Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Adunanza Plenaria n. 10 del 22 ottobre 2019
Rifiuti.Bonifica del sito inquinato per il danno ambientale causato dalla società incorporata
La bonifica del sito inquinato può essere ordinata anche a carico di una società non responsabile dell’inquinamento, ma che sia ad essa subentrata per effetto di fusione per incorporazione, nel regime previgente alla riforma del diritto societario, e per condotte antecedenti a quando la bonifica è stata introdotta nell’ordinamento giuridico, i cui effetti dannosi permangano al momento dell’adozione del provvedimento
Consiglio di Stato Sez. VI n. 7057 del 17 ottobre 2019
Urbanistica.Interventi edilizi realizzati in presenza di un titolo abilitativo successivamente dichiarato illegittimo
L’art. 38 dpr 380\01 si ispira ad un principio di tutela degli interessi del privato mirando ad introdurre un regime sanzionatorio più mite proprio per le opere edilizie conformi ad un titolo abilitativo successivamente rimosso, rispetto ad altri interventi abusivi eseguiti sin dall'origine in assenza di titolo, per tutelare un certo affidamento del privato, sì da ottenere la conservazione d'un bene che è pur sempre sanzionato.Il fondamento del regime sanzionatorio più mite riservato dalla norma agli interventi edilizi realizzati in presenza di un titolo abilitativo che solo successivamente sia stato dichiarato illegittimo rispetto al trattamento ordinariamente previsto per le ipotesi di interventi realizzati in originaria assenza del titolo va quindi rinvenuto nella specifica considerazione dell'affidamento riposto dall'autore dell'intervento sulla presunzione di legittimità e comunque sull'efficacia del titolo assentito. A tal fine, all'amministrazione si impone di verificare se i vizi formali o sostanziali siano emendabili, ovvero se la demolizione sia effettivamente possibile senza recare pregiudizio ad altri beni o opere del tutto regolari. In presenza degli anzidetti presupposti per convalidare l'atto, «l'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria di cui all'articolo 36» del testo unico
Cass. Sez. III n. 42122 del 15 ottobre 2019 (UP 8 apr 2019)
Pres. Rosi Est. Gentili Ric. Dimo
Beni culturali.Commercio opere d’arte contraffatte
La fattispecie delittuosa di cui all’art. 178, co 1, lett. b) dlv 42\2004 si realizza con la attività dell’agente consistente nella messa in commercio, nella detenzione per la messa in commercio, nella introduzione nel territorio dello Stato o, comunque, nella circolazione in esso come autentici di esemplari di opere d’arte oggetto di contraffazione, riproduzione o alterazione. Non ha alcun rilievo la circostanza che l’acquirente, dichiaratosi esperto conoscitore d’arte, avrebbe dovuto cogliere la non genuinità delle opere in questione, considerato che il reato - perfezionatosi non al momento della vendita ma già in quello della detenzione per la vendita o in quella della messa in vendita - è volto a tutelare, oltre al patrimonio storico artistico dal rischio del suo inquinamento causato dalla circolazione di oggetti d’arte falsi, anche l’affidamento sulla genuinità di quanto, in questo settore, venga posto in commercio, affidamento che deve intendersi riferito non all’individuo di particolare esperienza ma all’utente medio del mercato artistico
Corte costituzionale sent. 224 del 29 ottobre 2019
Oggetto: Energia - Ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi - Sentenza del Consiglio di Stato, confermativa della sentenza del TAR per la Basilicata del 26 maggio 2017, n. 387, di annullamento della delibera della Giunta regionale della Regione Basilicata del 9 dicembre 2016, n. 1528, avente ad oggetto il diniego dell'intesa della Regione sul conferimento del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi sull'area denominata "Masseria La Rocca", sita nei Comuni di Potenza e di Brindisi di Montagna.
Dispositivo: inammissibilità
Testo del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - 207 del 4 settembre 2019), coordinato con la legge di conversione 2 novembre 2019, n. 128 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali».
TAR Puglia (LE) Sez.II n.1600 del 16 ottobre 2019
Sviluppo sostenibile.Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e conferenza di servizi
Ai fini del rilascio della c.d. autorizzazione unica per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili la decisione collegiale della Conferenza di servizi si connota come atto presupposto alla decisione finale, atteso che il procedimento si conclude con un autonomo provvedimento adottato individualmente, al di fuori di detta Conferenza, e cioè dopo che la stessa ha esaurito la propria funzione, dalla sola Amministrazione procedente alla quale, ai sensi dell'art. 12, d.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387, è attribuita la cura dell'interesse specifico di settore allo sviluppo della politica energetica ed al controllo sull'uso delle fonti di energia alternativa; di conseguenza, mentre l'atto conclusivo dei lavori della Conferenza si concreta in un atto istruttorio endo-procedimentale a contenuto consultivo, l'atto conclusivo del procedimento è il provvedimento finale a rilevanza esterna con cui l'Amministrazione decide a seguito di una valutazione complessiva, ed è contro di esso, in quanto atto direttamente ed immediatamente lesivo, che deve dirigersi l'impugnazione, e ciò perché gli altri atti o hanno carattere meramente endoprocedimentale ovvero non risultano impugnabili, se non unitamente al provvedimento conclusivo, in quanto non immediatamente lesivi
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