TAR Emilia-Romagna (BO), Sez. I, n. 339, del 2 maggio 2013
Urbanistica.Legittimità annullamento del permesso di costruire, tacitamento assentito per esigenza di conservazione della zona agricola ed i suoi equilibri ambientali

E’ legittimo l’annullamento in autotutela del permesso di costruire ottenuto con il silenzio assenso. Non sussiste la violazione dell’articolo 21 nonies, della legge n. 241 del 1990, dedotta sotto il profilo della mancanza dei presupposti per l’esercizio del potere di autotutela avendo, invece, l’amministrazione evidenziato le ragioni di pubblico interesse costituite dalla esigenza di “conservazione della zona agricola ed i suoi equilibri ambientali di spiccata valenza decongestionante rispetto all’espansione dell’aggregato urbano”. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 00339/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01159/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1159 del 2012, proposto da: 
Stefano Melucci, rappresentato e difeso dall'avv. Luigino Biagini, con domicilio eletto presso Luciana Petrella in Bologna, via Marsili, 15;

contro

Comune di Rimini, rappresentato e difeso dall'avv. Assunta Fontemaggi, con domicilio eletto presso Francesco Bragagni in Bologna, Strada Maggiore N. 31;

per l'annullamento

- della determinazione prot. 119445 del 13 agosto 2012 con il quale è stato disposto l'annullamento del permesso di costruire, tacitamento assentito a seguito di istanza presentata in data 15 marzo 2011.

e per la condanna

- al risarcimento dei danni.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Rimini;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 aprile 2013 il dott. Ugo Di Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1.Riferisce il ricorrente di aver ottenuto, unitamente al fratello comproprietario, dal comune di Rimini una concessione edilizia n. 660/1992 per la realizzazione di un fabbricato residenziale con due distinti alloggi.

Successivamente i due fratelli presentavano distinte domande di condono per sanare alcuni abusi riferite alle unità immobiliari di appartenenza che venivano definite con il rilascio di separati titoli a sanatoria.

Nel 1996 presentavano le autonome pratiche catastali delle due distinte proprietà.

2. L’odierno ricorrente presentava in data 15/3/2011, una domanda di ampliamento della propria unità immobiliare in applicazione dell’articolo 31.1.4 delle N.T.A. del Comune e si formava il silenzio assenso per l’inerzia della P.A.

In data 23/7/2012, successivamente all’attivazione del procedimento di annullamento in autotutela del silenzio assenso, comunicato con nota del 5//2012, il ricorrente presentava una denuncia inizio dei lavori.

3. Il Comune, con provvedimento del 13/8/2013, concludeva il procedimento con l’annullamento d’ufficio del silenzio assenso formatosi sulla domanda di ampliamento.

4. Avverso detto provvedimento presentava ricorso al T.A.R. l’interessato deducendone l’illegittimità.

Si costituiva in giudizio il comune intimato che controdeduceva alle avverse doglianze e concludeva per la reiezione del ricorso.

Con ordinanza n. 10/2013 veniva fissata l’udienza di trattazione della causa ai sensi dell’articolo 55, comma 10°, del c.p.a..

Le parti sviluppavano ampiamente le rispettive difese con memorie e repliche e nel corso della discussione orale e la causa veniva trattenuta in decisione.

5. Le ragioni alla base del provvedimento di annullamento d’ufficio impugnato possono sintetizzarsi in due motivi:

- l’eccedenza della superficie utile del fabbricato calcolata sull’intero edificio comprendente l’unità immobiliare del fratello;

- la proposta progettuale, su cui si è formato il silenzio assenso che, secondo il comune, non può considerarsi un intervento di ampliamento “poiché la nuova unità abitativa va considerato come edificio autonomo dal punto di vista spaziale, statico, funzionale essendo il collegamento ad uso ripostiglio tra l’unità abitativa esistente e quella nuova elemento del tutto irrilevante per modificare tale aspetto”.

6. Ciascuna delle due ragioni, autonomamente considerate, è da sola sufficiente a giustificare la legittimità del provvedimento.

7. Ciò premesso il ricorso è infondato.

L’articolo 31.1.4 delle N.T.A. del Comune consente solo l’ampliamento di edifici esistenti nella misura massima di 150 mq. e con il limite massimo di 300 mq. complessivi.

Si può prescindere dalla valutazione concernente l’autonomia o meno dell’edificio del ricorrente rispetto a quello del fratello, che è, comunque, contestata dal comune sulla base dell’esistenza di un unico titolo edilizio originario, costituito dalla concessione n. 660/1992, e sulla base dell’irrilevanza delle autonome sanatorie successive e dell’autonomo accatastamento.

7.1. Infatti, appare decisiva la circostanza, evidenziata dal comune nel provvedimento impugnato e nella scheda tecnica istruttoria, cui il provvedimento si è riferito, che nella fattispecie, con riferimento alla proposta progettuale presentata, non si tratta di un ampliamento, bensì di una vera e propria autonoma costruzione “dal punto di vista spaziale, statico e funzionale”.

La circostanza che vi sia un collegamento con l’edificio originario del ricorrente, costituito da un mero collegamento ad uso ripostiglio, non muta la qualificazione dell’intervento che tecnicamente è stato così qualificato dai tecnici comunali proprio per le caratteristiche oggettive e funzionali dello stesso che lo rendono un nuovo fabbricato indipendente.

Tale ragione di legittimità è sufficiente a giustificare, sotto questo profilo, l’atto impugnato.

8. Né sussiste la violazione dell’articolo 21 nonies, della legge n. 241 del 1990, dedotta sotto il profilo della mancanza dei presupposti per l’esercizio del potere di autotutela avendo, invece, l’amministrazione evidenziato le ragioni di pubblico interesse costituite dalla esigenza di “conservazione della zona agricola ed i suoi equilibri ambientali di spiccata valenza decongestionante rispetto all’espansione dell’aggregato urbano”.

8.1. Inoltre, il provvedimento impugnato prende in considerazione la posizione del privato evidenziando la mancanza di un affidamento consolidato dello stesso, in virtù del breve tempo trascorso e la circostanza che l’inizio dei lavori è stato comunicato dopo l’avvio del procedimento di autotutela.

9. Per tali ragioni il ricorso va respinto, ivi compresa la domanda risarcitoria che è infondata per le stesse ragioni sopra evidenziate.

10. Sussistono giustificate ragioni per la compensazione tra le parti delle spese di causa attesa la novità delle questioni interpretative dedotte concernenti una particolare normativa locale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Calvo, Presidente

Ugo Di Benedetto, Consigliere, Estensore

Italo Caso, Consigliere

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/05/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)