TAR Campania (NA) Sez. III n. 8748 del 25 maggio 2010
Urbanistica. Volumi tecnici
La nozione divolume tecnico può essere applicata solo alle opere edilizie completamente prive di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinate a contenere impianti serventi di una costruzione principale, per esigenze tecnico-funzionali della costruzione stessa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 08748/2010 REG.SEN.
N. 06407/2007 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 6407 del 2007, proposto da:
Ciccarelli Concetta, rappresentata e difesa dall'avv. Innocenzo Calabrese, con domicilio eletto unitamente al predetto in Napoli, via De Gasperi n.55 c/o Avv.A.Jossa;
contro
Ministero Beni Attivita' Culturali, in persona del Ministro p.t.; Soprintendenza Benti Ambientali e Paesaggistici e Patrimonio Storico Artististico di Napoli e Provincia, in persona del Soprintendente p.t., rappresentati e difesi dall'avv. Angelo D'Amico, con domicilio eletto presso Angelo D'Amico in Napoli, Avv:Ra Stato via Diaz n.11;;
Comune di Somma Vesuviana, in persona del Sindaco p.t., non costituito;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento della Soprintendenza n.prot. n.23505 del 13.9.2007 di diniego compatibilita' ambientale.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dei Beni e Attivita' Culturali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2010 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente presentava istanza di accertamento in conformità ex art.36 DPR n.380/01 (pratica n.55/07 prot.13546), per sanare un torrino scala nonché alcuni balconi realizzati a modifica di un immobile edificato, giusta permesso di costruire n.156/99, in Somma Vesuviana, in via Scotola n.35, in zona vincolata. La Commissione Edilizia, nella seduta del 10.07.2007 (cfr. verbale n.79), visto il parere favorevole dell’UTC, rilasciava parere favorevole alla sanatoria, “considerato che i volumi e le superfici non incidono sui parametri urbanistici”.
Con il provvedimento impugnato, tuttavia, la Soprintendenza riteneva improcedibile il procedimento di sanatoria, ai sensi dell’art.167 comma 5 del D.lgs.n.142/04, in quanto “si tratta di intervento che comporta un aumento di volumetria, non sanabile ai sensi dell’art.167 lett.a) comma 1”.
Con il presente ricorso la Signora Concetta Ciccarelli ha impugnato il provvedimento in epigrafe, deducendone l’illegittimità sotto vari profili e, in particolare, argomentando che il torrino scala costituisce in realtà un volume tecnico- in quanto ha la funzione di garantire l’accesso dal primo piano al lastrico solare- nonché circa la carenza di motivazione dell’atto impugnato.
L’amministrazione statale si è costituita in giudizio, e con memoria depositata in data 11.03.2010 ha eccepito che l’art.167 lett.a) non fa alcuna differenza tra tipologie di volumi, ritenendoli tutti non sanabili.
Con ordinanza n.3585/2007 del 6.12.2007 la sezione ha respinto l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato ed alla odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso non merita accoglimento, stante l’infondatezza di tutti i motivi proposti.
In particolare:
a) se è vero che, in via interpretativa, secondo parte della giurisprudenza farebbero eccezione al divieto di rilasciare l'autorizzazione paesistica in sanatoria, previsto dall'art. 167 comma 4, d.lg. n. 42 del 2004, i soppalchi, i volumi interrati e i volumi tecnici che non abbiano comportato nuovi volumi e nuove superfici (T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, 16 febbraio 2009 , n. 1309; T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 03 novembre 2009, n. 6827; ma, per una interpretazione secondo cui il concetto di “volume” rilevante a fini paesaggistici è autonomo da quello rilevante a fini edilizi v. T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 17 febbraio 2010 , n. 963), tuttavia ad avviso del Collegio gli interventi realizzati non possono essere considerati “volume tecnico”. Tale nozione, infatti, può essere applicata solo alle opere edilizie completamente prive di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinate a contenere impianti serventi di una costruzione principale, per esigenze tecnico-funzionali della costruzione stessa (T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 05 agosto 2009, n. 4738). Se, pertanto, è evidente che tale nozione non possa essere applicata ai balconi realizzati (su cui, peraltro, nulla si dice nei motivi di ricorso), per quanto riguarda il torrino scala già si è espressa la giurisprudenza, secondo cui “ non costituisce volume tecnico (come tale non computabile nella volumetria dell'edificio) un vano scala finalizzato non alla installazione ed accesso a impianti tecnologici necessari alle esigenze abitative, ma a consentire l'accesso da un appartamento ad una terrazza praticabile” (Consiglio Stato , sez. V, 26 luglio 1984 , n. 578).
b) il provvedimento impugnato è adeguatamente motivato, in relazione al contrasto dell’intervento con i limiti posti dall’art.167 comma 4 lett.a) del D.lvo n.42/04, che precludono in radice la valutazione della compatibilità dell’intervento con l’assetto paesaggistico preesistente;
c) la censura relativa alla carenza di istruttoria è inammissibile per genericità e comunque infondata: il provvedimento impugnato si inserisce, infatti, nella sequenza volta al controllo della legittimità dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata dall’amministrazione locale, senza che a quest’ultima possa attribuirsi un ruolo tale da ingenerare nella ricorrente un legittimo affidamento al mantenimento di una situazione di fatto contraria alla normativa vigente. Proprio per tale motivo, infine, la Soprintendenza non aveva alcun obbligo di evidenziare l’interesse pubblico prevalente su quello privato, trattandosi di intervento in radice non sanabile ai sensi del citato art.167 D.lvo 42/04, che – al di fuori di ipotesi marginali - ha tipizzato la prevalenza dell’interesse pubblico alla tutela del paesaggio rispetto ad interventi edilizi non preventivamente assentiti rispetto all'interesse del privato a conseguire la sanatoria di opere abusive (T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 19 marzo 2008, n. 317) .
In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Le spese, ai sensi dell’art.91 cpc., seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli, III sezione, respinge il ricorso.
Condanna parte ricorrente alle spese di lite, nella misura di euro1500,00 (millecinque), oltre Iva e Cap come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Saverio Romano, Presidente
Paolo Carpentieri, Consigliere
Ines Simona Immacolata Pisano, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/05/2010