Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5377, del 27 novembre 2015
Rifiuti.Legittimità ordinanza del Sindaco per la rimozione e rottamazione degli autoveicoli affidati in custodia giudiziaria

A fronte di una specifica e particolareggiata segnalazione da parte dell’Autorità sanitaria territorialmente competente, una mancata adozione dei conseguenti provvedimenti avrebbe potuto determinare una responsabilità, anche di carattere penale, del Sindaco. La giurisprudenza ha ritenuto correttamente esercitato l’adozione da parte del Sindaco di un'ordinanza contingibile ed urgente in materia di igiene e sanità ai sensi della statuizione dell’art. 38 della l. n. 142 del 1990, poi confluito nell'art. 54 del d.lgs. n. 267 del 2000 e nel d.P.R. n. 915 del 1982, trattandosi di sua competenza esclusiva. Né, sotto un distinto profilo, può disconoscersi l’obbligo che incombe sulla società appellante come proprietaria dell’area di eliminare tale situazione di pericolo a prescindere dal titolo giuridico in base al quale i suddetti autoveicoli risultano depositati nel centro di raccolta in ottemperanza di un provvedimento legittimamente adottato in applicazione dei principi costituzionali in materia di tutela della salute e dell’ambiente, a fronte dei quali i lamentati vizi procedimentali dedotti da parte appellante, peraltro insussistenti, avrebbero comunque carattere recessivo in virtù del principio della gerarchia delle fonti. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 05377/2015REG.PROV.COLL.

N. 04852/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4852 del 2006, proposto da: 
Officine del Sole S.a.s., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Maria D'Angiolella, presso cui è elettivamente domiciliata in Roma, Via Terenzio, n. 7; 

contro

Comune di Casagiove in persona del Sindaco p.t.,, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Romano, con domicilio eletto presso Ennio Luponio in Roma, Via Michele Mercati, n. 51; 

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE I n. 10387/2005, resa tra le parti, concernente la rimozione e rottamazione degli autoveicoli affidati in custodia giudiziaria.

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Casagiove;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 settembre 2015 il Cons. Sabato Guadagno e uditi per le parti gli avvocati Luca Tozzi, su delega dell'avv. Luigi Maria D'Angiolella, e Antonio Lamberti, su delega dell'avv. Antonio Romano;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1.- La società Officine del Sole S.a.s. impugnava avanti al TAR Campania, deducendo vari motivi di censura, l'ordinanza n. 82/98 del 2 giugno 1998, prot. n. 6142, del Sindaco del Comune di Casagíove, che, avendo accertato l’inottemperanza ad una precedente ordinanza sindacale, disponeva la rimozione ad horas del centro di raccolta e rottamazione degli autoveicoli fuori uso e la presentazione di un progetto di bonifica dei luoghi.

2.- Il T.A.R.Campania , Sez. I, con sentenza n. 10387 del 28 luglio 2005, respingeva il ricorso, ritenendo infondate le censure sollevate.

3. La società interessata ha proposto appello avverso la suddetta sentenza, deducendo le seguenti censure:

a) violazione dell'art. 3 della legge n. 241/90 e succ. mod., dell'art. 54 del d.lgs. n. 267 del 18/08/2000 e carenza di istruttoria e di motivazione;

b) violazione degli artt. 7, 8 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed eccesso di potere per presupposti inesistenti;

c) violazione dell'art. 3 della L. n. 241/90, dell'art. art. 214-bis del d.lgs. n. 385/1992, dell'art. 38, comma II, del d.l. 30-9-2003, n. 269, dell'art. 1, commi 312-320, della legge n. 311/2004, (finanziaria per il 2005);

d) violazione degli artt. 6, comma i, lett. a) e 46 del decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, dell'art. 14 del d.l. 8-7-2002 n. 138, convertito L. n. 178/2002, difetto di istruttoria ed eccesso di potere per presupposti inesistenti.

4.- Si è costituito in giudizio il Comune di Casagíove, chiedendo il rigetto dell’appello.

5.- All’udienza pubblica del 29 settembre 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.

6.- Il ricorso infondato.

6.1- Va disattesa la prima censura, con cui l’appellante assume che la sentenza impugnata sarebbe erronea, in quanto il giudice di primo grado avrebbe affermato la competenza del Sindaco, quale ufficiale di Governo, per l’adozione dei provvedimenti contingibili ed urgenti senza tener conto dell’insussistenza di una situazione di pericolo eccezionale ed imprevedibile, tale da legittimare l'emissione da parte del Sindaco di un provvedimento di tale natura ai sensi dell’art. 38, II comma, della legge n. 142/90, poi sostituito dall'art. 54 del T.U. n. 267/2000, trattandosi invece di una situazione da fronteggiare con le misure ordinarie normativamente sancite.

Secondo l’appellante, l’atto impugnato sarebbe pertanto illegittimo per carenza dei presupposti di legge ed anche per incompetenza, trattandosi di competenza non sindacale, ma dirigenziale.

In proposito si osserva che la suindicata normativa sancisce espressamente la competenza del Sindaco, quale Ufficiale di Governo, ad emanare provvedimenti in materia di ordine pubblico,

sanità ed igiene pubblica, nel cui ambito rientra certamente il provvedimento in esame.

Infatti la situazione di danno e di pericolo attuale e concreto per la salute pubblica è stata puntualmente certificata con il sopralluogo del 2/06/1998 dall'Unità Operativa di Prevenzione Collettiva dell'A.S.L. Caserta 1, che aveva, tra l’altro, rilevato l’assorbimento nel suolo di acque di lavature provenienti dalle precipitazioni meteoriche inquinate dal contatto con parti meccaniche, accumulatori al piombo esausti ed oli minerali esausti.

6.2. - Né può trovare accoglimento la seconda censura, con cui è stata dedotta la violazione degli artt. 7, 8 e 10 della n.241/1990 ed eccesso di potere per presupposti inesistenti per la mancata preventiva comunicazione del preavviso di avvio del procedimento.

Al riguardo il Collegio rileva che l’odierna appellante, in precedenza era stata già destinataria di un’altra ordinanza n. 56 del 22/04/1997 del Sindaco di Casagiove, che, dopo aver acquisito un precedente rapporto dell'A.S.L. Caserta 1 di segnalazione del mancato rispetto della normativa vigente in materia di scarichi e rifiuti, aveva ingiunto alla sig.ra Dello Stritto Giovannina, legale rappresentante della società appellante, di provvedere alla realizzazione delle opere necessarie per eliminare il pericolo di inquinamento delle falde acquifere derivante dal percolare degli autoveicoli, degli olii e di soluzioni per motori sul terreno non impermeabilizzato. Tale precedente provvedimento non era stato né impugnato né ottemperato.

Successivamente, dopo la ricezione del verbale di sopralluogo del 2/06/1998 dell'Unità Operativa di Prevenzione Collettiva dell'A.S.L. Caserta 1, comprovante l'esistenza non già di un semplice deposito di auto, bensì di un vero e proprio ammasso di auto in disuso e obsolete, accatastate su un suolo sprovvisto sia

di idonea impermeabilizzazione che di un sistema di raccolta delle acque piovane, il Sindaco ha proceduto all’adozione del provvedimento impugnato.

Risulta quindi infondata la dedotta censura di violazione della Legge n. 241/90 per mancanza del preavviso di rigetto, in quanto da un lato il comprovato carattere contingibile ed urgente dell'ordinanza sindacale escludeva l'obbligo del preventivo avviso e, sotto altro profilo, l’appellante, avendo partecipato ai due suindicati sopralluoghi dell’ASL, era pienamente a conosceva dell’intera vicenda e gli accertamenti posti in essere.

Per altro non può sottacersi che la previsione dell'art. 21 octies della L. n.241/1990 esclude l’annullabilità del provvedimento, anche quando adottato in violazione delle norme sul procedimento (il che non è nella fattispecie in esame), quando il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.

6.3- Con la terza e la quarta censura, che possono essere trattate congiuntamente, l’appellante assume l’illegittimità dell’impugnato provvedimento di primo grado, sotto due distinti profili, per violazione sia della normativa vigente in materia di alienazione o rottamazione degli autoveicoli giacenti presso le depositerie giudiziarie che del D.Lgs. N. 22/97 (Decreto Ronchi), il cui art. 46 prevede una specifica procedura con una serie di obbligatori adempimenti demandati ad altri organi per la rottamazione dei veicoli confiscati.

Parte appellante assume quindi che l’amministrazione comunale sarebbe incompetente all’adozione delle suddette misure, in quanto la relativa competenza è normativamente demandata ad altri organi.

A prescindere dell’inammissibilità di tali motivi, perché proposti per la prima volta in appello, gli stessi sono infondati.

Richiamando le considerazioni svolte in precedenza, va ribadita l’infondatezza in fatto della prospettazione dell’appellante rispetto a quanto risultante dalla documentazione anche fotografica allegata al verbale di sopralluogo in data del 2/06/1998, effettuato dall'Unità Operativa di Prevenzione Collettiva dell’ASL. Caserta l.

Dalla disamina di tali atti risulta che non si è in presenza soltanto di un semplice centro di raccolta di veicoli sottoposti a sequestro giudiziario o amministrativo, ma anche dell’allocazione su tale area di auto da rottamare in violazione dei decreti legislativi n. 22/97 e n. 389/97, peraltro esercitato in assenza della specifica autorizzazione regionale prevista dall’art. 6 lettera D del d.p.r. n. 915/82 per lo smaltimento dei rifiuti in quanto gli autoveicoli fuori uso sono annoverati espressamente tra i rifiuti speciali di cui all’art. 2 dello stesso decreto, attività incompatibile con l'asserita attività di deposito giudiziario.

D’altronde il provvedimento impugnato ordina lo sgombero dei soli autoveicoli fuori uso ammassati per la rottamazione, senza incidere sull'attività di custodia giudiziaria o deposito in attesa di soccorso A.C.I..

La bonifica dei luoghi, con smaltimento dei rifiuti presso i centri autorizzati, risponde a riscontrate carenze di ordine igienico-ambientale, conseguenti alle modalità e allo stato di conservazione degli autoveicoli.

A fronte di una specifica e particolareggiata segnalazione da parte dell’Autorità sanitaria territorialmente competente, una mancata adozione dei conseguenti provvedimenti avrebbe potuto determinare una responsabilità, anche di carattere penale, del Sindaco.

La giurisprudenza (Cons. St., sez. V, n. 5919/2014), al pari del giudice di primo grado, ha ritenuto correttamente esercitato l’adozione da parte del Sindaco di un'ordinanza contingibile ed urgente in materia di igiene e sanità ai sensi della statuizione dell’art. 38 della l. n. 142 del 1990, poi confluito nell'art. 54 del d.lgs. n. 267 del 2000 e nel d.P.R. n. 915 del 1982, trattandosi di sua competenza esclusiva. (in senso conforme anche TAR Campania sez. I  Salerno , n. 1275/2014 , T.A.R.  sez. V  Napoli , Campania n. 3630/2015 , TAR Puglia Lecce, sez. I, 7 luglio 2007, n. 1084 Cass. pen. Sez. I, 3 luglio 1996).

Né, sotto un distinto profilo, può disconoscersi l’obbligo che incombe sulla società appellante come proprietaria dell’area di eliminare tale situazione di pericolo a prescindere dal titolo giuridico in base al quale i suddetti autoveicoli risultano depositati nel centro di raccolta in ottemperanza di un provvedimento legittimamente adottato in applicazione dei principi costituzionali in materia di tutela della salute e dell’ambiente, a fronte dei quali i lamentati vizi procedimentali dedotti da parte appellante, peraltro insussistenti, avrebbero comunque carattere recessivo in virtù del principio della gerarchia delle fonti.

7.- L’appello va pertanto respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l’appellante a rifondere all’appellato Comune di Casagiove le spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 2.500,00 (duemilacinquecento), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Saltelli, Presidente FF

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Nicola Gaviano, Consigliere

Fabio Franconiero, Consigliere

Sabato Guadagno, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/11/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)