Il
progetto della Carta fondamentale dell’Unione Europea, firmata a Nizza il 14
settembre 2000 e diffusa nel testo
ufficiale e definitivo dalla Commissione di Bruxelles il
28 settembre successivo[1],
si propone, tra i suoi obiettivi, di realizzare una comune politica ambientale
fra gli Stati Membri.
“Un livello elevato di tutela ambientale ed il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell’Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile”: così recita l’art. 37 della Carta di Nizza.
La prima lettura del testo ha suscitato non pochi rilievi critici a causa della eccessiva sinteticità e genericità del testo.
Prima di esporre le doglianze che hanno accompagnato la pubblicazione dell’articolo in commento, pare opportuno sottolineare il significato dell’articolo, considerando il contesto giuridico in cui si troverà ad operare.
L’art. 37 persegue la linea tracciata dai programmi ambientali di dell’Unione Europea:
i) del primo programma ambientale riprende, anzitutto, lo scopo di indirizzare lo sviluppo verso obiettivi di qualità, specie nel settore della condizione di vita, in secondo luogo, il principio di sviluppo sostenibile nel senso di compatibilità tra politica ambientale progresso tecnico, infine, il principio dell’assicurazione della tutela ambientale come un fatto essenziale nell’organizzazione e nella progressione del genere umano[2];
ii) dal secondo programma eredita il concetto del privilegio della tutela qualitativa piuttosto che quantitativa dell’ambiente[3];
iii) dal terzo programma recepisce il significato dell’impegno politico che deve necessariamente costituire il perno fondamentale su cui dovranno ruotare gli ambiziosi principi di “elevata tutela ambientale” nell’Unione Europea[4];
iv) dall’ultimo programma 1993-1999 ricopia l’approccio ai problemi ambientali sulla base dello sviluppo sostenibile[5].
Oltre
ai programmi di tutela ambientale, il vertice di Nizza si è ispirato anche ad
altre questioni più sostanziali[6].
In
via preliminare la questione dei cambiamenti climatici ha attratto
l’attenzione del Consiglio: il Consiglio europeo si è rammaricato, infatti,
del fatto che non si sia giunti ad un accordo al termine della Conferenza
dell'Aia.
Il
Consiglio ha allora sottolineato la necessità che tutte le parti elencate
nell'Allegato B del protocollo avviino senza indugio le azioni atte a consentire
l'assolvimento degli impegni assunti, e ribadisce l'impegno dell'Unione ad
adoperarsi con determinazione per la ratifica del Protocollo di Kyoto affinché
esso possa entrare in vigore entro il 2002.
Con
lo stesso interesse il Consiglio Europeo si è occupato dell'integrazione della
problematica ambientale nelle politiche economiche, prendendo atto della
raccomandazione volta a privilegiare gli strumenti incitativi, segnatamente in
materia fiscale.
Non
meno importante è la possibilità che si è paventata in seno all’Unione
della eventuale creazione di un'organizzazione mondiale dell'ambiente. Il
Consiglio europeo ha invitato perciò il Consiglio a proseguire le riflessioni
in materia e a presentargli, per la riunione di Göteborg prevista per il
giugno 2001, proposte dettagliate.
Questi
i retroscena che hanno preceduto la
stesura dell’art. 37 della Carta fondamentale.
Veniamo
ora alle supposte lacune normative dello stesso art. 37.
Si
è osservato, sotto un primo profilo, che si tratta di una disposizione di
carattere meramente programmatico, una sorta di indirizzo per le future azioni
degli organi comunitari che poco o nulla aggiunge a quanto già contenuto nei
trattati, in particolare gli artt. 130 R, S, T, vecchia numerazione del Trattato
di Roma e quindi non dotato di alcun valore precettivo e vincolante[7].
Non
si dimentichi che lo stesso dubbio assilla anche l’intero progetto della Carta
e non si limita alla tutela dell’ambiente[8].
Nonostante
i passi avanti effettuati dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee per
rendere maggiormente soggettivo il diritto all’ambiente[9],
sotto un diverso profilo, l’articolo in parola non fa alcun riferimento, sia
alla definizione di ambiente, sia al diritto di informazione ambientale e
legittimazione attiva delle associazioni ambientaliste, organizzazioni di
consumatori od enti territoriali ad agire in giudizio per la tutela ambientale[10].
Se
è chiara l’efficacia “orizzontale” della Carta, è meno persuasiva
l’idea che ci si attenda dagli Stati Membri l’attuazione di un diritto
fondamentale non meglio definito e non qualificato dal punto di vista soggettivo
come diritto umano comunitario azionabile in giudizio.
Non
si può d’altro canto pretendere di far dire all’articolo ciò che non
prevede: l’intento è quello, come è accaduto in base agli artt. 130 R, S
e T, di precisare le finalità che la comunità dovrà perseguire,
fissando principi direttivi che andranno concretizzati dagli stati membri
successivamente e comunque mettendo in luce l’interesse per la comunità per
la valorizzazione del bene ambiente[11].
Certo,
tuttavia, è che l’Europa ha perso un’occasione fondamentale: quella di
disegnare la via maestra del risarcimento e battere la strada per l’accesso
collettivo alla giustizia per danno ambientale, sulla scia di quanto previsto già
nel Libro Bianco pubblicato dalla Commissione Europea nel febbraio del
2000[12].
L’unico
modo per leggere tra le righe della Carta Costituzionale la via della tutela
giurisdizionale è quello di considerare in via combinata
l’art. 37 con il successivo art. 38, sulla protezione dei consumatori:
questi ultimi, per consolidato orientamento normativo e giurisprudenziale, hanno
diritto ad agire in giudizio per la tutela della loro salute e della qualità
dei beni, quindi, anche del bene ambiente che li circonda.
[1] Charte 4487/00, Convent 50. Il testo della carta fondamentale è rilevabile sul sito www.europea.eu.int ed altresì sul sito www.governo.it
[2] Il primo programma di azione in materia ambientale risale al periodo 1973-1977. Pubblicato come allegato dalla Dichiarazione del Consiglio e dei Rappresentanti dei Governi degli Stati Membri, riuniti in sede di Consiglio, del 22.11.1973, in GU CE 112 C del 20.12.1973, pag. 1.
[3] Allegato alla risoluzione del Consiglio e dei Rappresentati dei Governi degli Stati Membri, riuniti in sede di Consiglio, del 17.5.1977, GU CE C 139 del 13.6.1977, pag. 1, dal 1977 al 1981.
[4] Pubblicato in GU CE C 46 del 17.2.1983, pag. 1, dal 1983 al 1987.
[5] In GU CE C 138 155.1993. Programma dal 1993 al 1999.
[6] Relazione del Presidente della Convenzione, Roman Herzog, nel discorso inaugurale del 17.12.1999.
[7] UMBERTO FANTIGROSSI, Debole sull’ambiente il progetto di carta fondamentale dell’Unione, in Rivistambiente, 1/2000, 10 ss.
[8] cfr. nota del prof. Luciani in occasione della seduta congiunta dell’8.2.2000 giunta per gli Affari delle Comunità Europee del Senato e XIV commissione permanente della Camera dei deputati. Così anche DE SIERVO, Atti del Convegno, Torino, 1-2 dicembre 2000, dattiloscritto, pag. 5.
[9] Vedi causa Guerra ed altri c. Italia.
[10] Cfr. PAOLO MADDALENA, L’evoluzione del diritto e della politica per l’ambiente nell’Unione Europea. Il problema dei diritti fondamentali, in Riv. Amm., 2000, 483 ss.
[11] cfr. PAOLO DELL’ANNO, Manuale di diritto ambientale, 1998, Padova, 45 ss.
[12] il testo del Libro Bianco integrale è disponibile in GUCE L 77 del 28.3.2000 e scaricabile anche dal sito www.europa.eu.int.