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DECISIONE N. 280/2004/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
dell'11 febbraio 2004 relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per
attuare il protocollo di Kyoto
GUCE L49-7 del 19 febbario 2004

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IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE
EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare
l'articolo 175, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del
trattato (2),
considerando quanto segue:
(1) La decisione 93/389/CEE del Consiglio, del 24 giugno
1993, su un meccanismo di controllo delle emissioni di
CO2 e di altri gas ad effetto serra nella Comunità (3) istituiva
un meccanismo per monitorare le emissioni di gas
a effetto serra di origine antropica e per valutare i
progressi realizzati nell'adempimento degli impegni
assunti riguardo a tali emissioni. Per tener conto degli
sviluppi avvenuti a livello internazionale e per motivi di
chiarezza è opportuno sostituire la suddetta decisione.
(2) L'obiettivo ultimo della convenzione quadro delle
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (in prosieguo:
convenzione UNFCCC), approvata dalla decisione 94/69/
CE del Consiglio (4), è quello di stabilizzare le concentrazioni
dei gas a effetto serra nell'atmosfera ad un livello
tale da impedire pericolose interferenze di origine antropica
con il sistema climatico.
(3) La convenzione UNFCCC impegna la Comunità e i suoi
Stati membri a elaborare, aggiornare periodicamente,
pubblicare e riferire alla Conferenza delle parti gli inventari
nazionali delle emissioni di origine antropica dalle
fonti e dell'assorbimento tramite pozzi di tutti i gas a
effetto serra non inclusi nel protocollo di Montreal sulle
sostanze che riducono lo strato di ozono (di seguito «gas
a effetto serra»), applicando metodologie comparabili
stabilite di comune accordo dalla Conferenza delle parti.
(4) Sono necessari un monitoraggio completo e una regolare
valutazione delle emissioni comunitarie di gas a effetto
serra. Bisogna che le misure adottate dalla Comunità e
dai suoi Stati membri sulla politica in materia di cambiamento
climatico siano anch'esse analizzate tempestivamente.
(5) Una comunicazione tempestiva e accurata di informazioni
a norma della presente direttiva permetterebbe una
pronta determinazione dei livelli di emissione a norma
della decisione 2002/358/CE del Consiglio, del 25 aprile
2002, riguardante l'approvazione, a nome della Comunità
europea, del protocollo di Kyoto allegato alla
convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti
climatici e l'adempimento congiunto dei relativi
impegni (5) e consentirebbe così un tempestivo accertamento
dell'ammissibilità a partecipare ai meccanismi di
flessibilità del protocollo di Kyoto.
(6) La convenzione UNFCC impegna tutte le parti a formulare,
attuare, pubblicare e aggiornare regolarmente i
programmi nazionali e, se del caso, regionali, che stabiliscono
misure intese a mitigare i cambiamenti climatici
rivolgendo l'attenzione alle emissioni di origine antropica
delle fonti e all'assorbimento di tutti i gas a effetto
serra tramite pozzi di assorbimento.
(7) Il protocollo di Kyoto alla convenzione UNFCCC è stato
approvato con la decisione 2002/358/CE. Ai sensi
dell'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo di Kyoto, ogni
parte del protocollo di Kyoto inclusa nell'allegato I della
convenzione UNFCCC deve aver ottenuto, per il 2005,
progressi dimostrabili nell'adempimento degli impegni
assunti a titolo del protocollo.
(1) GU C 234 del 30.9.2003, pag. 51.
(2) Parere del Parlamento europeo del 21 ottobre 2003 (non ancora
pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 26
gennaio 2004.
(3) GU L 167 del 9.7.1993, pag. 31. Decisione modificata da ultimo
dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(4) GU L 33 del 7.2.1994, pag. 11. (5) GU L 130 del 15.5.2002, pag. 1.
(8) Conformemente alla parte II, sezione A, dell'allegato alla
decisione 19/CP.7 della Conferenza delle parti, ogni
parte del protocollo di Kyoto inclusa nell'allegato I della
convenzione UNFCCC è tenuta a istituire e conservare
un registro nazionale per garantire che vengano accuratamente
contabilizzate le unità di riduzione delle emissioni,
le riduzioni delle emissioni certificate, le quantità
assegnate e le unità di assorbimento rilasciate, detenute,
cedute soppresse o ritirate.
(9) Conformemente alla decisione 19/CP.7, le unità di riduzione
delle emissioni, la riduzione delle emissioni certificate,
le quantità assegnate e le unità di assorbimento
dovrebbero essere considerate in un solo conto in un
determinato momento.
(10) Il registro della Comunità può essere utilizzato per iscrivere
le unità di riduzione delle emissioni e la riduzione
delle emissioni certificate generate da progetti finanziati
dalla Comunità, fornendo così uno stimolo per azioni
comunitarie nei paesi terzi per affrontare in modo più
ampio i cambiamenti climatici e può essere detenuto in
un sistema consolidato unitamente ai registri degli Stati
membri.
(11) L'acquisto e l'utilizzazione delle unità di riduzione delle
emissioni e la riduzione delle emissioni certificate da
parte della Comunità dovrebbero essere soggetti a ulteriori
norme da adottarsi da parte del Parlamento europeo
e dal Consiglio su proposta della Commissione.
(12) La Comunità e gli Stati membri hanno l'obbligo, a
norma della decisione 2002/358/CE, di adottare le
misure necessarie per rispettare i loro livelli di emissione
stabiliti a norma di tale decisione. Le disposizioni
concernenti l'utilizzazione delle unità di riduzione delle
emissioni e la riduzione delle emissioni certificate iscritte
nel registro comunitario dovrebbero tenere conto delle
responsabilità degli Stati membri in materia di rispetto
dei propri impegni a norma della decisione 2002/358/
CE.
(13) La Comunità e gli Stati membri si sono avvalsi dell'articolo
4 del protocollo di Kyoto, che consente alle parti di
adempiere congiuntamente agli obblighi di limitazione e
riduzione delle emissioni. È pertanto opportuno garantire
una cooperazione e un coordinamento efficaci
riguardo agli obblighi assunti in base alla presente decisione
compresa la compilazione dell'inventario comunitario
dei gas a effetto serra, la valutazione dei progressi
realizzati, la preparazione dei rapporti, oltre che il
riesame e le procedure di conformità che consentono
alla Comunità di adempiere ai propri obblighi di comunicazione
delle informazioni previsti dal protocollo di
Kyoto, come stabilito negli accordi politici e nelle decisioni
giuridiche adottati alla settima Conferenza delle
parti della convenzione UNFCCC tenutasi a Marrakech
(in prosieguo: «gli accordi di Marrakech»).
(14) La Comunità e gli Stati membri sono parti contraenti
della convenzione UNFCCC e del protocollo di Kyoto e
sono entrambi responsabili, a norma di tali atti, in
merito alla comunicazione, fissazione e supervisione
delle quote loro assegnate e alla conferma e mantenimento
della loro ammissibilità a partecipare ai meccanismi
del protocollo di Kyoto.
(15) Conformemente alla decisione 19/CP.7, ogni parte
inclusa nell'allegato I della convenzione UNFCCC
dovrebbe emettere una parte di quantità assegnate equivalente
all'importo ad essa assegnato nel registro nazionale,
corrispondente ai suoi livelli di emissione determinati
a norma della decisione 2002/358/CE e del protocollo
di Kyoto.
(16) A norma della decisione 2002/358/CE, la Comunità non
stabilirà quantità assegnate.
(17) L'Agenzia europea dell'ambiente assiste la Commissione,
ove opportuno, con le attività di monitoraggio, in particolare
nell'ambito del sistema dell'inventario comunitario
e con le analisi effettuate dalla Commissione sui
progressi compiuti verso il rispetto degli impegni assunti
in base alla convenzione UNFCCC e al protocollo di
Kyoto.
(18) Alla luce del ruolo svolto dall'Agenzia europea dell'ambiente
nella compilazione dell'inventario comunitario
annuale, sarebbe opportuno che gli Stati membri organizzino
i propri sistemi nazionali in modo da agevolare i
compiti dell'Agenzia.
(19) Poiché gli scopi dell'azione proposta, in particolare la
conformità agli impegni che la Comunità si è assunta
nell'ambito del protocollo di Kyoto, e soprattutto gli
obblighi di monitoraggio e comunicazione dei dati ivi
previsti, non possono essere realizzati in misura sufficiente
dagli Stati membri e possono dunque essere
realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può
intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito
dall'articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita
a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza
al principio di proporzionalità enunciato nello
stesso articolo.
(20) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione
sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE
del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per
l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla
Commissione (1),
19.2.2004 L 49/2 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT
(1) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Oggetto
La presente decisione istituisce un meccanismo per:
a) monitorare tutte le emissioni di origine antropica dalle fonti
e l'assorbimento tramite pozzi di assorbimento dei gas a
effetto serra non inclusi nel protocollo di Montreal sulle
sostanze che riducono lo strato di ozono negli Stati
membri;
b) valutare i progressi compiuti nell'adempimento degli
impegni assunti riguardo a tali emissioni dalle fonti e all'assorbimento
tramite pozzi;
c) attuare la convenzione UNFCCC e il protocollo di Kyoto,
per quanto riguarda i programmi nazionali, gli inventari dei
gas a effetto serra, i sistemi nazionali e i registri della Comunità
e degli Stati membri, nonché le procedure a tale
riguardo previste dal protocollo di Kyoto; e
d) garantire che le informazioni comunicate dalla Comunità e
dagli Stati membri al segretariato dell'UNFCCC siano tempestive,
complete, precise, coerenti, comparabili e trasparenti.
Articolo 2
Programmi nazionali e programma comunitario
1. Gli Stati membri e la Commissione elaborano e attuano
rispettivamente programmi nazionali ed un programma comunitario
al fine di contribuire:
a) all'adempimento, da parte della Comunità e degli Stati
membri, degli obblighi relativi alla limitazione e/o riduzione
delle emissioni di tutti i gas a effetto serra stabiliti dalla
convenzione UNFCCC e dal protocollo di Kyoto; e
b) al monitoraggio trasparente ed accurato dei progressi effettivi
e previsti degli Stati membri, compreso il contributo
dato dalle misure comunitarie a sostegno degli impegni
assunti dalla Comunità e dagli Stati membri relativi alla limitazione
e/o alla riduzione di tutte le emissioni di gas a
effetto serra a norma della convenzione UNFCCC e del
protocollo di Kyoto.
I programmi comprendono le informazioni di cui all'articolo 3,
paragrafo 2, e sono aggiornati di conseguenza.
2. A tal fine, il ricorso all'attuazione comune, al meccanismo
di sviluppo pulito e allo scambio internazionale delle quote di
emissioni integra l'azione interna, a norma delle pertinenti
disposizioni del protocollo di Kyoto e degli accordi di Marrakech.
3. Gli Stati membri rendono pubblici i programmi nazionali
e i rispettivi aggiornamenti e informano la Commissione entro
tre mesi dalla loro adozione.
Nel corso delle successive riunioni del comitato di cui all'articolo
9, paragrafo 1, la Commissione informa gli Stati membri
dei programmi nazionali e degli aggiornamenti che le sono
pervenuti.
Articolo 3
Comunicazione dei dati da parte degli Stati membri
1. Per la valutazione dei progressi effettivi e per consentire
la preparazione di relazioni annuali da parte della Comunità
secondo gli obblighi assunti in base alla convenzione UNFCCC
e al protocollo di Kyoto, gli Stati membri determinano e riferiscono
alla Commissione entro il 15 gennaio di ogni anno
(«anno X»):
a) le emissioni dei gas a effetto serra di origine antropica elencati
nell'allegato A del protocollo di Kyoto [biossido di
carbonio (CO2), metano (CH4), protossido di azoto (N2O),
idrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi (PFC) ed esafluoro
di zolfo (SF6)] relative all'anno precedente all'ultimo anno
trascorso (anno X-2);
b) i dati provvisori sulle emissioni di monossido di carbonio
(CO), biossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto (NOx) e
composti organici volatili (COV) relative all'anno precedente
all'ultimo anno trascorso (anno X-2) e i dati definitivi relativi
all'anno precedente agli ultimi due anni trascorsi (anno X-3);
c) le emissioni di origine antropica dei gas a effetto serra dalle
fonti e l'assorbimento di biossido di carbonio tramite pozzi
di assorbimento dovuti alla destinazione d'uso del terreno, a
cambiamenti in tale destinazione e alla silvicoltura nell'anno
precedente all'ultimo anno trascorso (anno X-2);
d) le informazioni riguardanti la contabilità delle emissioni e
degli assorbimenti dovuti alla destinazione d'uso del terreno,
a cambiamenti in tale destinazione e alla silvicoltura, a
norma dell'articolo 3, paragrafo 3, e, qualora uno Stato
membro decida di farvi ricorso, dell'articolo 3, paragrafo 4,
del protocollo di Kyoto e delle decisioni a norma di tale
protocollo negli anni compresi tra il 1990 e l'anno precedente
all'ultimo anno trascorso (anno X-2);
e) eventuali modifiche alle informazioni citate alle lettere a)-d)
relative agli anni tra il 1990 e l'anno X-3;
f) gli elementi del rapporto sull'inventario nazionale necessari
per la preparazione del rapporto sull'inventario comunitario
sui gas a effetto serra, come informazioni sul piano sulla
valutazione di qualità/controllo di qualità di uno Stato
membro, una valutazione generale d'incertezza, una valutazione
generale di completezza e informazioni sui nuovi
calcoli effettuati;
19.2.2004 L 49/3 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT
g) le informazioni ricavate dal registro nazionale, se istituito,
sulle quantità assegnate, le unità di assorbimento, le unità di
riduzione delle emissioni e le riduzioni delle emissioni certificate
che sono state rilasciate, acquisite, detenute, cedute,
soppresse, ritirate e riportate nell'anno precedente (anno X-
1);
h) le informazioni sulle entità giuridiche autorizzate a partecipare
ai meccanismi previsti dagli articoli 6, 12 e 17 del
protocollo di Kyoto, in virtù delle disposizioni nazionali o
comunitarie in materia;
i) i provvedimenti adottati per migliorare la qualità delle stime,
per esempio nei casi in cui alcuni aspetti degli inventari
siano stati oggetto di adeguamenti;
j) le informazioni sugli indicatori per l'anno precedente all'ultimo
anno trascorso (anno X-2);
k) eventuali modifiche apportate al sistema di inventario nazionale.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15
marzo di ogni anno (anno X), il loro completo rapporto sugli
inventari nazionali.
2. Per la valutazione dei progressi previsti gli Stati membri
riferiscono alla Commissione, entro il 15 marzo 2005 e successivamente
ogni due anni:
a) le informazioni sulle politiche e misure nazionali che limitano
e/o riducono le emissioni di gas a effetto serra dalle
fonti o incrementano l'assorbimento da parte dei pozzi; tali
informazioni vengono presentate su base settoriale per
ciascun gas a effetto serra e comprendono:
i) l'obiettivo delle politiche e delle misure;
ii) il tipo di strumento utilizzato;
iii) la situazione di attuazione delle politiche o delle misure;
iv) gli indicatori per monitorare e valutare i progressi nel
tempo delle politiche e delle misure, inclusi, tra l'altro,
quelli specificati nelle disposizioni di attuazione adottate
ai sensi del paragrafo 3;
v) le stime quantitative riguardanti l'effetto delle politiche e
delle misure sulle emissioni dalle fonti e sull'assorbimento
tramite pozzi dei gas a effetto serra nel periodo
compreso tra l'anno di riferimento e gli anni successivi,
compresi il 2005, il 2010 e il 2015; nel limite del fattibile
occorre indicare anche l'impatto economico di tali
provvedimenti; e
vi) il grado in cui l'azione interna rappresenta effettivamente
un elemento significativo degli impegni intrapresi
in ambito nazionale e la misura in cui l'attuazione
congiunta, il meccanismo per lo sviluppo pulito e lo
scambio internazionale delle quote di emissioni, previsti
dagli articoli 6, 12 e 17 del protocollo di Kyoto, rappresentano
strumenti effettivamente supplementari rispetto
agli interventi interni a norma delle disposizioni in
materia del protocollo di Kyoto e degli accordi di Marrakech;
b) le previsioni nazionali rispetto alle emissioni di gas a effetto
serra dalle fonti e all'assorbimento di tali gas tramite pozzi
almeno per gli anni 2005, 2010, 2015 e 2020, ripartite per
gas e per settore; le previsioni comprendono:
i) previsioni sulla situazione in caso di applicazione di
«misure» e di «misure supplementari», come indicato
nelle linee guida dell'UNFCCC e come ulteriormente
specificato nelle disposizioni di attuazione adottate ai
sensi del paragrafo 3;
ii) una chiara identificazione delle politiche e delle misure
inserite nelle previsioni;
iii) i risultati dell'analisi sulla sensibilità svolta per le proiezioni;
e
iv) la descrizione delle metodologie, dei modelli, dei presupposti
di base e dei principali parametri di input-output;
c) le informazioni sulle misure adottate o previste per attuare
la legislazione e le politiche comunitarie in materia; le informazioni
sugli interventi giuridici e istituzionali avviati per
preparare l'adempimento degli impegni assunti ai sensi del
protocollo di Kyoto e le informazioni sugli accordi in
materia di conformità e di procedure attuative nonché sull'adempimento
di tali obblighi a livello nazionale;
d) le informazioni sugli accordi istituzionali e finanziari e sulle
procedure decisionali intesi a coordinare e sostenere le attività
connesse alla partecipazione ai meccanismi previsti agli
articoli 6, 12 e 17 del protocollo di Kyoto, compresa la
partecipazione di entità giuridiche.
3. Le disposizioni di attuazione per la comunicazione delle
informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono adottate secondo la
procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2.
Tali disposizioni di attuazione possono essere riesaminate,
tenendo conto, se del caso, delle decisioni adottate nell'ambito
della convenzione UNFCCC e del protocollo di Kyoto.
Articolo 4
Sistema di inventario comunitario
1. La Commissione compila ogni anno, in cooperazione con
gli Stati membri, un inventario comunitario dei gas a effetto
serra e prepara un rapporto sull'inventario comunitario dei gas
a effetto serra, trasmette il progetto agli Stati membri entro il
28 febbraio, lo pubblica e lo presenta al segretariato
dell'UNFCCC entro il 15 aprile di ogni anno. Le stime sui dati
mancanti degli inventari nazionali sono inserite secondo le
disposizioni di attuazione adottate ai sensi del paragrafo 2,
lettera b), a meno che gli Stati membri non ricevano informazioni
aggiornate tardi entro il 15 marzo dello stesso anno.
19.2.2004 L 49/4 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT
2. La Commissione, ai sensi della procedura di cui all'articolo
9, paragrafo 2, e tenendo conto dei sistemi nazionali degli
Stati membri, adotta entro il 30 giugno 2006, un sistema di
inventario comunitario per garantire che gli inventari nazionali
siano precisi, comparabili, coerenti, completi e tempestivi
rispetto all'inventario comunitario dei gas a effetto serra.
Il sistema in questione comporta:
a) un programma di valutazione della qualità e controllo della
qualità, compresa la definizione di obiettivi qualitativi e di
un piano di valutazione della qualità e di controllo della
qualità dell'inventario. La Commissione fornisce assistenza
agli Stati membri per quanto riguarda l'attuazione dei
programmi di valutazione della qualità e controllo della
qualità; e
b) una procedura per la stima dei dati mancanti da un inventario
nazionale, compresa la consultazione con lo Stato
membro interessato.
3. L'Agenzia europea dell'ambiente coadiuva la Commissione
nell'applicazione dei paragrafi 1 e 2, secondo il caso, tra
l'altro effettuando studi ed elaborando dati, conformemente al
proprio programma di lavoro annuale.
4. Gli Stati membri istituiscono, non appena possibile e in
ogni caso entro il 31 dicembre 2005, gli inventari nazionali di
cui al protocollo di Kyoto per la stima delle emissioni dei gas a
effetto serra di origine antropica dalle fonti e dell'assorbimento
del biossido di carbonio tramite i pozzi di assorbimento.
Articolo 5
Valutazione dei progressi e informazione
1. La Commissione esamina annualmente, in consultazione
con gli Stati membri, i progressi realizzati dalla Comunità e dai
suoi Stati membri verso l'adempimento degli impegni assunti a
norma della convenzione UNFCCC e del protocollo di Kyoto di
cui alla decisione 2002/358/CE, al fine di valutare se i progressi
compiuti siano sufficienti ad adempiere a tali impegni.
La valutazione tiene conto dei progressi compiuti a livello delle
politiche e delle misure comunitarie e delle informazioni
presentate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 3, dell'articolo
6, paragrafo 2, della presente decisione e dell'articolo 21
della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 13 ottobre 2003, che istituisce una disciplina per lo
scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra (1).
La valutazione comprende anche, ogni due anni, i progressi
previsti della Comunità e dei suoi Stati membri verso l'adempimento
degli impegni assunti a norma della convenzione
UNFCCC e del protocollo di Kyoto.
2. In base alla valutazione del paragrafo 1, ogni anno la
Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e
al Consiglio.
La relazione è suddivisa in capitoli riguardanti le emissioni
effettive e previste dalle fonti e l'assorbimento effettivo e
previsto tramite pozzi dei gas a effetto serra, le politiche e le
misure e l'utilizzo dei meccanismi di cui agli articoli 6, 12 e 17
del protocollo di Kyoto.
3. La Commissione prepara una relazione che dimostra i
progressi realizzati entro il 2005 dalla Comunità, tenendo
conto delle informazioni aggiornate concernenti le proiezioni
delle emissioni presentate dagli Stati membri entro il 15 giugno
2005 ai sensi delle disposizioni di attuazione adottate a norma
dell'articolo 3, paragrafo 3, e la trasmette al segretariato
dell'UNFCCC entro il 1o gennaio 2006.
4. Ogni Stato membro elabora una relazione sulla dimostrazione
dei progressi da esso compiuti entro il 2005 da parte
sua, tenendo conto delle informazioni presentate in base alle
disposizioni di attuazione adottate a norma dell'articolo 3,
paragrafo 3, e presenta tale relazione al segretariato UNFCCC
entro il 1o gennaio 2006.
5. La Comunità e ogni Stato membro presentano una relazione
al segretariato dell'UNFCCC concernente il periodo addizionale
istituito negli accordi di Marrakech per l'assolvimento
degli impegni alla scadenza di tale periodo.
6. Secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2, la
Commissione può adottare disposizioni che stabiliscono i
requisiti per riferire in merito alla dimostrazione dei progressi
come prescritto dall'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo di
Kyoto e per riferire in merito al periodo addizionale istituito
negli accordi di Marrakech per l'assolvimento degli impegni.
7. L'Agenzia europea dell'ambiente coadiuva la Commissione
nell'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3, secondo il caso,
conformemente al proprio programma di lavoro annuale.
Articolo 6
Registri nazionali
1. La Comunità e gli Stati membri istituiscono e conservano
registri nazionali per garantire che vengano accuratamente
contabilizzate le quantità assegnate, le unità di assorbimento, le
unità di riduzione delle emissioni e le riduzioni delle emissioni
certificate rilasciate, detenute, cedute, acquistate, soppresse o
ritirate e il riporto delle quantità assegnate, delle unità di riduzione
delle emissioni e delle riduzioni certificate di emissioni. I
registri comprendono i registri istituiti ai sensi dell'articolo 19
della direttiva 2003/87/CE, a norma delle disposizioni adottate
secondo la procedura dell'articolo 9, paragrafo 2, della presente
decisione.
La Comunità e gli Stati membri possono conservare i loro registri
in un sistema consolidato, con uno o più Stati membri.
2. Gli elementi citati nella prima frase del paragrafo 1
vengono messi a disposizione dell'amministratore centrale designato
ai sensi dell'articolo 20 della direttiva 2003/87/CE.
19.2.2004 L 49/5 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT
(1) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.
Articolo 7
Quantità assegnata
1. La Comunità e ogni Stato membro presentano separatamente,
entro il 31 dicembre 2006, una relazione al segretariato
dell'UNFCCC per determinare la quantità loro assegnata, che
deve essere pari ai rispettivi livelli di emissione calcolati a
norma dell'articolo 3, paragrafo 1, della decisione 2002/358/CE
e del protocollo di Kyoto. Gli Stati membri e la Comunità
fanno il possibile per presentare simultaneamente le loro relazioni.
2. Gli Stati membri, al termine del riesame dei rispettivi
inventari nazionali previsto dal protocollo di Kyoto per ciascun
anno del primo periodo di impegno, compresa la risoluzione di
eventuali questioni legate all'attuazione, ritirano le quantità
assegnate, le unità di assorbimento, le unità di riduzione delle
emissioni e le riduzioni certificate di emissioni equivalenti alle
emissioni nette verificatesi nell'anno in questione.
Per l'ultimo anno del periodo di impegno, il ritiro avviene
prima della fine del periodo addizionale istituito negli accordi
di Marrakech per l'assolvimento degli impegni.
3. Gli Stati membri iscrivono nei registri nazionali le quantità
assegnate corrispondenti ai loro livelli di emissione determinati
a norma della decisione 2002/358/CE e del protocollo di
Kyoto.
Articolo 8
Procedure previste dal protocollo di Kyoto
1. Gli Stati membri e la Comunità garantiscono una cooperazione
e un coordinamento reciproci totali ed efficaci per gli
obblighi a norma della presente decisione per quanto riguarda:
a) la compilazione dell'inventario comunitario dei gas a effetto
serra e del rapporto sull'inventario comunitario dei gas a
effetto serra di cui all'articolo 4, paragrafo 1;
b) le procedure in materia di riesame e di conformità previste
dal protocollo di Kyoto sulla base delle decisioni adottate al
riguardo conformemente a tale protocollo;
c) eventuali adeguamenti in base al processo di revisione
UNFCCC o altre modifiche agli inventari e ai rapporti sugli
inventari presentati o da presentare al segretariato
dell'UNFCCC;
d) la preparazione della relazione della Comunità e delle relazioni
degli Stati membri per dimostrare i progressi realizzati
entro il 2005, a norma dell'articolo 5, paragrafi 3 e 4;
e) la preparazione e la presentazione della relazione di cui
all'articolo 7, paragrafo 1; e
f) la comunicazione in merito al periodo addizionale istituito
negli accordi di Marrakech per l'assolvimento degli impegni
a norma dell'articolo 5, paragrafi 5 e 6.
2. Gli Stati membri presentano gli inventari nazionali al
segretariato dell'UNFCCC entro il 15 aprile di ogni anno; tali
inventari contengono le stesse informazioni trasmesse ai sensi
dell'articolo 3, paragrafo 1, a meno che non abbiano fornito
alla Commissione, entro il 15 marzo dello stesso anno, altre
informazioni intese ad eliminare divergenze o colmare lacune.
3. La Commissione può fissare, secondo la procedura indicata
all'articolo 9, paragrafo 2, procedimenti e tempi riguardo a
tale cooperazione e coordinamento.
Articolo 9
Comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato sui cambiamenti
climatici.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si
applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE,
tenendo conto dell'articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione
1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 10
Ulteriori misure
Dopo la presentazione della relazione sulla dimostrazione dei
progressi realizzati entro il 2005 di cui all'articolo 5, paragrafo
3, la Commissione esamina immediatamente in che misura la
Comunità e gli Stati membri stiano compiendo progressi verso
il raggiungimento dei livelli di emissione determinati ai sensi
della decisione 2002/358/CE e del protocollo di Kyoto e in che
misura essi stiano adempiendo agli impegni assunti nel protocollo
di Kyoto. In base a tale valutazione la Commissione può
eventualmente presentare proposte al Parlamento europeo e al
Consiglio per garantire che la Comunità e gli Stati membri
rispettino i livelli di emissione previsti e adempiano a tutti gli
impegni assunti nell'ambito del protocollo di Kyoto.
Articolo 11
Abrogazione
La decisione 93/389/CEE è abrogata.
Ogni riferimento alla decisione abrogata s'intende come riferimento
alla presente decisione e va interpretato in base alla
tabella di corrispondenza allegata.
19.2.2004 L 49/6 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT
Articolo 12
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Strasburgo, addì 11 febbraio 2004.
Per il Parlamento europeo
Il Presidente
P. COX
Per il Consiglio
Il Presidente
M. McDOWELL
19.2.2004 L 49/7 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT
ALLEGATO
Tabella di corrispondenza
Decisione 93/389/CEE Presente decisione
Articolo 1 Articolo 1
Articolo 2, paragrafo 1 Articolo 2, paragrafo 1
Articolo 2, paragrafo 2 Articolo 2, paragrafo 1 e articolo 3, paragrafo 2
Articolo 3, paragrafo 1 Articolo 3, paragrafo 1 e articolo 3, paragrafo 3
Articolo 3, paragrafo 2 Articolo 3, paragrafo 1 e articolo 4, paragrafo 2
Articolo 3, paragrafo 3 Articolo 4, paragrafo 1
Articolo 4 Articolo 3, paragrafo 2, articolo 3, paragrafo 3, articolo 5, paragrafo 1
— Articolo 4, paragrafo 3
Articolo 5, paragrafi 1 e 2 Articolo 2, paragrafo 3
Articolo 5, paragrafo 3 Articolo 5, paragrafo 1
Articolo 5, paragrafo 4 Articolo 5, paragrafo 2
— Articolo 5, paragrafo 3
Articolo 6 Articolo 5, paragrafo 1
Articolo 7 —
— Articolo 6
— Articolo 7
— Articolo 8
Articolo 8 Articolo 9
— Articolo 10
— Articolo 11
Articolo 9 Articolo 12
19.2.2004 L 49/8 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT