Cons. Stato Sez. VI n. 3339 del 26 maggio 2010
Caccia e animali. Associazioni venatorie
L'art. 34, comma 2, lettere b) e c) della legge n. 157/1992 (norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio) pone limiti ben precisi per uno specifico riconoscimento delle associazioni venatorie, che siano costituite a livello nazionale, abbiano un consistente numero di iscritti (calcolato sul totale dei cacciatori italiani rilevato dall’Istat) e siano in grado di esprimere l’indirizzo di questi ultimi, come democraticamente espresso in forma di mandato rappresentativo. Una mera confederazione di associazioni più piccole, ciascuna delle quali di per sé non in possesso del grado di rappresentatività richiesto, appare inidonea a consentire il perseguimento delle finalità della norma in esame, configurandone piuttosto l’elusione
(segnalazione di A. ATTURO)
N. 03339/2010 REG.DEC.
N. 07884/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 7884 del 2007, proposto da:
Federazione Italiana della Caccia, Arcicaccia e Italcaccia, rappresentati e difesi dagli avvocati Claudio Chiola e Innocenzo Gorlani, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via della Camilluccia 785;
contro
Ministero delle politiche agricole e forestali, Ministero dell'interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge presso la sede di Roma, via dei Portoghesi 12;
nei confronti di
Confederazione Associazioni Venatorie Italiane, rappresentato e difeso dagli avvocati Chiara Cacciavillani, Ivone Cacciavillani e Luigi Manzi, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, via F. Confalonieri, 5;
per la riforma
della sentenza del TAR LAZIO - ROMA - Sezione II TER n. 01966/2007, resa tra le parti, concernente RICONOSCIMENTO DELLA CONFEDERAZIONE ASSOCIAZIONI VENATORIE ITALIANE QUALE ASSOCIAZIONE VENATORIA NAZIONALE.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 marzo 2010 il consigliere Gabriella De Michele e uditi per le parti gli avvocati Chiola, l'Avv. dello Stato Guida e l'Avv. Manzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Attraverso l’atto di appello in esame, notificato il 4.10.2007, le associazioni Federazione Nazionale della Caccia, Arcicaccia e Italcaccia impugnavano la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, n. 1966/07 del 2.3.2007 (che non risulta notificata), con quale veniva respinto il ricorso dalle medesime proposto avverso il decreto emesso dal Ministero delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministero dell’interno, in data 8.2.2006, decreto con cui si riconosceva quale associazione venatoria nazionale, ai sensi dell’art. 34, punto 3, della legge 11.2.1992, n. 157, la Confederazione delle Associazioni Venatorie Italiane (Conf.A.VI).
Nella citata sentenza si rilevava l’assenza di adeguati supporti probatori, perché potesse ritenersi violata la normativa di riferimento (art. 34 L. 157/92 cit., secondo cui “le associazioni venatorie istituite per atto pubblico possono essere riconosciute agli effetti della presente legge, purchè posseggano i seguenti requisiti: a) abbiano finalità ricreative, formative e tecnico-venatorie; b) abbiano ordinamento democratico e posseggano una stabile organizzazione a carattere nazionale, con adeguati organi periferici; c) dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiore ad un quindicesimo del totale dei cacciatori, calcolato dall’Istituto nazionale di statistica, riferito al 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui avviene la domanda di riconoscimento”); quanto sopra, tenuto conto dell’altro principio, contenuto nel comma 1 della medesima norma, circa la libertà di costituire associazioni venatorie, principio che si opporrebbe al denegato riconoscimento di una associazione costituita da altre associazioni, come quella contestata nel caso di specie.
Non era condivisa inoltre la tesi, secondo cui l’autonomia delle associazioni minori avrebbe impedito di considerare le stesse come meri organi di decentramento periferico dell’associazione maggiore, essendo tipica del decentramento la gestione anche separata ed autonoma dei poteri dell’Organo centrale; allo stesso modo si escludeva che i cacciatori dovessero essere direttamente associati all’associazione venatoria da riconoscere, dovendo ritenersi che la norma fosse finalizzata a consentire l’aggregazione delle micro associazioni, i cui iscritti potrebbero assicurare cumulativamente il livello di rappresentatività richiesto dalla norma. Quanto alla democraticità della confederazione, la contestazione riferita ad insufficienza di un solo delegato ogni duemila iscritti non sarebbe stata “positivamente apprezzabile”, non risultando dimostrati criteri di scelta non democratici dei delegati stessi, “anche con determinazioni assunte extra statuto”.
Quanto al difetto di istruttoria e all’asserita inadeguatezza dei mezzi finanziari, le censure sarebbero state troppo generiche, essendo Conf.A.V.I. in possesso dei requisiti formalmente richiesti e non risultando dimostrata l’entità dei fondi, necessari per fare fronte agli scopi perseguiti dalla citata Confederazione. Irrilevante, infine, sarebbe stata l’eccepita posizione di incompatibilità di uno dei componenti del Comitato tecnico faunistico venatorio, competente a rendere parere per il riconoscimento di Conf.A.V.I., in quanto presidente dell’Associazione Cacciatori veneti, aderente alla predetta confederazione, tenuto conto del carattere non vincolante del parere e non risultando con evidenza alcun conflitto di interessi.
In sede di appello venivano, viceversa, ribadite le censure originariamente dedotte, con particolare riguardo all’incomparabilità del modello confederativo in questione con i requisiti prescritti per il riconoscimento delle associazioni venatorie, essendo in discussione non la libertà delle associazioni di confederarsi, ma il rispetto delle condizioni per ottenere la qualifica di associazione venatoria riconosciuta, ai sensi del ricordato art. 34 L. n. 157/1992. Inammissibile, inoltre, dovrebbe ritenersi “l’espediente di considerare i soci delle associazioni aderenti quali membri allo stesso tempo anche della Conf.A.V.I.”, con conseguente sorta di “iscrizione d’ufficio”, in luogo della necessaria adesione volontaria e consapevole.
Le Amministrazioni appellate e la confederazione controinteressata, costituitesi in giudizio, resistevano all’accoglimento del gravame.
Premesso quanto sopra, il Collegio ritiene che l’appello sia meritevole di accoglimento, in rapporto alla prima ed assorbente censura di violazione di legge.
Il più volte citato art. 34, comma 2, lettere b) e c) della legge n. 157/1992 (norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio) pone, infatti, limiti ben precisi per uno specifico riconoscimento delle associazioni venatorie, che siano costituite a livello nazionale, abbiano un consistente numero di iscritti (calcolato sul totale dei cacciatori italiani rilevato dall’Istat) e siano in grado di esprimere l’indirizzo di questi ultimi, come democraticamente espresso in forma di mandato rappresentativo. Una mera confederazione di associazioni più piccole, ciascuna delle quali di per sé non in possesso del grado di rappresentatività richiesto, appare inidonea a consentire il perseguimento delle finalità della norma in esame, configurandone piuttosto l’elusione. Non appare realizzata infatti, nel caso di specie, una vera e propria fusione delle associazioni minori, la cui struttura appare integralmente preservata, tanto da configurare Conf.A.V.I. come un ente associativo di secondo grado, il cui maggiore organo rappresentativo (Assemblea nazionale) è composto dai presidenti delle strutture autonome decentrate, nonché da due delegati per ogni associazione fondatrice e un delegato ogni duemila iscritti per ogni singola associazione; la giunta esecutiva, a sua volta, risulta composta dai presidenti delle associazioni fondatrici e da undici membri eletti dall’assemblea nazionale, tra i presidenti delle associazioni aderenti con almeno mille soci.. Appare evidente, per quanto sopra, la diversità di criteri di rappresentanza e di poteri gestionali, rispetto alle associazioni i cui organi siano direttamente eletti dagli associati, intesi – secondo il dettato normativo in esame – come soggetti singoli appartenenti alla categoria dei cacciatori. L’organizzazione sopra sintetizzata (il cui fulcro è nell’art. 1 dello statuto di Conf.A.V.I., in cui si ribadisce che le associazioni aderenti mantengono “la propria struttura ed autonomia organizzativa”) non può essere confusa con quella di una mera federazione di organismi locali (circoli, società sportive o altro), i cui iscritti restino a pieno titolo associati alla struttura centrale, unitaria benché articolata sul territorio. Non di quest’ultimo tipo appare, per le ragioni già sopra esposte, la confederazione appellata, che – pur non ponendosi in contrasto con le finalità generali dell’associazionismo, protetto dall’art. 18 della Costituzione – non appare tuttavia conforme alle peculiari caratteristiche delle associazioni venatorie nazionali, come individuate dal ripetuto art. 34 L. n. 157/1992. Per quanto sopra il Collegio ritiene che l’appello debba essere accolto, con assorbimento di ogni ulteriore ragione difensiva ed annullamento – in riforma della sentenza di primo grado – dell’atto di riconoscimento di Conf.A.V.I. emesso, ai sensi della richiamata normativa, in data 8.2.200 e pubblicato sulla G.U. n. 61, serie generale, del 14.3.2006; quanto alle spese giudiziali, tuttavia, la complessità della situazione dedotta in giudizio ne importa – ad avviso del Collegio stesso – la compensazione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso in appello indicato in epigrafe e per l’effetto – in riforma della sentenza appellata – annulla l’atto di riconoscimento di Conf.A.V.I. in data 8.2.2006, pubblicato sulla G.U. n. 61, serie generale, del 14.3.2006.
Compensa le spese giudiziali.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2010 con l'intervento dei Signori:
Giuseppe Barbagallo, Presidente
Roberto Garofoli, Consigliere
Giancarlo Montedoro, Consigliere
Roberto Giovagnoli, Consigliere
Gabriella De Michele, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/05/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione