I condoni edilizi quale fenomeno di corruzione di Stato

di Massimo GRISANTI


Sul Fatto Quotidiano del 23 ottobre 2018 è stato pubblicato un articolo riguardante un nuovo condono edilizio per le abitazioni di Ischia in guise che possano ricevere gli aiuti di Stato per la ricostruzione delle abitazioni danneggiate dal terremoto del 2017.
Con un emendamento al decreto Emergenze presentato dai relatori Gianluca Rospi (M5s) e Flavio Di Muro (Lega), introdotto in commissione Ambiente e Trasporti, verrà stabilito che le procedure di sanatoria già richiesta ai sensi delle leggi 47/1985 e 724/1994, nonché ai sensi del decreto legge 269/2003, dovranno essere chiuse entro sei mesi.
Sennonché è notorio che oltre il 90% delle istanze dei tre condoni edilizi sono state presentate, sin dall’inizio, incomplete dei documenti essenziali prescritti dall’art. 35, terzo comma, lettere a), b), c), d) della legge 47/1985. Né sono stati presentati, ad integrazione della domanda, entro il termine di 120 giorni stabilito dal decimo comma del medesimo articolo.
E’ principio di diritto consolidato che l’art. 2934 del codice civile, in ordine alla prescrizione dei diritti se non esercitati nei termini stabiliti dalla legge, deve essere applicato anche nei rapporti con la pubblica amministrazione (Cons. Stato, adunanza plenaria, n. 8/2017) e, quindi, deve essere applicato anche alle istanze di condono edilizio, le quali non possono procedere se l’interessato non abbia prodotto un’istanza di sanatoria completa ab origine dei documenti prescritti dall’art. 35, terzo comma, L. 47/1985 oppure non l’abbia integrata nel termine decadenziale di 120 giorni.     Con la conseguenza che, ricorrendo tali casi, il Comune è obbligato ad adottare il provvedimento di archiviazione (ex multis: Cons. Stato, n. 1239/2011; n. 5500/2011; n. 5884/2012).
Diversamente, statuisce il Consiglio di Stato nelle pronunce citate, il Comune opererebbe una illecita resurrezione di un procedimento morto ex lege.
Ebbene, non solo i Comuni, nei trentatre anni (come quelli di Cristo) che sono trascorsi dal primo condono edilizio hanno rilasciato condoni edilizi in ordine a procedimenti di sanatoria morti per prescrizione del diritto ex art. 2934 c.c., ma addirittura ora ci si mette pure il Parlamento ad imitare i distratti comuni.
Sarebbe l’ora che lo Stato, in tutte le sue articolazioni, cessasse con blasfeme imitazioni e si preoccupasse di sanare gli atti giuridici (compravendite ecc.) che sono stati compiuti sul falso presupposto che siano legittimi i condoni edilizi concessi dai comuni in ordine a procedimenti perenti ex lege.
In questo stato delle cose, il condono edilizio per Ischia ecc. non ha niente di dissimile dal corruttivo voto di scambio.