Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Nell'area dedicata alla rivista è scaricabile l'ultimo fascicolo pubblicato
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Corte costituzionale n. 69 del 15 marzo 2022
Oggetto: Ambiente - Caccia - Norme della Regione Liguria - Modifiche alla legge regionale n. 29 del 1994, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio - Previsione che per arco temporale massimo, di cui all'art. 18, c. 1 e 2, della legge n. 157 del 1992, si intende il numero complessivo di giornate di caccia fruibili nel corso dell'intera stagione venatoria, riferite a una determinata specie - Previsto divieto temporaneo di caccia a una specie, che sospende la decorrenza dei termini contenuti nel suddetto arco temporale massimo, non necessariamente collocabile all'inizio o al termine della stagione venatoria.
Dispositivo: illegittimità costituzionale
TAR Sicilia (CT) Sez. I n. 501 del 17 febbraio 2022
Beni ambientali.Giudizio di incompatibilità paesaggistica
Il giudizio di incompatibilità paesaggistica (comportante il diniego di autorizzazione paesaggistica) deve essere il risultato del confronto tra le singole caratteristiche del progetto e quelle dell'area di riferimento, e non tra il progetto nel suo complesso e la norma di tutela astrattamente considerata, la quale si riferisce all'intero ambito territoriale vincolato; vige infatti il principio del dissenso costruttivo, secondo cui vi è l’obbligo delle Amministrazioni coinvolte di collaborare lealmente con la parte privata per consentirle di apportare al progetto le modifiche necessarie a renderlo compatibile con i valori paesistici tutelati dal vincolo.
Il personale ARPA quando svolge funzioni di p.g. dipende esclusivamente dall’A.G.
di Gianfranco AMENDOLA
TAR Puglia (LE) Sez. II n. 248 del 11 febbraio 2022
Sviluppo sostenibile.Differenze tra impianti fotovoltaici e agrifotovoltaici
Mentre nel caso di impianti fotovoltaici tout court il suolo viene reso impermeabile, viene impedita la crescita della vegetazione e il terreno agricolo, quindi, perde tutta la sua potenzialità produttiva, nell’agri-fotovoltaico l’impianto è invece posizionato direttamente su pali più alti e ben distanziati tra loro, in modo da consentire la coltivazione sul terreno sottostante e dare modo alle macchine da lavoro di poter svolgere il loro compito senza impedimenti per la produzione agricola prevista. Pertanto, la superficie del terreno resta permeabile, raggiungibile dal sole e dalla pioggia, e utilizzabile per la coltivazione agricola.
Cass. Sez. III n. 4338 del 8 febbraio 2022 (PU 22 ott 2021)
Pres. Ramacci Est. Gentili Ric. Mignano
Urbanistica.Sanatoria dopo parziale demolizione
E’ del tutto evidente che, così come la successiva, ancorché spontanea o comunque volontaria, demolizione di opere già abusivamente realizzate non vale ad elidere la rilevanza penale della condotta a suo tempo posta in essere, anche l’eventuale rilascio della sanatoria edilizia che abbia ad oggetto le sole opere residuate rispetto alla intervenuta demolizione di altre, non è idonea a determinare la estinzione dei reati urbanistici ai sensi dell’art. 36 del dPR n. 380 del 2001.
TAR Toscana Sez. III n. 242 del 25 febbraio 2022
Ambiente in genere.Subingresso nella concessione demaniale
È noto che l’art. 20 della legge n. 241/1990 generalizza, almeno in linea di principio, l’istituto del silenzio assenso nei procedimenti a istanza di parte, fatta salva una cospicua serie di eccezioni alla regola. L’ambito applicativo della norma è circoscritto ai provvedimenti di natura autorizzatoria, come risulta confermato dalla ricognizione dei regimi abilitativi operata dal d.lgs. n. 222/2016; e che a tale ambito è estraneo il subingresso nella concessione demaniale, istituto sui generis che, al di là delle espressioni adoperate dalla legge (l’art. 46 co. 2 cod. nav. parla di “autorizzazione”), comporta la sostituzione di un soggetto nell'ambito di un rapporto concessorio preesistente e, dunque, una novazione soggettiva che necessariamente partecipa della natura della concessione demaniale, configurando una sorta di fenomeno derivativo rispetto al quale non opera il silenzio assenso ed occorre, invece, un provvedimento espresso in funzione di controllo circa la qualificazione e l’idoneità del subentrante
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