TAR Campania (NA) Sez. VII n. 2200 del 4 giugno 2020
Urbanistica.Agibilità locali commerciali
L'agibilità dei manufatti o dei locali dove s'intende svolgere un'attività commerciale rappresenta il necessario ponte di collegamento fra la situazione urbanistico-edilizia e quella commerciale nel senso che la non conformità dei locali per il versante urbanistico-edilizio si traduce nella non agibilità dei predetti manufatti o locali sul versante commerciale. All'inverso, ai fini dell'agibilità, è necessario che il manufatto o il locale sia assistito dallo specifico titolo edilizio abilitativo e, più in generale, che lo stesso non rivesta carattere abusivo, esigendosi, in tal modo, una corrispondenza biunivoca tra conformità urbanistica dei beni ospitanti l'attività commerciale e l'agibilità degli stessi
Pubblicato il 04/06/2020
N. 02200/2020 REG.PROV.COLL.
N. 05118/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5118 del 2018, proposto da
Group Salvatore Trasporti s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’ Avv. Luigi Roma, domicilio pec come da Registri di Giustizia, domicilio fisico eletto in Napoli alla via Crispi n. 27 presso l’avv. Raffaele Mastrantuono;
contro
Comune di Marcianise, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sabatino Rainone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Ciro Sito in Napoli, Centro Dir.Le Isola E/2, Scala A;
per l'annullamento
dell’Ordinanza Dirigenziale n. 329 del 28/11/2018 prot. n. 0048009 del 30.11.2018 Ufficio III Settore del Comune di Marcianise recante oggetto: “Divieto di prosecuzione dell’attività di autotrasporto di cose, per conto terzi, di ogni genere e tipo, sia nel territorio nazionale che internazionale nonché le attività annesse e connesse con il trasporto”, ubicata in Marcianise al terreno di proprietà comunale censito al catasto al foglio 10, particella 92, sito in via Peschiera n. 02” notificata in data 30.11.2018; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Marcianise;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2020 il dott. Guglielmo Passarelli di Napoli in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 84, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, senza discussione orale e sulla base degli atti, come previsto dal comma 5 della citata norma;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso iscritto al n. 5118 dell’anno 2018, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:
- di avere per oggetto sociale l’autotrasporto di cose per conto terzi di ogni genere e tipo, sia nel territorio nazionale che internazionale, nonché le attività annesse e connesse con il trasporto;
- che in data 14 maggio 2018, il Comune di Marcianise emanava l’ordinanza n. 128 del 09.05.2015 prot. n. 0016676, con la quale, a fronte di una asserita proprietà del bene sede del deposito ove la stessa veniva esercitata, ordinava (si legge): “ (...) di lasciare il terreno in questione libero da ogni cosa, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della presente (...)”;
- che, in realtà, il bene oggetto della richiamata ordinanza, sarebbe stato da essa società ricorrente usucapito per possesso pubblico, pacifico ed ininterrotto da oltre vent’anni, e in relazione allo stesso, è a tutt’oggi sarebbe pendente azione di usucapione presso il Tribunale di Santa Maria C. V., iscritto al r.g.n. 4672/2018;
- di aver impugnato tale ordinanza con ricorso al Tar Campania Napoli, RG n. 2478/2018;
- che, nelle more, l’Amministrazione adottava anche il provvedimento in epigrafe, di divieto di prosecuzione dell’attività di autotrasporto.
Instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.
Si costituiva l’Amministrazione per resistere al ricorso, con memorie il cui contenuto sarà più specificamente indicato oltre.
All’udienza del 22.01.2019, con ordinanza cautelare n. 112/2019, l’istanza cautelare è stata respinta.
All’udienza del 6 maggio 2020, tenutasi da remoto e senza discussione orale, come previsto dai commi 5 e 6 dell’art. 84 D.L. 18/2020, il ricorso è stato assunto in decisione.
DIRITTO
La parte ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi:
1) per svolgere l'attività di Trasporto merci per conto terzi, sarebbe necessario esclusivamente ottenere apposita autorizzazione rilasciata dall'ufficio provinciale della Motorizzazione civile e dei trasporti, come previsto dall'articolo 41 della Legge 06/06/1974, n. 298, dopo aver presentato domanda di autorizzazione; la società ricorrente, sarebbe iscritta all’Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche esercenti l’attività di autotrasportatore di cose per conto di terzi, tenuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; dunque non sarebbe necessaria alcuna SCIA - Modello A al SUAP;
2) violazione dell’art. 19 l. n. 241/1990, atteso che il provvedimento avrebbe dovuto contenere un motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente;
3) eccesso di potere, atteso che il reale lo scopo perseguito in via primaria dall’amministrazione, finanche dichiarato, non sarebbe quello di tutela della sicurezza alimentare, ma quello di ottenere la restituzione del bene;
4) il fatto che il terreno abbia una destinazione agricola non significa che non possa essere utilizzato come parcheggio.
L’Amministrazione eccepiva di aver vietato la prosecuzione dell’attività non in via definitiva (e non perché la Società ricorrente fosse sprovvista di idonee licenze) ma, semplicemente, perché veniva eseguita su un terreno di proprietà comunale, oggetto di molteplici abusi edilizi ed inagibile all’uso; l’atto sarebbe comunque plurimotivato, e mancherebbe il certificato di agibilità; soprattutto, l’area sarebbe stata pavimentata, rendendola inidonea alla destinazione agricola.
In memoria depositata in data 30.04.2020, il Comune ribadiva l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
Il ricorso non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.
La prima censura è infondata. Come eccepito dall’Amministrazione, essa ha vietato la prosecuzione dell’attività, non perché la società ricorrente fosse sprovvista di idonee licenze, ma, semplicemente, perché veniva eseguita su un terreno di proprietà comunale, oggetto di molteplici abusi edilizi ed inagibile all’uso.
Anche la seconda censura è infondata. Alla luce delle motivazioni del provvedimento, è evidente come non fosse possibile la conformazione dell’attività privata alle norme di riferimento. Nel caso di specie, infatti, non si è in presenza di irregolarità sanabili, ma di un’attività che non può essere esercitata sul quel terreno (sia perché di proprietà comunale, sia perché oggetto di molteplici abusi edilizi, sebbene avente destinazione agricola).
Anche la terza censura è infondata. Per giurisprudenza costante di questo Tribunale, “L'agibilità dei manufatti o dei locali dove s'intende svolgere un'attività commerciale rappresenta il necessario ponte di collegamento fra la situazione urbanistico-edilizia e quella commerciale nel senso che la non conformità dei locali per il versante urbanistico-edilizio si traduce nella non agibilità dei predetti manufatti o locali sul versante commerciale. All'inverso, ai fini dell'agibilità, è necessario che il manufatto o il locale sia assistito dallo specifico titolo edilizio abilitativo e, più in generale, che lo stesso non rivesta carattere abusivo, esigendosi, in tal modo, una corrispondenza biunivoca tra conformità urbanistica dei beni ospitanti l'attività commerciale e l'agibilità degli stessi” (T.A.R. Campania Napoli Sez. III, 09/03/2020, n. 1035). Di conseguenza, è legittimo il provvedimento di sgombero ed il divieto di prosecuzione dell’attività; né si può sostenere che vi sia un uso distorto del potere.
Infine, è infondata anche la quarta censura. Come correttamente eccepito dal Comune, l’attività di autotrasporto per conto terzi non ha alcuna connessione logica con la zona (agricola) in cui questa viene esercitata, rimanendo violata, di conseguenza, la normativa urbanistica. Come ritenuto in giurisprudenza, “Le normative comunali, che ammettono una limitata possibilità di realizzare in zona agricola interventi edilizi, devono essere interpretate nel senso che si deve comunque assicurare tutela al territorio agricolo e alla sua concreta utilizzazione a fini alimentari, dovendo al contrario ritenersi del tutto inconciliabili con le finalità di una zona agricola la realizzazione di strutture che ne pregiudichino definitivamente la destinazione naturale del territorio e comportano la sua deruralizzazione”. (T.A.R. Piemonte Torino Sez. II Sent., 18/01/2017, n. 134; in senso analogo Tar Campania, Napoli, Sez. VII, n. 2964/2018). E, nel caso di specie, è pacifico che le attività in concreto esercitate siano del tutto incompatibili con la destinazione del terreno a fini alimentari.
Le spese processuali vanno poste a carico della parte soccombente e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Settima Sezione di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Respinge il ricorso n. 5118 dell’anno 2018;
2. Condanna la parte ricorrente a rifondere al Comune di Marcianise le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2020, tenutasi mediante collegamento simultaneo da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 84, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Maria Liguori, Presidente
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere, Estensore
Valeria Ianniello, Primo Referendario