firma gestore i.s. ......................... Firma ricevente ........................

Gestore impianto condizionamento

Nome o ragione sociale ................................................................

Codice fiscale e/o partita l.V.A ......................................................

Sede legale via .......................................................................

comune ............................................... prov ........................

N. autorizzazione .....................................................................

Tipo condizionamento ..................................................................

Consegnati a ........................... kg ....... il ............................

Firma gestore i.t. ......................... Firma ricevente ........................

Utilizzatore

Nome o ragione sociale ................................................................

Codice fiscale e/o partita I.V.A. .....................................................

Sede azienda agricola via .............................................................

comune ............................................... prov ........................

N. autorizzazione .....................................................................

Ricevuti da ............................ kg ....... il ............................

Firma utilizzatore ....................................................................

Trasporto intermodale

Il Dlgs 116/2020 ha inserito nel Dlgs 152/2006 l’Art. 193-bis (Trasporto intermodale). Tale articolo sostituisce il disposto di cui al comma 12 del previgente art.193. Ai sensi del nuovo articolo, fermi restando gli obblighi in materia di tracciabilità e le eventuali responsabilità del trasportatore, dell'intermediario, nonchè degli altri soggetti ad esso equiparati per la violazione degli obblighi assunti nei confronti del produttore, il deposito di rifiuti nell'ambito di attività intermodale di carico e scarico, trasbordo e soste tecniche all'interno di porti, scali ferroviari, interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci, effettuato da soggetti ai quali i rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico degli stessi da parte di un'impresa navale o ferroviaria o che effettua il successivo trasporto, non rientra nelle attività di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera aa), a condizione che non superi il termine finale di trenta giorni e che i rifiuti siano presi in carico per il successivo trasporto entro sei giorni dalla data d'inizio dell'attività di deposito.

Nell'ipotesi in cui i rifiuti non siano presi in carico entro sei giorni dall'inizio dell'attività di trasporto, il soggetto al quale i rifiuti sono affidati deve darne comunicazione formale, non oltre le successive 24 ore, all' autorità competente ed al produttore nonchè, se esistente, all'intermediario o al soggetto ad esso equiparato che ha organizzato il trasporto. Il produttore, entro i ventiquattro giorni successivi alla ricezione della comunicazione, è tenuto a provvedere alla presa in carico dei rifiuti per il successivo trasporto ed alla corretta gestione dei rifiuti stessi.

L'invio della comunicazione e la presa in carico dei rifiuti nel rispetto dei termini indicati, escludono la responsabilità per attività di stoccaggio di rifiuti non autorizzato, ai sensi dell'articolo 256, fermo restando l'obbligo, per il soggetto al quale i rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico, di garantire che il deposito sia effettuato nel rispetto delle norme di tutela ambientale e sanitaria. Gli oneri sostenuti dal soggetto al quale i rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico degli stessi da parte di un'impresa navale o ferroviaria o altra impresa per il successivo trasporto, sono posti a carico dei precedenti detentori e del produttore dei rifiuti, in solido tra loro.

1 “Art. 2135 Imprenditore agricolo

E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”.

2 Quarantotto ore nel regime previgente.

3 A tale proposito mi permetto di rinviare al mio “ GUIDA COMMENTATA ALLA NORMATIVA AMBIENTALE” ,E.P.C.,2008

4 “1. Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi, può coincidere con la sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva o con la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione ovvero con il luogo di concentramento dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento.”

5 “3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai rifiuti derivanti da attività manutentiva, effettuata direttamente da gestori erogatori di pubblico servizio o tramite terzi, dei mezzi e degli impianti fruitori delle infrastrutture di cui al comma 1”.