TAR Lombardia (MI), Sez. IV, n. 133, del 14 gennaio 2015.
Rumore. La pianificazione acustica non si esaurisce in un'attività di programmazione dell'assetto territoriale.
La pianificazione acustica non si esaurisce in un'attività di programmazione dell'assetto territoriale in senso stretto, ma è rivolta a governare l’assetto del territorio sotto lo specifico profilo della tutela ambientale e della salute umana, attraverso la più coerente ed opportuna localizzazione delle attività umane in relazione alla loro rumorosità. Ne consegue che l’interpretazione teleologica della normativa in questione porta a valorizzare gli interessi protetti da tale disciplina, desumibili dall'art. 2, comma 1, lett. a), l. n. 447 del 1995, ossia la tutela del riposo e della salute, la conservazione degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo e dell'ambiente esterno. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese).
N. 00133/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00261/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 261 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Premoli Luigi e Figli Spa, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Prati, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, piazza Bertarelli,1;
contro
Comune di Rovello Porro, rappresentato e difeso dagli avv. Carlo Andena, Alberto Fossati, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, C.So.Porta Vittoria 28;
Regione Lombardia;
per l'annullamento
della delibera del Comune dì Rovello Porro n. 43 del3 ottobre 2008, avente ad oggetto la classificazione acustica del territorio comunale ai sensi della legge L.R. 10.08.2001 n. 13 - variante, nella parte in cui colloca l'insediamento della ricorrente in Classe IV;
- della delibera del Comune di Rovello Porro n. 28 del 28 maggio 2007 volta all'adozione della Variante al Piano;
e per l’annullamento, con motivi aggiunti,
- della nota del Comune di Rovello Porro, prot 1535 del 18/02/2014, avente ad oggetto "istanza di variante al piano di classificazione acustica del comune di Rovello Porro- Soc. Premoli Luigi e figli s.p.a. Riscontro Vs. nota prot. 12274 del 31/12/2013, notificata in data 24 febbraio 2014;
- di ogni altro atto e comportamento preordinato, consequenziale e connesso, anche allo stato non conosciuto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Rovello Porro;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 novembre 2014 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente impugna, con il ricorso principale, il piano di classificazione acustica del territorio comunale, nella parte in cui inserisce l’area su cui insiste la fabbrica in classe IV, per i seguenti motivi.
I) Violazione dell'art. 4 e 6, comma l. lett. a), della legge 447/1995; Violazione dell'art. 3 della L.R. Lombardia 13/2001; violazione della tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore). Violazione della delibera della Giunta della Regione Lombardia n° 9776. Secondo la ricorrente l’area in questione sarebbe del tutto priva dei requisiti per l’inserimento in classe IV.
II) Violazione della delibera n. 9776 del 2002 sotto autonomo e distinto profilo - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione.
Secondo la ricorrente la delibera in questione sarebbe stata adottata senza che venisse effettuata alcuna indagine fonometrica.
2. Con ricorso per motivi aggiunti la ricorrente impugna la nota comunale di risposta alla richiesta di modifica della classe acustica per i seguenti motivi.
I) Eccesso di potere per irragionevolezza, sviamento di potere e manifesta ingiustizia- Violazione del giusto procedimento -Violazione del principio di giustizia sostanziale- Violazione della Legge 47/1995. La ricorrente contesta l'utilizzo dello strumento di pianificazione per espellere la fonderia da un'area per la quale lo stesso comune con decisione unilaterale prevede la riconversione e per sanzionarne le presunte violazioni in modo del tutto improprio.
II) Eccesso di potere, sotto autonomo e distinto profilo, per travisamento dei presupposti, illogicità ed irragionevolezza - Sviamento – Violazione dell'art. 4 L. n. 447/1995 - Violazione della delibera della Giunta della Regione Lombardia n° 9776 del 2002.
III) Eccesso di potere per travisamento dei presupposti e difetto di istruttoria. Violazione della delibera della Giunta della Regione Lombardia n° 9776 del 2002. Secondo la ricorrente il provvedimento sarebbe illegittimo nella parte in cui afferma, con motivazioni tecniche erronee, l'adeguatezza delle fasce di transizione.
IV) Illegittimità derivata - Violazione dell i dell'art. 4 e 6, comma l, lett. a), della legge 447/1995; Violazione dell'art. 3 della L.R. Lombardia 13/2001; violazione della tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore). Violazione della delibera della Giunta della Regione Lombardia n° 9776 del 2002. Eccesso di potere per irragionevolezza, carenza dei presupposti, travisamento dei fatti e contraddittorietà. Eccesso di potere per sviamento - Violazione della delibera n° 9776 del 2002, sotto autonomo e distinto profilo; Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione.
La difesa comunale ha chiesto la reiezione di entrambi i ricorsi.
All’udienza del 11 novembre 2014 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2.1 Il primo motivo del ricorso principale è infondato.
La giurisprudenza ha chiarito che il Piano di classificazione acustica ha la funzione di procedere a ricognizione del territorio comunale al fine di individuare, tenendo conto delle destinazioni d'uso delle varie zone, i "valori di qualità" di inquinamento acustico da applicare a ciascuna di esse: ciò al duplice fine di contenere il livello di emissioni sonore nei limiti stabiliti in considerazione della concreta destinazione delle varie porzioni di territorio, e di fornire un criterio utile a verificare le attività eventualmente autorizzabili in ciascuna di esse (TAR Lombardia-Brescia, Sez. I, sentenza 15.11.2012 n. 1792).
Da questo consegue che la classificazione acustica deve tener conto degli effetti prodotti dalla rumorosità delle attività antropiche non solo con riguardo alla zona in cui le stesse sono inserite, ma anche delle aree limitrofe, stante il carattere pervasivo e diffusivo del rumore.
In particolare va perseguita la compatibilità acustica tra i diversi tipi di insediamento tenendo conto di considerazioni economiche, della complessità tecnologica, dell'estensione dell'insediamento o infrastruttura rumorosa, delle necessità di interventi di risanamento, dei programmi di bonifica o di trasferimento.
Il principio che la zonizzazione acustica non è legata esclusivamente al tipo di attività insediate ma deve garantire anche la compatibilità tra le varie aree è confermato dall’art. 4, co. 3, lett. a), l. n. 447 del 1995 che stabilisce il divieto di contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, quando tali valori si discostano in misura superiore a 5 dBA di livello sonoro equivalente misurato secondo i criteri generali stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 01.03.1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8.03.1991.
Ne consegue che il Comune non era tenuto, nella zonizzazione, a valutare esclusivamente la rumorosità delle aree interne alla zona e neppure a limitarsi a fotografare la situazione esistente. Identico principio vale anche per le aree interne alla stessa zona.
Il motivo va quindi respinto.
2.2 Il secondo motivo di ricorso è infondato in quanto il piano di zonizzazione acustica è ampiamente motivato con riferimento alle indagini fonometriche esistenti, con la conseguenza che deve escludersi che il piano sia stato redatto esclusivamente sulla carta, senza alcun riferimento ai dati fonometrici esistenti.
Anche il secondo motivo di ricorso va respinto, insieme all’intero ricorso.
3.1 Venendo all’esame del ricorso per motivi aggiunti, il primo motivo è infondato.
La giurisprudenza ha chiarito che la pianificazione acustica non si esaurisce in un'attività di programmazione dell'assetto territoriale in senso stretto, essendo diretta ad orientare lo sviluppo non dal punto di vista urbanistico-edilizio -che pure costituisce un aspetto connesso e correlato- ma sotto il particolare profilo della tutela ambientale e della salute umana, attraverso la localizzazione delle attività antropiche in relazione alla loro rumorosità.
È doveroso rammentare che la normativa di riferimento valorizza il profilo funzionale, inteso ad assicurare la vivibilità dei luoghi preservandoli da fonti di inquinamento acustico: l'impianto normativo dunque assume ad indice quantitativo l'assetto urbanistico attuale, e lo integra con quello qualitativo della fruizione collettiva dei luoghi per il miglioramento delle condizioni di vita. La stessa L.r. 13/2001, all'art. 4, stabilisce che ogni Comune assicura il "coordinamento" tra la classificazione acustica e gli strumenti urbanistici, esigendo pertanto l'integrazione tra i due strumenti senza prescrivere una perfetta sovrapposizione (TAR Lombardia-Brescia, Sez. I, sentenza 15.11.2012).
Proprio perché la pianificazione acustica è rivolta a governare l’assetto del territorio sotto il distinto profilo della tutela ambientale e della salute umana, attraverso la più coerente ed opportuna localizzazione delle attività umane in relazione alla loro rumorosità, deve escludersi che essa abbia come scopo il mantenimento della situazione esistente, ma deve perseguire la riduzione dei rumori al fine di realizzare la piena tutela del riposo e della salute, la conservazione degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo e dell'ambiente esterno.
Da ciò consegue che la semplice preesistenza dell’attività industriale a quella residenziale abitativa non è motivo sufficiente per ritenere che le aree limitrofe debbano conformarsi ai rumori prodotti dalla fonderia e non viceversa.
Nel caso in questione, poi, risulta chiaramente dagli estratti dei piani urbanistici comunali depositati in giudizio che solo nel 1964 l’area della fonderia era sostanzialmente collocata fuori dall’area urbanizzata, mentre già dal piano del 1991 risulta un sostanziale inglobamento della fonderia nel tessuto cittadino. Si tratta quindi di un’urbanizzazione ormai consolidata, il cui sviluppo doveva essere contestato con l’impugnazione dei piani urbanistici e che non può essere rimesso in discussione in questa sede, nè può essere dimenticato o negletto dal Comune.
Il primo motivo aggiunto va quindi respinto.
3.2 Anche il secondo motivo aggiunto è infondato.
Come già precisato, la pianificazione acustica non si esaurisce in un'attività di programmazione dell'assetto territoriale in senso stretto, ma è rivolta a governare l’assetto del territorio sotto lo specifico profilo della tutela ambientale e della salute umana, attraverso la più coerente ed opportuna localizzazione delle attività umane in relazione alla loro rumorosità. Ne consegue che l’interpretazione teleologica della normativa in questione porta a valorizzare gli interessi protetti da tale disciplina, desumibili dall'art. 2, comma 1, lett. a), l. n. 447 del 1995, ossia la tutela del riposo e della salute, la conservazione degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo e dell'ambiente esterno (TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 09.11.2012 n. 2734).
Ne consegue che, a differenza di quello che richiede la ricorrente, stante la primazia del bene della salute, è pienamente legittima una pianificazione acustica che privilegi le esigenze di tutela della salute delle persone residenti in aree limitrofe ad un’area industriale piuttosto che privilegiare le esigenze produttive conformando le aree abitate a quelle industriali.
Nel caso in questione poi la fonderia gestita dalla ricorrente è soggetta ad autorizzazione integrata ambientale che la obbliga da anni a realizzare opere per mantenere i rumori all’interno della classe III.
L’AIA e` il provvedimento che autorizza l’esercizio di un impianto - rientrante tra quelli elencati all’allegato VIII della Parte Seconda al D.Lgs. n. 152/2006, - o di parte di esso - a determinate condizioni che devono garantire la conformità dell’impianto ai requisiti di cui al Titolo III-bis della medesima Parte Seconda del citato D.Lgs. n. 152/2006, e ha la prerogativa di assorbire in un unico atto le altre autorizzazioni ambientali settoriali cui sarebbe comunque sottoposto l’impianto. Essa, avendo per oggetto la compatibilità ambientale dell’attività economica, svolge la sostanziale funzione di sintesi di interessi tra loro confliggenti, quali la tutela della salute, dell’ambiente e la salvaguardia della libertà di iniziativa economica, con la conseguenza che le prescrizioni contenute in essa costituiscono elemento di valutazione probante in merito alla compatibilità acustica dell’impianto con l’area circostante e sulla compatibilità economica degli obblighi in essa contenuti con l’esercizio dell’attività d’impresa.
Deve quindi escludersi sia che la pianificazione acustica in oggetto abbia perseguito interessi diversi da quelli che la legge impone di perseguire, sia che non vi sia stata adeguata valutazione delle esigenze della produzione.
Ne consegue che il motivo è infondato.
3.3 Anche il terzo motivo di ricorso è infondato.
Le contestazioni in merito alle distanze tra le varie zone impingono nel merito delle scelte amministrative in quanto non individuano le norme tecniche violate nella definizione delle zone limitrofe.
A ciò si aggiunge che la supposta inidoneità delle distanze tra la fonte di rumore e le aree soggette al suo propagamento non comporta necessariamente un innalzamento della classe nella quale è collocata l’area della ricorrente, ben potendo, se fondata, condurre ad ulteriori limitazioni nei confronti della medesima, stante il fatto che lo scopo principale della pianificazione acustica è quello di garantire la salute e la salubrità dell’ambiente.
Il motivo va quindi respinto.
3.3 L’ultimo motivo, fondato sulla reiterazione dei vizi della deliberazione impugnata in via principale, è infondato in considerazione della reiezione del ricorso principale.
In definitiva qnche il ricorso per motivi aggiunti va respinto.
4. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Alberto Di Mario, Primo Referendario, Estensore
Fabrizio Fornataro, Primo Referendario
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/01/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)