Cass. Sez. III n. 47285 21 novembre 2019 (PU 2 ott 2019)
Pres. Liberati Est. Corbo Ric. Radi
Rifiuti.Abbandono di rifiuti diversi dai propri
Il reato di cui all’art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, può essere commesso dai titolari di impresa o responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato non solo i rifiuti di propria produzione, ma anche quelli di diversa provenienza; ciò in quanto il collegamento tra le fattispecie previste dal primo e dal secondo comma dell'art. 256 cit. riguarda il solo trattamento sanzionatorio e non anche la parte precettiva
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 22 ottobre 2018, la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Pesaro che aveva dichiarato la penale responsabilità di Leo Radi per i reati di cui all’art. 256, comma 1, lett. a) e b), e 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, per attività di gestione di rifiuti, anche pericolosi, consistita nella raccolta, nel recupero e nello smaltimento dei medesimi in mancanza della prescritta autorizzazione, nonché per attività di deposito in modo incontrollato degli stessi, accertate il 25 maggio 2015, e lo aveva condannato alla pena di un anno e tre mesi di arresto e di 12.000,00 euro di ammenda.
2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe l'avvocato Narciso Ricotta, quale difensore di fiducia dell'imputato, articolando cinque motivi.
2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 525, comma 2, e 546, comma 3, cod. proc. pen., e 25, primo comma Cost., a norma dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avendo riguardo alla mancata sottoscrizione del Giudice di una parte della sentenza, e per il mancato rispetto del principio del giudice naturale.
Si deduce, innanzitutto, che, in calce alla sentenza, si dà atto della collaborazione fornita da un Magistrato Ordinario in Tirocinio, con un’annotazione a penna e non sottoscritta dal Giudice titolare del procedimento, così evidenziandosi la nullità a norma dell’art. 546, comma 3, cod. proc. pen. Si deduce, poi, che la partecipazione del M.O.T. alla redazione della sentenza aveva illegittimamente influito sulla decisione, perché attività posta in essere da persona diversa dal giudice naturale; si aggiunge che un ulteriore profilo di illegittimità discende dall’avere il M.O.T. diretto anche la fase di assunzione delle testimonianze, sia pure su delega del Giudice procedente.
2.2. Con il secondo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta mancanza di autorizzazione all’attività di gestione dei rifiuti.
Si deduce che la sentenza impugnata non indica elementi certi da cui desumere che l’imputato non avesse la prescritta autorizzazione per svolgere le attività di gestione dei rifiuti, anche perché nessun soggetto, ivi compreso il teste ritenuto decisivo, Mirko Artegiani, si è recato presso la Provincia di Pesaro per compiere le necessarie verifiche.
2.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all’art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta necessità di autorizzazione per la gestione dei rifiuti in assenza di attività di smaltimento.
Si deduce che la gestione dei rifiuti in assenza di attività di smaltimento non necessita di alcuna autorizzazione e che, nella specie, non vi è prova di un’attività di smaltimento di rifiuti svolta dall’imputato.
2.4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all’art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, nonché vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta configurabilità del reato di deposito incontrollato di rifiuti.
Si deduce che il reato di deposito incontrollato di rifiuti non è configurabile in caso di abbandono reiterato nel tempo e con modalità rilevanti in termini spaziali e quantitativi, e che detto illecito penale, inoltre, siccome reato proprio dell’imprenditore, deve riferirsi a cose prodotte dalle attività del medesimo. Si aggiunge che tali circostanze non risultano nel caso di specie.
2.5. Con il quinto motivo si denuncia vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.
Si deduce che la motivazione è meramente assertiva, non ha apprezzato il comportamento collaborativo per il recupero dell’area interessata, sulla base di un programma autorizzato dalla Procura della Repubblica territorialmente competente, ed ha omesso di considerare la risalente data dei precedenti penali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è nel complesso infondato per le ragioni di seguito precisate.
2. Manifestamente infondate sono le censure, esposte nel primo motivo, e concernenti la nullità della sentenza di primo grado per violazione del principio del giudice naturale, a causa della partecipazione attiva alle attività anche istruttorie di un magistrato ordinario in tirocinio, e per la mancata sottoscrizione della sentenza nella parte in cui si dà atto che la stessa è stata redatta con la collaborazione del precisato magistrato ordinario in tirocinio.
2.1. In primo luogo, deve rilevarsi come i magistrati in tirocinio siano abilitati a partecipare allo svolgimento dell’attività giurisdizionale per espressa disposizione di legge. Invero, l’art. 21 del d.lgs. 30 gennaio 2006, n. 26, prevede che il tirocinio dei magistrati, già nel primo periodo di sessione presso gli uffici giudiziari, e quindi prima ancora dell’assegnazione della sede e delle funzioni di destinazione, «è svolto presso i tribunali e consiste nella partecipazione all’attività giurisdizionale relativa alle controversie o ai reati rientranti nella competenza del tribunale in composizione collegiale e monocratica, compresa la partecipazione alla camera di consiglio, in maniera che sia garantita al magistrato ordinario in tirocinio la formazione di una equilibrata esperienza nei diversi settori […]».
Si può aggiungere che anche nella disciplina anteriore al d.lgs. n. 26 del 2006 si riteneva che l’uditore giudiziario potesse redigere integralmente la minuta della sentenza. Si osservava, precisamente, che la sentenza sottoscritta dal presidente del collegio e dall'estensore è interamente attribuibile al collegio stesso, anche se la minuta risulta materialmente redatta dall'uditore giudiziario, in quanto, in tal caso, la minuta va considerata mero strumento del quale il collegio si è avvalso per esplicitare le proprie motivazioni (così Sez. 3, n. 9510 del 10/02/2005, Micheletti, Rv. 231874-01, e Sez. 2, n. 597 del 30/01/1988, dep. 1989, Pizzurro, Rv. 180213-01).
Deve pertanto concludersi che magistrato ordinario in tirocinio può, in piena conformità con l’ordinamento giuridico, partecipare all’attività istruttoria, porre domande alle persone esaminate sotto il diretto controllo del magistrato affidatario, e redigere o concorrere alla redazione della minuta della sentenza.
2.2. In secondo luogo, è irrilevante la mancata sottoscrizione del giudice dell’annotazione relativa alla collaborazione fornita dal magistrato ordinario in tirocinio per la redazione della sentenza.
Invero, la sottoscrizione della sentenza, prevista a pena di nullità dall’art. 546, comma 3, cod. proc. pen., si riferisce al testo completo di tutti gli elementi previsti dall’art. 546, comma 1, cod. proc. pen., ma non anche ad eventuali annotazioni accessorie, come appunto quella sulla collaborazione prestata alla redazione della minuta da parte del magistrato ordinario in tirocinio.
Questa soluzione, anzi, è ancor più persuasiva se si ritiene che la minuta redatta dal magistrato ordinario in tirocinio costituisca mero strumento del quale il collegio si è avvalso per esplicitare le proprie motivazioni.
3. Diverse da quelle consentite, e prive di specificità, sono le censure esposte nel secondo motivo, e che contestano la conclusione dell’assenza, in capo al ricorrente, dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di gestione dei rifiuti.
Invero, la sentenza impugnata, in proposito, evidenzia che l’imputato, né all’atto del controllo, né successivamente, ha mai esibito alcuna autorizzazione, e che gli accertamenti effettuati su delega del Pubblico ministero hanno consentito di accertare come il ricorrente, già titolare di autorizzazione rilasciatagli dalla Provincia di Pesaro nel 2004, avesse subito la revoca della stessa nel 2006, e non risultasse in possesso di alcun titolo abilitativo.
Le obiezioni del ricorso, le quali contestano che nessuno si era mai recato presso la Provincia di Pesaro a svolgere le necessarie verifiche, non solo non evidenziano alcun vizio logico e giuridico nel percorso motivazionale della sentenza impugnata, ma non si confrontano nemmeno compiutamente con gli elementi da questa addotti per giungere alle sue conclusioni.
4. Infondate sono le censure formulate nel terzo motivo, le quali criticano il giudizio di colpevolezza per l’assenza di autorizzazione alla gestione dei rifiuti nonostante l’assenza di attività di smaltimento.
In effetti, la giurisprudenza ha già affermato che ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 256, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, trattandosi di illecito istantaneo, è sufficiente anche una sola condotta integrante una delle ipotesi alternative previste dalla norma, purché costituisca un'attività di gestione di rifiuti e non sia assolutamente occasionale (così, espressamente, Sez. 3, n. 8193 del 11/02/2006, Revello, Rv. 266305-01, nonché, implicitamente, tra le altre: Sez. 3, n. 8979 del 2/10/2014, dep. 2015, Cristinzio, Rv. 262514-01; Sez. 3, n. 45306 del 17/10/2013, Carlino, Rv. 257631; Sez. 3, n. 21655 del 13/ 04/2010, Hrustic, Rv. 247605).
E del resto, sarebbe palesemente abnorme rispetto alle finalità perseguite dal legislatore e non imposto dal dettato normativo ritenere che, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, il soggetto agente debba realizzare tutte le condotte elencate dalla disposizione. In particolare, per quanto riguarda il dato letterale, la parola «e», come indicato in diffusi vocabolari della lingua italiana, può servire sia a congiungere, sia, anche, e diversamente, a coordinare due unità sintattiche congeneri; la stessa, quindi, in una disposizione incriminatrice può anche avere la funzione di correlare tutte le condotte da essa elencate al fine di evidenziare l’identità di effetto giuridico delle stesse, e, così, di costruire una fattispecie mista alternativa, ossia di descrivere una pluralità di condotte fungibili, idonee ad integrare in via alternativa una unica norma incriminatrice. Per quanto concerne il profilo sistematico, poi, la tesi prospettata nel ricorso porterebbe al risultato di rendere penalmente irrilevante anche il sistematico svolgimento, ad esempio, di una cospicua attività di trasporto di rifiuti.
5. Complessivamente infondate sono le censure formulate nel quarto motivo, che contestano la configurabilità del reato di deposito incontrollato di rifiuti, di cui all’art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, sia perché non vi sarebbe dimostrazione di una attività consistente e reiterata nel tempo, sia perché i rifiuti rilevanti dovrebbero essere prodotti dall’attività del soggetto agente.
5.1. Le critiche concernenti le modalità di realizzazione dell’attività di deposito incontrollato di rifiuti sono prive di specificità.
In effetti, le stesse attengono a profili fattuali, e, in disparte da ogni altra considerazione, sono meramente assertive, a maggior ragione se si considera la quantità e qualità di materiali indicati nel capo di imputazione e la loro derelizione in cinque zone distinte.
5.2. Le obiezioni concernenti l’origine dei rifiuti sono infondate.
Si è infatti più volte affermato il principio, che il Collegio condivide, secondo cui il reato di cui all’art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, può essere commesso dai titolari di impresa o responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato non solo i rifiuti di propria produzione, ma anche quelli di diversa provenienza; ciò in quanto il collegamento tra le fattispecie previste dal primo e dal secondo comma dell'art. 256 cit. (già d.lgs. n. 22 del 1997, art. 51) riguarda il solo trattamento sanzionatorio e non anche la parte precettiva (così Sez. 3, n. 47662 del 08/10/2014, Pelizzari, Rv. 261285-01, nonché Sez. 3, n. 38364 del 27/06/2013, Beltipo, Rv. 256387-01).
6. Manifestamente infondate, infine, sono le censure enunciate nel quinto motivo, e riguardanti il diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, deducendo vizio di motivazione.
In effetti, la sentenza impugnata ha escluso la concedibilità dei benefici richiesti sia per la gravità del fatto, «in considerazione della tipologia, caratteristiche e quantità del materiale detenuto», sia per l’esistenza di plurimi precedenti penali, anche specifici, in quanto relativi a reati in materia ambientale.
Tale motivazione è indubbiamente corretta; né possono essere considerate rilevanti le asserite lacune in ordine alla valutazione della successiva collaborazione prestata dall’imputato per il recupero del sito e della risalenza dei precedenti penali del medesimo.
7. Alla complessiva infondatezza delle censure segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 02/10/2019