Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 431, del 24 gennaio 2013
Urbanistica. Illegittimità variante al PRG che riduce distanza dagli allevamenti di tipo intensivo

E’ Illegittima la Variante Generale al PRG, che introduce la localizzazione di nuove zone omogenee residenziali ad una distanza inferiore a quella prevista dalla vigente fascia di rispetto dagli allevamenti di tipo intensivo presenti sul territorio e la previsione di “attività da trasferirsi o da dismettersi”. Anche se le scelte urbanistiche in ordine alla zonizzazione del territorio sono rimesse al potere di tipo squisitamente discrezionale dell’Amministrazione comunale, la verifica e la scelta della destinazione edificatoria, pure riservate al potere discrezionale, devono raccordarsi con la più generale disciplina urbanistica e rivelarsi altresì satisfattive dell’interesse pubblico al corretto ed armonico utilizzo del territorio , nel contemperamento delle varie esigenze della popolazione che su tale ambito insiste ed opera. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 00431/2013REG.PROV.COLL.

N. 07982/2005 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7982 del 2005, proposto da: 
Comune di Castel D'Azzano, rappresentato e difeso dagli avv. Manilio Franchi, Luca Sorpresa, con domicilio eletto presso Manlio Franchi in Roma, via Gramsci 28;

contro

Azienda Agricola Vinco Amelia, Baetta Lucio, rappresentati e difesi dagli avv. Andrea Manzi, Francesco Volpe, con domicilio eletto presso il primo, in Roma, via Federico Confalonieri, 5; Regione Veneto;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. VENETO - VENEZIA: SEZIONE II n. 02349/2005, resa tra le parti, concernente variante al prg

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 novembre 2012 il Cons. Andrea Migliozzi e uditi per le parti gli avvocati Roberto Codini (su delega dell’avv. Manlio Franchi) e Andrea Manzi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Con deliberazione consiliare n.11 del 6 maggio 2002 il Comune di Castel D’Azzano adottava la Variante Generale al PRG, con la introduzione, tra l’altro, dell’art.50 bis recante la localizzazione di nuove zone omogenee residenziali ad una distanza inferiore a quella prevista dalla vigente fascia di rispetto dagli allevamenti di tipo intensivo presenti sul territorio e con la previsione di “attività da trasferirsi o da dismettersi”

La Regione Veneto, dopo l’acquisizione del parere della CTR, con deliberazione della Giunta Regionale n.3901 del 3/12/2004 approvava la predetta Variante Generale con modifiche d’ufficio e proposte di modifica ex artt.45 e 46 della legge regionale n.61/85, nel senso che coerentemente con quanto previsto dal suindicato art. 50 bis andavano eliminate le condizioni di incompatibilità costituite dalla interferenza delle fasce di rispetto degli allevamenti zootecnici con le previsioni di espansione residenziale o servizi

Il Comune di Castel D’Azzano con deliberazione n.5 del 3/3/2005 approvava la suindicata proposta di modifica.

L’azienda Agricola Vinco e il sig. Baetta, titolari di un allevamento bovino e avicolo di tipo intensivo impugnavano innanzi al Tar per il Veneto gli atti di adozione e approvazione della Variante Generale ( in particolare le previsioni di tipo restrittivo da tali atti recate), deducendone la illegittimità sotto vari profili, esposti in tre mezzi di gravame.

L’adito Tribunale territoriale con sentenza n.2349/05, resa in forma semplificata, accoglieva il proposto ricorso con riferimento al secondo motivo d’impugnazione, rilevando come il dimensionamento delle zone residenziali fosse immotivato.

Avverso tale decisum, ritenuto errato ed ingiusto, è insorto con l’appello all’esame il Comune di Castel D’Azzano, deducendo, a sostegno del proposto gravame i seguenti motivi :

1) Violazione di legge per errore di fatto e omessa , insufficiente o contraddittoria motivazione;

2) Violazione e falsa applicazione dell’art.3 della legge n.241/90;

3) Inammissibilità del ricorso di primo grado per carenza di interesse.

Si sono costituiti in giudizio l’Azienda Agricola Vinco e Baietta Lucio che hanno contestato la fondatezza dell’appello, chiedendone la reiezione.

All’odierna udienza pubblica la causa è stata introitata per la decisione.

DIRITTO

L’appello è infondato, meritando l’impugnata sentenza integrale conferma.

In via prioritariamente logica va esaminato il terzo mezzo d’impugnazione con cui si deduce la inammissibilità del ricorso di prime cure per carenza di interesse.

In particolare, secondo parte appellante le previsioni recate dalla Variante al PRG, in particolare , quelle introdotte con l’art.50 bis per il loro carattere generale ed astratto non sarebbero lesive delle posizioni giuridiche riconducibili in capo all’Azienda Vinco e, come tali , sarebbero insuscettibili di impugnazione.

Il motivo di gravame è privo di giuridico fondamento .

Come fatto presente dal primo giudice, la normativa di cui all’art.50 bis delle NTA, nella parte in cui introduce più rigorose fasce di rispetto dagli allevamenti zootecnici, cita direttamente l’insediamento zootecnico della parte appellata e tale circostanza, non smentita ex adverso, è sufficiente a far insorgere in capo ai titolari dell’Azienda Vinco una posizione soggettiva qualificata idonea a legittimare la contestazione giudiziale delle previsioni recate dalla Variante di PRG.

Nel caso di specie, invero, non si è in presenza di previsioni di carattere generale, bensì di prescrizioni che incidono direttamente sull’attività imprenditoriale di allevamento zootecnico svolta dall’Azienda Vinco e che vanno a conformare lo jus aedificandi di tale esistente insediamento con l’introduzione di un vincolo urbanistico e ciò fa sì che la disciplina recata dalle NTA possa formare oggetto di autonoma impugnazione da parte del soggetto interessato ( Cons. Stato Sez. VI 30 giugno 2011 n.3888).

Gli altri due motivi di gravame attengono al cuore della problematica giuridica qui in evidenza e possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro intima connessione.

Con le doglianze ivi argomentate si fa rilevare che le previsioni recate dalla NTA sono ancorate , quanto alla loro giustificazione motivazionale , alle considerazioni contenute nella Relazione urbanistica alla variante che è parte integrante della variante stessa e tanto vale a giustificare, ad avviso della parte appellante, le adottate scelte urbanistiche volte a privilegiare l’espansione residenziale sul territorio comunale.

A tal fine, si sostiene nel proposto gravame che il criterio di calcolo del fabbisogno abitativo utilizzato per la formulazione delle nuove previsioni in tema di sviluppo delle aree residenziali si appalesa congruo e adeguatamente motivato.

Detto assunto difensivo non convince.

Il Collegio ritiene qui di richiamare, in primo luogo, i condivisibili orientamenti interpretativi più volte affermati in subjecta materia da questa stessa Sezione, così riassumibili:

a) le scelte urbanistiche in ordine alla zonizzazione del territorio sono rimesse al potere di tipo squisitamente discrezionale dell’Amministrazione comunale ( Cons. Stato Sez. IV 7 giugno 2012 n.3365);

b) la verifica e la scelta della destinazione edificatoria, pure riservate al potere discrezionale, devono raccordarsi con la più generale disciplina urbanistica e rivelarsi altresì satisfattive dell’interesse pubblico al corretto ed armonico utilizzo del territorio , nel contemperamento delle varie esigenze della popolazione che su tale ambito insiste ed opera ( Cons Stato Sez. IV 25 settembre 2012 n.5088 ) .

E’ poi opinione consolidata del giudice amministrativo che le scelte espresse nello strumento urbanistico generale, siccome caratterizzate da ampia discrezionalità, non necessitano di altra motivazione, al di là del richiamo ai criteri tecnico-urbanistici seguiti nell’impostazione del piano e rinvenibili nella relazione d’accompagnamento al PRG ( Cons. Stato Sez. IV 9 ottobre 2010 n.8628; idem 18 gennaio 2011 n.352; 8 giugno 2011 n.3497 ).

Quest’ultima regola è pur sempre temperata dal principio per cui la discrezionalità delle scelte urbanistiche relative alla classificazione delle aree deve essere supportata da una motivazione sufficiente, logica e ragionevole, proprio per evitare che la discrezionalità possa trasmodare nell’arbitrio ( Cons. Stato Sez. IV 6 luglio 2009 ) .

Ciò preliminarmente precisato, nella specie l’Amministrazione comunale si è determinata con l’adozione e approvazione della Variante al PRG a riconsiderare il proprio territorio in modo da aumentare le porzioni del medesimo a destinazione residenziale operando così una scelta che di per sé si appalesa ineccepibile.

La preferenza per una maggiore localizzazione delle aree abitative viene ricondotta, quanto alla sua giustificazione, nelle osservazioni recate dalla Relazione tecnica che accompagna la Variante stessa e ciò , in linea di massima rientra nella normale gestione del procedimento amministrativo finalizzato alla formazione di uno strumento pianficatorio.

Il fatto è però che per giungere a siffatta scelta è stato adoperato dal Comune un criterio tecnico il cui utilizzo non risulta adeguatamente motivato e ciò rende conseguentemente incongrua la scelta urbanistica assunta .

In particolare, per supportare la previsione di incremento delle aree a destinazione residenziale con relativa diminuzione delle fasce di rispetto dagli allevamenti zootecnici pure presenti sul territorio viene previsto un dimensionamento residenziale basato sul parametro di stima del fabbisogno abitativo di 242,39 mc/ab.

Ora la legge della Regione Veneto n.61 del 1985 , recante la disciplina legislativa dell’assetto del territorio, all’art.22 prevede che “ per le aree in cui è prevista la nuova edificazione o la ricostruzione previa demolizione , si assume come capacità teorica il valore ottenuto attribuendo a ogni abitante da insediare150 mc di volume edificabile”.

Nel caso all’esame il Comune, nell’effettuare la previsione abitativa giustificativa della nuova maggiore espansione residenziale recata dalla Variante, ha attribuito ad ogni abitante un volume di mc 242,34 : trattasi di un dato che si discosta di molto da quello contemplato normativamente, senza che però l’Amministrazione si sia peritata di spiegare il perché di un tale notevole scostamento.

L’attribuzione, come base di calcolo per il dimensionamento abitativo, di un volume edificabile così elevato, come quello configurato dall’Amministrazione appare rispetto al parametro di regola previsto dal legislatore regionale a dir poco eccessiva e anche a voler ritenere il dato numerico di 150 mc/ab di cui al citato art.22 come misura minima, e rispettare altresì il potere discrezionale di cui pure l’ente locale gode sul punto nella sua massima misura, il parametro utilizzato risulta calibrato in maniera eccessiva , lì dove , in particolare, non è dato evincere il perchè concreto sotteso all’utilizzo di un siffatto riferimento volumetrico.

L’assenza di una motivazione che giustifichi un incremento abitativo basato sul parametro dell’attribuzione di un volume per abitante di 242,34 mc finisce col penalizzare ingiustificatamente le altre destinazioni, specificatamente gli insediamenti che ospitano allevamenti zootecnici come quello di cui sono titolari gli appellati e tanto contrasta con la regola secondo la quale nella pianificazione occorre tener presente principalmente l’interesse pubblico ma anche le posizioni dei privati coinvolti, le quante volte è possibile contemperare le più svariate esigenze e senza creare squilibri all’ordinato assetto del territorio.

Gli atti comunali riguardanti l’adozione e approvazione della Variante al PRG ,oggetto di impugnativa, si rivelano allora manchevoli della necessaria motivazione nei sensi sopra evidenziati e correttamente il Tar ha rilevato tali profili di illegittimità

In forza delle suestese considerazioni l’appello si appalesa infondato e va perciò respinto.

Sussistono, peraltro, giusti motivi, attesa la peculiarità della vicenda, per compensare tra le parti le spese e competenze del presente grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo Rigetta.

Compensa tra le parti le spese e competenze del presente grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Giorgio Giaccardi, Presidente

Sergio De Felice, Consigliere

Diego Sabatino, Consigliere

Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore

Giulio Veltri, Consigliere

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/01/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)