La tutela dell’ambiente nella Carta fondamentale dell’Unione Europea.   di Annalisa Palomba VERIFICA GIURIDICA DELLE DENUNCE AMBIENTALI

 

Il progetto della Carta fondamentale dell’Unione Europea, firmata a Nizza il 14 settembre  2000 e diffusa nel testo ufficiale e definitivo dalla Commissione di Bruxelles il  28 settembre successivo[1], si propone, tra i suoi obiettivi, di realizzare una comune politica ambientale fra gli Stati Membri.

Un livello elevato di tutela ambientale ed il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche  dell’Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile”: così recita l’art. 37 della Carta di Nizza.

La prima lettura del testo ha suscitato non pochi rilievi critici a causa della eccessiva sinteticità e genericità del testo.

Prima di esporre le doglianze che hanno accompagnato la pubblicazione dell’articolo in commento, pare opportuno sottolineare il significato dell’articolo, considerando il contesto giuridico in cui si troverà ad operare.

L’art. 37 persegue la linea tracciata dai programmi ambientali di dell’Unione Europea:

i)    del primo  programma ambientale riprende, anzitutto,  lo scopo di indirizzare lo sviluppo verso obiettivi di qualità, specie nel settore della condizione di vita,  in secondo luogo, il principio di sviluppo sostenibile nel senso di  compatibilità tra politica ambientale progresso tecnico, infine, il principio dell’assicurazione della tutela ambientale come un fatto essenziale nell’organizzazione e nella progressione del genere umano[2];

ii) dal secondo programma eredita il concetto del privilegio della tutela qualitativa piuttosto che quantitativa dell’ambiente[3];

iii)              dal terzo programma recepisce il significato dell’impegno politico che deve necessariamente costituire il perno fondamentale su cui dovranno ruotare gli ambiziosi principi di “elevata tutela ambientale” nell’Unione Europea[4];

iv)               dall’ultimo programma  1993-1999 ricopia l’approccio ai problemi ambientali sulla base dello sviluppo sostenibile[5].

Oltre ai programmi di tutela ambientale, il vertice di Nizza si è ispirato anche ad altre questioni più  sostanziali[6].

In via preliminare la questione dei cambiamenti climatici ha attratto l’attenzione del Consiglio: il Consiglio europeo si è rammaricato, infatti, del fatto che non si sia giunti ad un accordo al termine della Conferenza dell'Aia.

Il Consiglio ha allora sottolineato la necessità che tutte le parti elencate nell'Allegato B del protocollo avviino senza indugio le azioni atte a consentire l'assolvimento degli impegni assunti, e ribadisce l'impegno dell'Unione ad adoperarsi con determinazione per la ratifica del Protocollo di Kyoto affinché esso possa entrare in vigore entro il 2002.

Con lo stesso interesse il Consiglio Europeo si è occupato dell'integrazione della problematica ambientale nelle politiche economiche, prendendo atto della raccomandazione volta a privilegiare gli strumenti incitativi, segnatamente in materia fiscale.

Non meno importante è la possibilità che si è paventata in seno all’Unione della eventuale creazione di un'organizzazione mondiale dell'ambiente. Il Consiglio europeo ha invitato perciò il Consiglio a proseguire le riflessioni in materia e a presentargli, per la riunione di Göteborg prevista per il  giugno 2001, proposte dettagliate.

Questi i retroscena che hanno  preceduto la stesura dell’art. 37 della Carta fondamentale.

Veniamo ora alle supposte lacune normative dello stesso art. 37.

Si è osservato, sotto un primo profilo, che si tratta di una disposizione di carattere meramente programmatico, una sorta di indirizzo per le future azioni degli organi comunitari che poco o nulla aggiunge a quanto già contenuto nei trattati, in particolare gli artt. 130 R, S, T, vecchia numerazione del Trattato di Roma e quindi non dotato di alcun valore precettivo e vincolante[7].

Non si dimentichi che lo stesso dubbio assilla anche l’intero progetto della Carta e non si limita alla tutela dell’ambiente[8].

Nonostante i passi avanti effettuati dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee per rendere maggiormente soggettivo il diritto all’ambiente[9], sotto un diverso profilo, l’articolo in parola non fa alcun riferimento, sia alla definizione di ambiente, sia al diritto di informazione ambientale e legittimazione attiva delle associazioni ambientaliste, organizzazioni di consumatori od enti territoriali ad agire in giudizio per la tutela ambientale[10].

Se è chiara l’efficacia “orizzontale” della Carta, è meno persuasiva l’idea che ci si attenda dagli Stati Membri l’attuazione di un diritto fondamentale non meglio definito e non qualificato dal punto di vista soggettivo come diritto umano comunitario azionabile in giudizio.

Non si può d’altro canto pretendere di far dire all’articolo ciò che non prevede: l’intento è quello, come è accaduto in base agli artt. 130 R, S  e T, di precisare le finalità che la comunità dovrà perseguire, fissando principi direttivi che andranno concretizzati dagli stati membri successivamente e comunque mettendo in luce l’interesse per la comunità per la valorizzazione del bene ambiente[11].

Certo, tuttavia, è che l’Europa ha perso un’occasione fondamentale: quella di disegnare la via maestra del risarcimento e battere la strada per l’accesso collettivo alla giustizia per danno ambientale, sulla scia di quanto previsto già  nel Libro Bianco pubblicato dalla Commissione Europea nel febbraio del  2000[12].

L’unico modo per leggere tra le righe della Carta Costituzionale la via della tutela giurisdizionale è quello di considerare in via combinata  l’art. 37 con il successivo art. 38, sulla protezione dei consumatori: questi ultimi, per consolidato orientamento normativo e giurisprudenziale, hanno diritto ad agire in giudizio per la tutela della loro salute e della qualità dei beni, quindi, anche del bene ambiente che li circonda.



[1] Charte  4487/00, Convent 50. Il testo della carta fondamentale è rilevabile sul sito www.europea.eu.int  ed altresì sul sito www.governo.it

[2] Il primo programma  di azione in materia ambientale risale al periodo  1973-1977. Pubblicato come allegato dalla Dichiarazione del Consiglio e dei Rappresentanti dei Governi degli Stati Membri, riuniti in sede di Consiglio, del   22.11.1973, in GU CE 112 C del  20.12.1973, pag. 1.

[3] Allegato alla risoluzione del Consiglio e dei Rappresentati dei Governi degli Stati Membri, riuniti in sede di Consiglio, del  17.5.1977, GU CE C 139 del  13.6.1977, pag. 1, dal 1977 al 1981.

[4] Pubblicato in GU CE C 46 del 17.2.1983, pag. 1, dal 1983 al 1987.

[5] In GU CE C 138 155.1993. Programma dal 1993 al 1999.

[6] Relazione del Presidente della Convenzione, Roman Herzog, nel discorso inaugurale del  17.12.1999.

[7] UMBERTO FANTIGROSSI, Debole sull’ambiente il progetto di carta fondamentale dell’Unione, in Rivistambiente,  1/2000, 10 ss.

[8] cfr. nota del prof. Luciani in occasione della  seduta congiunta dell’8.2.2000 giunta per gli Affari delle Comunità Europee del Senato e  XIV commissione permanente della Camera dei deputati. Così anche DE SIERVO, Atti del Convegno, Torino,  1-2 dicembre  2000, dattiloscritto, pag. 5.

[9] Vedi causa Guerra ed altri c. Italia.

[10] Cfr. PAOLO MADDALENA, L’evoluzione del diritto e della politica per l’ambiente nell’Unione Europea. Il problema dei diritti fondamentali, in Riv. Amm., 2000, 483 ss.

[11] cfr. PAOLO DELL’ANNO, Manuale di diritto ambientale, 1998, Padova, 45 ss.

[12] il testo del Libro Bianco integrale è disponibile in GUCE L 77 del  28.3.2000 e scaricabile anche dal sito www.europa.eu.int.