Cass. Sez. III n. 4463 del 9 febbraio 2022 (PU 12 gen 2022)
Pres. Ramacci Est. Di Stasi Ric. Sartorelli
Caccia e animali.Confisca di cui all'articolo 544sexies cod. pen.
La confisca di cui all'art. 544-sexies cod. pen. presuppone, infatti, una sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta, alle quali non può essere equiparata la sentenza di proscioglimento per esito positivo della messa alla prova di cui all'art. 464-septies cod. proc. pen., non essendo tale decisione idonea ad esprimere un compiuto accertamento sul merito dell'accusa e sulla responsabilità.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 18/09/2019, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Trieste dichiarava non doversi procedere nei confronti di Sartorelli Igor in ordine ai reati ascrittigli e di cui agli artt. 544-bis e 544-ter cod.pen. perché estinti per intervenuto esito positivo della messa alla prova, confermando l’affidamento definitivo degli animali in sequestro agli attuali affidatari.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello, convertito in ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod.proc.pen., articolando due motivi di seguito enunciati.
Con il primo motivo deduce violazione dell’art. 323 cod.proc.pen. e vizio di motivazione, argomentando che il Tribunale, avendo emesso sentenza di non luogo a procedere, avrebbe dovuto disporre la restituzione degli animali in sequestro al proprietario anche se in precedenza assegnati in affido definitivo.
Con il secondo motivo deduce violazione dell’art. 240 cod.pen. e vizio di motivazione, deducendo l’insussistenza dei requisiti per ordinare la confisca degli animali posti in sequestro, sia quale confisca facoltativa che quale confisca obbligatoria.
Chiede, pertanto, l’annullamento sul punto della sentenza impugnata e la restituzione degli animali posti in sequestro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la sentenza di proscioglimento per esito positivo della messa alla prova, di cui all'art. 464-septies cod. proc. pen., non è idonea ad esprimere un compiuto accertamento sul merito dell'accusa e sulla responsabilità (Sez. 2, n. 53648 del 05/10/2016, M, Rv. 268635, secondo cui tale sentenza non può essere posta alla base di un contrasto di giudicati tra coimputati per il medesimo reato che abbiano diversamente definito la loro posizione processuale; Sez. 3, n. 53640 del 18/07/2018, Rv. 275183, e Sez. 3, n. 39455 del 10/05/2017, Rv. 271642, secondo cui l'adozione dell'ordine di demolizione dell'opera edilizia abusiva da parte del giudice penale, prevista dall'art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001, presuppone la pronuncia di una sentenza di condanna, alla quale non può essere equiparata la declaratoria di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, ai sensi dell'art. 168-ter cod. pen., che prescinde da un accertamento di penale responsabilità, ferma restando la competenza dell'autorità amministrativa ad irrogare la predetta sanzione; e da ultimo Sez. 5, n. 49478 del 13/11/2019 Rv. 277519).
3. Nella specie, in difetto di una sentenza di condanna, o di patteggiamento, come previsto dall’art 544- sexies cod.pen., il Tribunale, all’esito della declaratoria di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, ai sensi dell'art. 168-ter cod. pen, non poteva disporre la confisca degli animali in sequestro.
La confisca di cui all'art. 544-sexies cod. pen. presuppone, infatti, una sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta, alle quali non può essere equiparata la sentenza di proscioglimento per esito positivo della messa alla prova di cui all'art. 464-septies cod. proc. pen., non essendo tale decisione idonea ad esprimere un compiuto accertamento sul merito dell'accusa e sulla responsabilità.
4. Va, pertanto, pronunciato l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, limitatamente alla confisca degli animali in sequestro, di cui va disposta la restituzione all'avente diritto.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato limitatamente alla confisca degli animali in sequestro di cui dispone la restituzione all'avente diritto. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod.proc.
Così deciso il 12/01/2022