Urbvanistica. Sanzione pecuniaria in luogo di demolizione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.1325/07 REG.DEC.
N.6330-59 REG:RIC.
ANNO 1996
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ha pronunciato la 
seguente
decisione
sugli appelli riuniti proposti:
1) (procedimento 6330/96) dal comune di ORTE, in persona del sindaco Roberto 
Rossi, difeso dall’avvocato Eugenio Picozza e domiciliato presso di lui in Roma, 
via di San Basilio 61;
contro
la signora Maria Rufina SACCHETTI, residente in Orte Scalo, costituitasi in 
giudizio, difesa dagli avvocati Mario Sanino e Lucio Anelli e domiciliata presso 
il secondo in Roma, via della Scrofa 47;
e nei confronti
della regione LAZIO, non costituita in giudizio;
2) (procedimento 6359/96) dal signor Sergio SOFFI, residente in Orte Scalo, 
difeso dall’avvocato Avilio Presutti e domiciliato presso di lui in Roma, piazza 
San Salvatore in Lauro 10;
contro
la signora Maria Rufina SACCHETTI, costituitasi in giudizio difesa e domiciliata 
come si è indicato sopra;
e nei confronti
del comune di ORTE, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza 2 maggio 1996 n. 745, con la quale il tribunale amministrativo 
regionale per il Lazio, sezione seconda-ter, ha annullato il provvedimento del 
sindaco di Orte 4 settembre 1995 n. 7724, contenente sanzione pecuniaria, 
sostitutiva della sanzione della demolizione di opera abusiva, a carico del 
signor Soffi.
Visto il ricorso in appello 6330/1996, notificato l’11 e depositato il 30 luglio 
1996;
visto il controricorso della signora Sacchetti, depositato il 5 agosto 1996;
vista la propria ordinanza 8 ottobre 1996 n. 1833, con la quale è stata sospesa 
l’esecutività della sentenza impugnata;
viste le memorie difensive presentate dal comune appellante il 3 ottobre 1996, 
il 28 novembre 1996 e il 24 marzo 2006;
Visto il ricorso in appello 6359/1996, notificato il 25 e depositato il 31 
luglio 1996;
visto il controricorso della signora Sacchetti, depositato il 5 agosto 1996;
vista la propria ordinanza 8 ottobre 1996 n. 1836, con la quale è stata sospesa 
l’esecutività della sentenza impugnata;
vista la propria decisione 6 giugno 2006 n. 3357, con la quale è stata ordinata 
la riunione dei giudizi e sono stati disposti adempimenti istruttòri;
visti gli atti tutti della causa;
relatore, all’udienza del 17 novembre 2006, il consigliere Raffaele Carboni, e 
uditi altresì gli avvocati Andrea Di Lieto, in sostituzione di Picozza, e Anelli 
in sostituzione di Sanino;
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Il tribunale amministrativo regionale per il Lazio con sentenza 10 marzo 1990 n. 
615 aveva annullato, su ricorso della signora Maria Grossi vedova Sacchetti, la 
concessione edilizia 20 novembre 1986 n. 58/14, rilasciata dal comune di Orte al 
signor Tullio Petrini per trasformare in sua abitazione l’ex lavatoio comunale 
sito su terreno adiacente a quello della signora Grossi (vendutogli dal comune 
al prezzo di lire 10.913.100 in accoglimento della richiesta di poter edificare 
una casetta), e volturata poi al signor Sergio Soffi cui il signor Petrini aveva 
venduto l’immobile. In seguito a sentenza 30 settembre 1993 n. 1112 della 
sezione seconda-ter del tribunale amministrativo, che aveva ordinato 
l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 615 del 1990, il comune 
ha irrogato al signor Soffi la sanzione pecuniaria di circa Lit. 10 milioni per 
l’intervento edilizio divenuto illegittimo, con la motivazione che la 
demolizione avrebbe avuto costi altissimi. La signora Sacchetti, erede della 
signora Grossi, con ricorso notificato il il 28 ottobre 1995 (procedimento di 
primo grado 13210/1995) ha impugnato l’atto sanzionatorio e chiesto l’esecuzione 
della sentenza n. 615, allegando che la sanzione pecuniaria era elusiva 
dell’obbligo di demolizione nascente da quella.
Il tribunale amministrativo regionale con la sentenza indicata in epigrafe ha 
accolto il ricorso e annullato l’atto per difetto di motivazione.
Appellano, con distinti ricorsi, il comune e il signor Soffi.
Il signor Soffi ha ottenuto il rinvio dell’udienza di discussione fissata per il 
9 dicembre 2003 allegando di aver chiesto la sanatoria edilizia ai sensi del 
decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 
326. L’1 marzo 2006 ha chiesto nuovo rinvio dell’udienza di discussione, 
allegando che il procedimento di sanatoria non era ancora concluso.
La Sezione, con la decisione istruttoria sopra indicata, ha disposto la riunione 
dei due giudizi d’appello e chiesto l’esito della domanda di condono presentata 
dal signor Soffi.
DIRITTO
La sentenza è stata notificata al comune di Orte il 24 maggio 1996 al comune 
presso la casa comunale anziché presso il procuratore costituito in primo grado. 
Tale notificazione non è idonea a far decorrere il termine breve per l’appello, 
sicché l’appello del comune, proposto entro il termine annuale di decadenza, è 
tempestivo.
Va poi rilevato, in relazione all’istruttoria effettuata, che non è stato 
comunicato alla Sezione il rilascio di concessione in sanatoria per il manufatto 
per cui è causa; sanatoria che del resto non sarebbe opponibile alla signora 
Sacchetti, la quale ha diritto all’esecuzione del giudicato d’annullamento della 
concessione edilizia.
Per il rimanente, gli appelli sono infondati. Il Collegio non può che confermare 
la motivazione della sentenza impugnata: l’autorità comunale ha giustificato la 
sanzione pecuniaria con la costosità della demolizione; ma l’irrogazione della 
sanzione pecuniaria in luogo della demolizione è consentita dalla legge solo 
quando la demolizione sia impossibile, s’intende tecnicamente, e non quando sia 
costosa. Inoltre la motivazione è illogica, sia perché essa vanifica la sanzione 
della demolizione prevista dalla legge (tutte le demolizioni essendo costose), 
sia perché la demolizione è a spese del contravventore e non già del comune. 
Infine quella motivazione pone sullo stesso piano i due interessi, tra loro 
incomparabili, di evitare al comune l’anticipazione delle spese di demolizione e 
di proteggere il territorio comunale dall’abusivismo e da scempi come quello 
documentato dalle fotografie prodotte dalla resistente; le quali fanno anche 
ritenere che la costosità dell’intervento, non quantificata nella motivazione 
del provvedimento, sia stata alquanto sopravvalutata.
Gli appelli, in conclusione, sono infondati e vanno respinti. Le spese di 
giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in 4000,00 (quattromila//00) 
euro.
Per questi motivi
respinge gli appelli indicati in epigrafe, e condanna il comune di Orte e il 
signor Soffi, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio, 
liquidate in quattromila//00 (4000,00) euro.
Ordina al comune di Orte di dare esecuzione alla presente decisione.
Così deciso in Roma il 17 novembre 2006 dal collegio costituito dai signori:
Raffaele Iannotta presidente
Raffaele Carboni componente, estensore
Marco Lipari componente
Caro Lucrezio Monticelli componente
Aniello Cerreto componente
L'ESTENSORE                           
IL PRESIDENTE 
F.to Raffaele Carboni                    
F.to Raffaele Iannota
IL SEGRETARIO
F.to Antonietta Fancello
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20 MARZO 2007
(Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186)
IL DIRIGENTE
F.to Antonio Natale
 
                    




