TAR Calabria (CZ) Sez. I n. 959 del 31 maggio 2010 Chiudi
Urbanistica. Convenzioni urbanistiche
Le convenzioni urbanistiche stipulate tra i privati e l'Amministrazione hanno natura contrattuale disciplinando il rapporto tra le parti con valore vincolante e, pertanto, resta esclusa la possibilità che l'amministrazione o il privato, che a tale regolamentazione dei reciproci rapporti si sono assoggettati, possano legittimamente avanzare la pretesa di modificarne unilateralmente il contenuto. Inoltre, in virtù della convenzione, il privato è obbligato ad eseguire puntualmente tutte le prestazioni ivi assunte, a nulla rilevando che queste possano eccedere originariamente o successivamente gli oneri di urbanizzazione.
N. 00956/2010 REG.SEN.
N. 00584/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 584 del 2007, proposto da:
Comune di Filadelfia, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Galati, con domicilio eletto presso l’avv. Maria Galati in Filadelfia, via F.Stocco 31;
contro
Giuffre' Vittoria, Fabiani Marco, Fabiani Orsola;
per l'adempimento della convenzione di lottizzazione.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2010 il dott. Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 25 luglio 1985 il Comune di Filadelfia ha stipulato con l’avv. Saverio Fabiani la convenzione relativa alla lottizzazione di un terreno di sua proprietà, sito in località Prato. In forza di suddetta convenzione il lottizzante si impegnava a cedere gratuitamente al Comune le aree necessarie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria indicate nel piano di lottizzazione. L’art. 3 della convenzione dispone che “tali aree cedende sono esattamente individuate nell’elaborato allegato n.4 del progetto esistente agli atti del Comune di Filadelfia ed al quale le parti fanno riferimento”.
Con la convenzione il lottizzante si assumeva anche l’onere delle spese di urbanizzazione primaria per come individuate all’articolo 4 della citata convenzione.
Gli impegni assunti con la detta convenzione non sono stati adempiuti e in ragione di ciò il Comune ha adito il Tribunale di Lamezia Terme il quale con sentenza 508/2006 ha dichiarato il difetto di giurisdizione dell’adito giudice ordinario in favore del giudice amministrativo.
Alla luce di tale disposto è stato quindi investito della questione questo Tribunale Amministrativo a mezzo di ricorso proposto dal Comune il quale chiede all’adito giudice amministrativo che venga:
- dichiarato concluso il contratto di cessione delle aree per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui alla convenzione di lottizzazione;
- condannato il lottizzante ( nelle persone degli eredi dell’avv. Saverio Fabiani e cioè gli intimati Giuffrè Vittoria, Fabiani Marco e Fabiani Orsola) alla realizzazione, a proprie spese, delle opere di urbanizzazione primaria per come indicate nella convenzione ovvero in subordine che venga autorizzato il Comune alla esecuzione delle suddette opere gravando delle spese necessarie il lottizzante;
- condannato il lottizzante al pagamento della quota proporzionale delle opere di urbanizzazione secondaria;
- condannato il lottizzante al risarcimento dei danni per ritardo nell’adempimento e/o inadempimento da determinarsi secondo equità;
- condannato il lottizzante al pagamento delle spese e competenze del giudizio.
Non risultano costituiti in giudizio gli intimati eredi dell’Avv. Saverio Fabiani.
Alla pubblica udienza del 22 aprile 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato e pertanto va accolto.
La controversia prospettata attiene alla mancata osservanza di obblighi nascenti da una convenzione di lottizzazione stipulata nel 1985.
Preliminarmente il Collegio ritiene di confermare la giurisdizione del giudice amministrativo relativamente alla controversia de quo. Secondo un oramai costante indirizzo giurisprudenziale (cfr., T.A.R. Emilia Romagna Parma, sez. I, 06 giugno 2006 , n. 273), da cui non v'è ragione di discostarsi, le liti che riguardano gli adempimenti degli obblighi derivanti da convenzioni urbanistiche sono devolute alla cognizione del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 11, comma 5, della legge n. 241 del 1990, in quanto ineriscono ad accordi che integrano o sostituiscono le determinazioni dell'Amministrazione locale in ordine alla gestione pubblicistica del territorio. Con la descritta plurima domanda è stata, infatti, dedotta in giudizio una convenzione di lottizzazione che rientra nel novero degli accordi di cui all'art. 11 della legge 7.8.1990 n. 241 il cui comma 5 devolve appunto al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva sulle controversie relative alla formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi medesimi. Va soggiunto che il citato art. 11, comma 5, quale norma sulla giurisdizione, è applicabile anche agli accordi (come quello in esame) stipulati anteriormente alla sua entrata in vigore. (T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 16 dicembre 2009 , n. 2593).
Non osta poi all'attribuzione della controversia in esame alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi del citato art. 11, comma 5, la congiunta proposizione anche di una richiesta di condanna al risarcimento dei danni, trattandosi di questione attinente solo all'estensione dei poteri del giudice amministrativo nel merito della relativa controversia (in tal senso sentenza Cass. SS.UU. 17/01/2005 n. 732).
Infine, si presenta proponibile dinanzi al giudice amministrativo la domanda di esecuzione specifica, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., ove sia richiesta l'esecuzione coattiva degli obblighi derivanti da convenzione, trattandosi di rimedio esperibile per qualsiasi tipo di obbligo di contrarre, indipendentemente dalla fonte, legale o convenzionale, dell'obbligo stesso (T.A.R. Emilia Romagna Parma, sez. I, 6 giugno 2006 , n. 273).
Ciò premesso, quanto al merito del ricorso, lo stesso è fondato e pertanto va accolto.
Va ricordato, secondo consolidata giurisprudenza, che le convenzioni urbanistiche stipulate tra i privati e l'Amministrazione hanno natura contrattuale disciplinando il rapporto tra le parti con valore vincolante e, pertanto, resta esclusa la possibilità che l'amministrazione o il privato, che a tale regolamentazione dei reciproci rapporti si sono assoggettati, possano legittimamente avanzare la pretesa di modificarne unilateralmente il contenuto (cfr. T.A.R. Lombardia Brescia, 25 luglio 2005 , n. 784). Inoltre, in virtù della convenzione, il privato è obbligato ad eseguire puntualmente tutte le prestazioni ivi assunte, a nulla rilevando che queste possano eccedere originariamente o successivamente gli oneri di urbanizzazione (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 10 gennaio 2003, n. 33).
Sulla scorta dei richiamati argomenti, ribadisce il Collegio la fondatezza del proposto ricorso, disponendo conseguentemente il trasferimento al patrimonio del Comune ricorrente, ex articolo 2932 del codice civile, delle aree individuate all’articolo 3 della convenzione, il quale rimanda all’allegato 4 del progetto esistente agli atti del Comune di Filadelfia per l’esatta individuazione delle aree cedende.
Dichiara inoltre l’obbligo per il lottizzante di partecipare alle spese di urbanizzazione primaria e di pagare la quota allo stesso spettante per gli oneri di urbanizzazione secondaria, per come definite all’articolo 4 della convenzione citata.
Per quanto concerne, invece, il capo di domanda concernente la condanna del lottizzante al risarcimento dei danni per ritardo nell’adempimento, da determinarsi secondo equità, il Collegio respinge la stessa in quanto inammissibile per genericità e non suffragata da nessun principio di prova dei danni asseritamente sopportati.
Le spese e gli onorari di giudizio sono posti a carico della parte privata, sebbene non costituita, e vanno liquidati nella misura di 1.500,00 euro.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sede di Catanzaro, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo accoglie e, per l’effetto, così provvede:
dispone, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2932 cod.civ., il trasferimento al patrimonio dell’Amministrazione comunale della proprietà delle unità immobiliari individuate nell’elaborato allegato n.4 del progetto esistente agli atti del Comune di Filadelfia, giusta articolo 3 della convenzione di lottizzazione stipulata in data 25 luglio 1985;
dichiara l’obbligo per il lottizzante (nelle persone degli eredi dell’avv. Saverio Fabiani e cioè gli intimati Giuffrè Vittoria, Fabiani Marco e Fabiani Orsola) di partecipare alle spese di urbanizzazione primaria e di pagare la quota allo stesso spettante per gli oneri di urbanizzazione secondaria, per come stabilito all’articolo 4 della convenzione citata;
dichiara la domanda relativa al risarcimento dei danni inammissibile.
Condanna la parte privata al pagamento delle spese e agli onorari di giudizio in favore del Comune ricorrente, che liquida in € 1500,00 oltre Iva e CAP, come per legge.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Giuseppe Romeo, Presidente
Concetta Anastasi, Consigliere
Anna Corrado, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 31/05/2010