TAR Lombardia, (MI), Sez. IV, n. 1705, del 2 luglio 2014
Rifiuti.Legittimità ordinanza per la prosecuzione delle operazioni di bonifica e ripristino ambientale

E’ legittimità l’ordinanza per la prosecuzione delle operazioni di bonifica e ripristino ambientale fino all’esecuzione completa delle attività, attesa l’urgenza già evidenziata di processi corrosivi in atto dei fusti sepolti, diversificati a secondo dell’area di interramento e della aggressività delle sostanze presenti nel suolo, sicché perdurando invariata la situazione non avrebbe potuto che aggravarsi, portando alla dispersione del materiale inquinante nell’ambiente. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 01705/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00526/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 526 del 2008, proposto da: S.I.F. Societa' Italiana del Furfurolo Srl in Liquidazione, rappresentato e difeso dagli avv. Cristiano Romano, Loriana Zanuttigh, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, via Fontana, 5;

contro

Comune di Valle Lomellina, rappresentato e difeso dall'avv. Graziano Lissandrin, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Marco Branzoli in Milano, viale Regina Margherita 30;

nei confronti di

Regione Lombardia, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Fidani, con domicilio eletto presso Viviana Fidani in Milano, Avv. Regionale via F. Filzi, 22;

per l'annullamento

dell’ordinanza n. 2/2007 prot. 5737 del 10.12.2007 con cui il Sindaco del Comune di Valle Lomellina, richiamate le precedenti ordinanze n. 2/99, 1/2000, 4/2001, 4/2003, 6/2004, 13/2005 e 4/2006 ha disposto la prosecuzione delle operazioni di bonifica e ripristino ambientale presso le aree di proprietà della società SIF e la prosecuzione dell’accesso e dell’immissione in possesso della medesima area, acquisendone la disponibilità fino al 31.12.2007, salvo ulteriore proroga e comunque fino all’esecuzione completa delle attività di bonifica e ripristino ambientale.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Valle Lomellina e di Regione Lombardia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 maggio 2014 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente impugna l’ordinanza di prosecuzione delle attività di bonifica ambientale, disposta dal Comune, per i seguenti motivi:

l) motivo n. 1: illegittimità derivata. I vizi di legittimità dell'atto presupposto (ordinanza n. 2/99 del Comune di Valle Lomellina, già impugnata e annullata dal Tar per la Lombardia) si estenderebbero all'atto consequenziale (ordinanza n. 4/2006), inficiandone la legittimità in via derivata;

2) motivo n. 2: violazione di legge ed eccesso di potere. Violazione o falsa applicazione art. 3, co. l, L. 7.8.90 n. 241. Eccesso di potere per insufficienza, perplessità, approssimazione e contraddittorietà della motivazione. Eccesso di potere per carenza di presupposti e difetto di istruttoria;

3) motivo n. 3· violazione di legge Violazione o falsa applicazione delle disposizioni relative agli interventi di bonifica dei siti contaminati contenute nella Parte IV, Titolo V del D. Lgs. 152/2006; in particolare, violazione e falsa applicazione dell'art. 242 D. Lgs. 152/2006. Eccesso di potere. Contraddittorietà interna al provvedimento;

4) motivo n. 4: incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere. Incompetenza relativa per materia del Sindaco e violazione art. 107, co. 5, D. Lgs. 18.09.2000 n. 267 (TUEL). Violazione o falsa applicazione art. 217 TULS; art. 250 D. Lgs. 152/2006; art. 54, co. 2 TUEL. Eccesso di potere per carenza di presupposti e difetto di istruttoria in relazione alle condizioni di esercizio del potere di ordinanza contingibile ed urgente;

5) motivo n. 5: incompetenza e violazione di legge. Non esisterebbe una competenza generale del Sindaco ad adottare provvedimenti ablatori extra ordinem. Violazione e falsa applicazione della normativa in tema di occupazioni d'urgenza e di requisizioni. Violazione art. 42 cost.;

6) motivo n. 6: eccesso di potere. Sviamento di potere. Irragionevolezza e ingiustizia manifesta: proroga sine die dell'occupazione e mancata indicazione di termini di durata delle operazioni di bonifica.

La difesa del Comune ha chiesto la reiezione del ricorso.

All’udienza del 15 maggio 2014 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

2. La ricorrente con la memoria per l’udienza ha rinunciato al primo motivo di ricorso.

3. Venendo all’esame del secondo e del terzo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente ha contestato i presupposti per l’esercizio del potere di proroga e la durata dei lavori, essi sono infondati.

In merito il Collegio fa proprio quanto già accertato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 4773/2013, il quale ha evidenziato che “non ha pregio …. l’asserita carenza di urgenza dell’intervento in una situazione stazionaria da un decennio, in cui le ordinanze del 1995 e del 1996 non avrebbero avuto seguito per anni, attesa l’urgenza già evidenziata di processi corrosivi in atto dei fusti sepolti, diversificati a secondo dell’area di interramento e della aggressività delle sostanze presenti nel suolo (anche la perizia penale rilevava fenomeni corrosivi collocabili a partire dall’anno 1994 in piena evoluzione peggiorativa), sicché perdurando invariata la situazione non avrebbe potuto che aggravarsi, portando alla dispersione del materiale inquinante nell’ambiente”.

La permanenza della situazione di urgenza e di pericolo, così come accertata sia in sede penale che in sede giurisdizionale amministrativa, giustifica la reiterazione dell’esercizio del potere di ordinanza.

In merito poi alla durata del procedimento, la giurisprudenza ha chiarito, con riferimento alle ordinanza contingibili ed urgenti, che “l'intervento non deve avere necessariamente il carattere della provvisorietà, atteso che suo connotato essenziale è l'adeguatezza della misura a far fronte alla situazione determinata dall'evento straordinario. Il che chiaramente sta a indicare che nell'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti non esiste, in astratto, un metro di valutazione fisso da seguire, ma la soluzione va individuata di volta in volta, secondo la natura del rischio da fronteggiare. Sono, infatti, le esigenze obiettive che si riscontrano nel caso concreto che determinano la « misura » dell'intervento, anche se la soluzione deve corrispondere alle finalità del momento, senza che possa assumere, cioè, i caratteri della continuità e della stabilità (Cons. Stato, sez. V, n. 580 del 9 febbraio 2001).

Nel caso in questione la durata degli interventi è proporzionata alle opere da eseguire, che consistono non solo nella rimozione dei rifiuti, come pretenderebbe la ricorrente, ma anche nell’eliminazione dell’inquinamento del terreno circostante. Infatti la sentenza del Consiglio di Stato (n. 4773/2013), che si è pronunciata sui presupposti per l’avvio del procedimento di bonifica, ha accertato, tra l’altro, che “I fusti, come risulta dalla relazione peritale depositata agli atti, erano sottoposti a un processo di corrosione differenziato da zona a zona in relazione alla mutevole composizione dei terreni, che avrebbe comportato la perforazione dei fusti e la conseguente dispersione nell’ambiente del materiale inquinante contenuto nei fusti. Vi era inoltre la presenza in loco di un’enorme quantità di polveri inquinanti contenenti metalli pesanti”. Risulta chiaro quindi che, a differenza di quanto affermato in modo apodittico dalla ricorrente, si tratta di un lavoro di grande complessità rispetto al quale la durata non pare sproporzionata.

I motivi vanno quindi respinti.

4. Il quarto motivo di ricorso, che denuncia l’incompetenza del Sindaco ad emanare le ordinanze in questione, è infondato in quanto, come chiarito dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 4773/2013, l’art. 14 del decreto Ronchi conferma la corretta individuazione nell’organo di vertice dell’amministrazione comunale quale soggetto competente ad adottare il provvedimento impugnato (Cons. Stato, sezione quinta, 27 marzo 2009, n. 1826).

Tale competenza sussiste anche ai sensi dell’art. 217 del R.D. 1265/1934 a norma del quale “quando vapori, gas o altre esalazioni, scoli di acque, rifiuti solidi o liquidi provenienti da manifatture o fabbriche, possono riuscire di pericolo o di danno per la salute pubblica, il sindaco prescrive le norme da applicare per prevenire o impedire il danno e il pericolo e si assicura della loro esecuzione ed efficienza. Nel caso di inadempimento il sindaco può provvedere di ufficio nei modi e termini stabiliti nel testo unico della legge comunale e provinciale”) (Tar Lombardia, Milano, sez. I, sentenza n. 518/2014).

Il motivo va quindi respinto.

5. Il quinto motivo di ricorso, che denuncia incompetenza sotto altro profilo, è infondato in quanto l’art. 50 del D. Lgs. 267/2000 prevede espressamente la competenza del Sindaco ad emanare provvedimenti contingibili ed urgenti a tutela della salute. A ciò si aggiunge che l’occupazione di suolo privato per la bonifica dei suoli non è un atto ablativo al quale siano applicabili le tutele previste dall’art. 42 della Costituzione in materia espropriativa in quanto il procedimento non è diretto nei confronti del proprietario e non è volto all’acquisizione della proprietà del fondo (Cons. Stato, Ad. Plen., ordinanza 25/09/2013 n. 21).

Il motivo va quindi respinto.

6. Il sesto motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamenta la durata del procedimento, è infondato in quanto, sebbene il procedimento sia in corso ormai da diversi anni, non esiste alcuna prova che esso sia sproporzionato rispetto all’inquinamento dell’area in questione né ai mezzi utilizzati per la bonifica, che il ricorrente potrebbe ben accertare, essendo il proprietario dell’area ed avendo quindi la possibilità di seguire i lavori.

Il motivo va quindi respinto.

In definitiva quindi il ricorso va respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore dell’amministrazione, che liquida in euro 5.000,00 oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Alberto Di Mario, Primo Referendario, Estensore

Fabrizio Fornataro, Primo Referendario

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/07/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)