TAR Lombardia (MI), Sez. II, n. 2054, del 1 agosto 2013
Urbanistica.Variazione potenzialità edificatoria di un lotto
Nel caso in cui un originario lotto urbanistico abbia acquisito una maggiore potenzialità edificatoria in dipendenza di modifiche alla disciplina urbanistica e, quindi, la parte rimasta inedificata sia suscettibile di edificazione, per verificare l'effettiva potenzialità edificatoria di quest’ultima, occorre sempre partire dalla considerazione che, in virtù del carattere "unitario" dell'originario lotto interamente asservito alla precedente costruzione, non possono non computarsi le volumetrie realizzate sul lotto urbanistico originario (considerato complessivamente), il quale è l'unico ad aver acquisito (e mantenuto) una "propria" potenzialità edificatoria; conseguentemente la verifica dell'edificabilità della parte del lotto rimasta inedificata e la quantificazione della volumetria su di essa realizzabile non può che derivare, per sottrazione, dalla predetta potenzialità, diminuita della volumetria dei fabbricati già realizzati sull'unica, complessiva, area. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
N. 02054/2013 REG.PROV.COLL.
N. 03817/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3817 del 2004, proposto da:
Manichetta Alfa s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Viva, presso il cui studio, in Milano, via Borgogna, 9, è elettivamente domiciliata;
contro
Comune di Monza, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Franco Ferrari, presso il cui studio, in Milano, via Larga, 23, è elettivamente domiciliato;
per l'annullamento
del provvedimento con cui il Comune di Monza ha inibito la realizzazione dei lavori previsti dalla d.i.a. presentata il 16 aprile 2004.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Monza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 maggio 2013 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con provvedimento del 14.5.2004 il Comune di Monza ha inibito la realizzazione dell’attività edilizia oggetto della denuncia di inizio attività, presentata dalla Manichetta Alfa s.r.l. il 16.4.2004, ritenendola in contrasto con l’art. 5 delle n.t.a. poiché, in forza degli atti di vincolo stipulati e della situazione attuale della proprietà, è saturato l’indice di utilizzazione fondiaria previsto per gli interventi edilizi diretti, pari a 3 mc/mq.
La Manichetta Alfa s.r.l. insorge avverso tale determinazione, articolando le seguenti doglianze:
I. erroneità della motivazione; travisamento; difetto di istruttoria per verificare la completa urbanizzazione dei luoghi; mancata individuazione delle ragioni che imporrebbero il piano attuativo; interpretazione erronea e perplessa dell’art. 5 delle n.t.a.;
II. carenza di motivazione; illogicità e perplessità; contraddittorietà; violazione e falsa applicazione dell’art. 9 delle n.t.a.
La ricorrente chiede poi il risarcimento dei danni subiti.
Si è costituito in giudizio il Comune di Monza deducendo, oltre all'infondatezza nel merito delle censure, eccezioni di inammissibilità ed improcedibilità del ricorso.
Il Collegio ritiene di poter tralasciare l’esame delle questioni di rito sollevate dall’amministrazione resistente, stante l’infondatezza nel merito del ricorso, sostanzialmente analogo al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla stessa Manichetta Alfa s.r.l. avverso un successivo provvedimento di diniego di permesso di costruire - avente ad oggetto la realizzazione, sulla medesima area, di un intervento edilizio conforme a quello previsto nella d.i.a. - respinto con d.P.R. del 29 novembre 2012.
Non sussiste il lamentato vizio di difetto di motivazione: il provvedimento impugnato indica chiaramente nel contrasto con l’art. 5 delle n.t.a. la ragione per la quale l’intervento edilizio non è realizzabile ed individua, con altrettanta chiarezza, le cause della saturazione dell’indice di utilizzazione fondiaria negli atti di vincolo e nella situazione attuale della proprietà.
Tali indicazioni permettono di comprendere appieno i motivi posti a fondamento del provvedimento inibitorio, senza che fosse quindi necessario che l’amministrazione specificasse alcunché: il limite all’edificabilità dell’area è legato a elementi – gli atti di vincolo e la situazione attuale della proprietà – che attengono alla sfera dell’istante e che, pertanto, non possono che essere pienamente conosciuti dallo stesso.
Ad avviso della ricorrente, anche ad ammettere il superamento dell’indice di 3 mc/mq, non potrebbe comunque imporsi la predisposizione di un piano di lottizzazione poiché la zona avrebbe le caratteristiche dell’area di completamento e sarebbe perfettamente urbanizzata.
Anche questo motivo è infondato.
L’amministrazione, una volta constatato il superamento dell’indice di utilizzazione fondiaria previsto per gli interventi edilizi diretti, pari a 3 mc/mq, ha inibito l’intervento edilizio diretto in applicazione di quanto previsto dall’art. 5, c. 5 delle n.t.a.
Questa disposizione – ai sensi della quale “non potrà altresì essere rilasciata concessione edilizia semplice per fabbricati siti nelle zone B - C – D non comprese nei programmi urbanistici, nei piani particolareggiati o piani di lottizzazione convenzionati, per cubature eccedenti i 3 mc/mq” - non è, tuttavia, oggetto di impugnazione.
Ne consegue, per giurisprudenza costante, che non può contestarsi, in sede di impugnazione di un atto applicativo, la legittimità dell’atto presupposto inoppugnato.
Quanto alle censure proposte con il secondo motivo di ricorso esse sono infondate per le ragioni affermate dal Consiglio di Stato con il parere n. 97/2012, reso nell’ambito del ricorso straordinario al Capo dello Stato deciso con d.P.R. del 29 novembre 2012.
Secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza anche di questo Tribunale, invero, nel caso in cui, un originario lotto urbanistico abbia acquisito una maggiore potenzialità edificatoria in dipendenza di modifiche alla disciplina urbanistica e, quindi, la parte rimasta inedificata sia suscettibile di edificazione, per verificare l'effettiva potenzialità edificatoria di quest’ultima, occorre sempre partire dalla considerazione che, in virtù del carattere "unitario" dell'originario lotto interamente asservito alla precedente costruzione, non possono non computarsi le volumetrie realizzate sul lotto urbanistico originario (considerato complessivamente), il quale è l'unico ad aver acquisito (e mantenuto) una "propria" potenzialità edificatoria; conseguentemente la verifica dell'edificabilità della parte del lotto rimasta inedificata e la quantificazione della volumetria su di essa realizzabile non può che derivare, per sottrazione, dalla predetta potenzialità, diminuita della volumetria dei fabbricati già realizzati sull'unica, complessiva, area (Cons. Stato, sez. IV, 19 gennaio 2008, n. 255; 26 settembre 2008, n. 4647; 19 ottobre 2006, n. 6229; 31 gennaio 2005, n. 217; T.A.R. Lombardia, Milano, 3 marzo 2011, n. 614; T.A.R. Trentino Alto Adige, Bolzano, 22 agosto 2007, n. 286; T.A.R. Sardegna, sez. II, 19 maggio 2006 , n. 996).
La reiezione dei motivi di ricorso comporta anche il rigetto dell'istanza risarcitoria.
Per le ragioni esposte il ricorso è infondato e va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento, a favore del Comune di Monza, delle spese di giudizio, che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Angelo De Zotti, Presidente
Giovanni Zucchini, Consigliere
Silvia Cattaneo, Primo Referendario, Estensore
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/08/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)