Consiglio di Stato, sez. VI n. 2325 del 1 giugno 2016
Urbanistica.Articolo 34 del d.p.r. n. 380 del 2001

L’art. 34 del d.p.r. n. 380 del 2001 è applicabile soltanto nel caso in cui si è in presenza di opere realizzare in parziale difformità dal permesso di costruire.

 

N. 02325/2016REG.PROV.COLL.

N. 00269/2013 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 269 del 2013, proposto da:
Otello Rossi, rappresentato e difeso dall’avvocato Giulio Ragazzoni, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Piazzale Clodio, 18;

contro

Comune di Castel Gandolfo, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza in forma semplificata 6 luglio 2012, n. 6146, del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio.

 

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 marzo 2016 il Cons. Vincenzo Lopilato. Nessuno è comparso per le parti.

 

 

FATTO e DIRITTO

1.– Il Comune di Castel Gandolfo, con provvedimento 16 aprile 2012, n. 28, ha ordinato al sig. Rossi Otello, la demolizione di opere abusive realizzate in un’area sottoposta a vincolo idrogeologico e consistenti in un ampliamento al piano terra e al primo piano di un edificio risalente agli anni quaranta/cinquanta.

2.– Il sig. Rossi ha impugnato tale provvedimento innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, che, con sentenza 6 luglio 2012, n. 6146, ha rigettato il ricorso.

3.– Il ricorrente ha proposto appello, rilevando come il primo giudice non avrebbe esaminato la censura di violazione dell’art. 34 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), il quale dispone che non si può disporre la demolizione quando essa potrebbe arrecare pregiudizio alla parte eseguita in conformità.

In particolare, l’appellante deduce che in primo grado era stata depositata una perizia di parte che dimostrava come la demolizione ordinata dall’amministrazione comunale avrebbe recato un pregiudizio «per la stabilità della struttura principale».

3.1.– Il Comune, ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.

4.– La causa è stata decisa all’esito dell’udienza pubblica del 3 marzo 2016.

5.– L’appello non è fondato.

L’art. 34 del d.p.r. n. 380 del 2001 disciplina «gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire», prevedendo, al secondo comma, che «quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione».

La norma, evocata dall’appellante, è chiara nel condizionare l’ordine di demolizione alla condizione sopra indicata soltanto nel caso in cui si è in presenza di opere realizzare in parziale difformità dal permesso di costruire.

Nella fattispecie in esame, non ricorrono i presupposti applicativi previsti dalla suddetta normativa.

L’appellante, infatti, ha realizzato le opere contestate in assenza di titolo abilitativo e non già in parziale difformità da esso. La mera circostanza che esse si risolvano nell’ampliamento di un’opera preesistente non rende applicabile la norma in esame; la quale, infatti, presuppone che vengano in rilievo gli stessi lavori edilizi posti in essere a seguito del rilascio del titolo abilitato e in parziale difformità da esso, ma non anche due autonomi interventi edilizi di cui uno (pregresso) sorretto da permesso di costruire e l’altro (successivo) privo di esso.

6.– In mancanza di costituzione del Comune, non occorre pronunciarsi sulle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando, rigetta l’appello proposto con il ricorso indicato in epigrafe.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2016 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Ermanno de Francisco, Presidente

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Bernhard Lageder, Consigliere

Vincenzo Lopilato, Consigliere, Estensore

Francesco Mele, Consigliere

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/06/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)