Cass. Sez. III n. 11167 del 18 marzo 2024 (UP 14 dic 2023)
Pres. Ramacci Est. Aceto Ric. Parenti
Rifiuti.Individuazione del responsabile della illecita gestione 

Il divieto di utilizzare in sede dibattimentale le dichiarazioni spontanee della persona sottoposta ad indagine non concerne il caso in cui sussistano fatti storicamente rilevanti, condotte oggettivamente descrivibili - tenute dall'indagato alla presenza di agenti di polizia giudiziaria - le quali ben possono essere descritte dagli operanti in sede dibattimentale con conseguente utilizzazione in detta sede del risultato di tali indagini (fattispecie in cui una persona si era spontaneamente presentata e qualificata alla polizia giudiziaria come gestore della società ed aveva per tale ragione presenziato al sopralluogo)


RITENUTO IN FATTO

            1. I sigg.ri Fabio Parenti e Raquel Arias Mena ricorrono per l’annullamento della sentenza del 6 marzo 2023 del Tribunale di Milano che li ha dichiarati colpevoli del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006, e li ha condannati alla pena di seimila euro di ammenda ciascuno.
                1.1. Con il primo motivo deducono la violazione dell’art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006, sotto il profilo della erronea qualificazione del Parenti quale responsabile e gestore di fatto dell’ente, e la inutilizzabilità, ai sensi degli artt. 63, 191 e 195, comma 4, cod. proc. pen., della testimonianza dell’agente di polizia giudiziaria Laura Frisoli nella parte in cui riporta le dichiarazioni rese dal Parenti stesso il 5 luglio 2019 ai sensi dell’art. 351 cod. proc. pen., testimonianza dalla quale il Tribunale ha desunto la suddetta qualifica. In assenza di tale elemento di prova - affermano - residua il fatto che il ricorrente si trovava all’interno dei locali della cooperativa, circostanza quest’ultima di per sé inidonea a provare che questi esercitasse, di fatto, la gestione della cooperativa, della quale ben avrebbe potuto essere un lavoratore dipendente. Nè prova tale ruolo il rapporto di coniugio con la legale rappresentante della società, la ricorrente Arias Mena Raquel. Manca, dunque, in capo al Parenti la qualifica soggettiva di titolare di impresa o responsabile di ente che giustifica la reazione penale ad una condotta altrimenti punita con sanzione amministrativa. 
                1.2. Con il secondo motivo deducono la violazione dell’art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006, sotto il diverso e ulteriore profilo della insussistenza degli elementi costitutivi della attività di messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi di cui al codice CER 200110 (abbigliamento) in mancanza di prescritta autorizzazione, trattandosi - sostengono - di deposito temporaneo i cui limiti quantitativi non risultano mai superati, stando al testo stesso della motivazione del provvedimento impugnati. Nè nella documentazione acquisita in dibattimento, né nella sentenza si fa riferimento alcuno al superamento dei limiti della normativa di settore, né può dirsi integrata la violazione dei limiti temporali entro i quali il produttore è tenuto a recuperare o a smaltire i rifiuti.
                1.3. Con il terzo motivo deducono la inutilizzabilità, ai sensi degli artt. 63, 191 e 195, comma 4, cod. proc. pen., della testimonianza dell’agente di polizia giudiziaria Laura Frisoli nella parte in cui riporta le dichiarazioni rese dal Parenti  e dalla Arias Mena Raquel il 5 luglio 2019 ai sensi dell’art. 351 cod. proc. pen. e dalle quali, unico elemento di prova sul punto, il Tribunale ha desunto l’attività di messa in riserva dei rifiuti non pericolosi (indumenti usati) e il loro costo (0,13 centesimi per chilogrammo).
                1.4. Con il quarto motivo deducono la manifesta illogicità della motivazione sotto il profilo del travisamento delle prove circa alla ritenuta idoneità delle dichiarazioni rese dall’agente di polizia giudiziaria, Laura Frisoli, a integrare la prova della responsabilità dei ricorrenti per il reato, loro contestato, di messa in riserva di rifiuti speciali. In mancanza di sequestri o altri specifici interventi di polizia giudiziaria, non vi è prova, affermano, che nei sacchetti chiusi con un nodo e contenuti in cassonetti mai aperti vi fossero indumenti usati. Nè la presenza di cassonetti gialli può significare di per sé la presenza, al loro interno, di indumenti usati. Si tratta, affermano, di una mera congettura mancando persino la prova che contenessero alcunché (ché, anzi, la presenza dello scarrabile depone per il contrario).
Altro travisamento è quello relativo alle cose trasportate dai due autocarri della cooperativa i quali, alla data del sopralluogo, 5 luglio 2019, erano entrambi chiusi sicché il Tribunale non avrebbe mai potuto affermare, in assenza di altre prove (men che meno dichiarative), che in essi vi erano plurimi sacchetti contenenti indumenti in modo diffuso e senza alcuna selezione. 
Ulteriore travisamento riguarda il contenuto delle sommarie informazioni testimoniali rese da Carlo Cerbone il quale, affermano i ricorrenti, non ha mai riferito di aver trasportato diversi indumenti dalla sede della cooperativa alla società New Comindusa.
Altro travisamento riguarda l’iscrizione della cooperativa all’albo dei gestori ambientali relativa, secondo il Tribunale, a tipologie di rifiuti diversi dagli indumenti usati. In realtà, affermano i ricorrenti, i mezzi a disposizione della cooperativa erano espressamente autorizzati al trasporto della specifica tipologia di rifiuti trattati (CER200110) come emerge dalla autorizzazione prodotta in dibattimento e dalle stesse dichiarazioni della teste Laura Frisoli. 
Sulla attendibilità di quest’ultima, affermata dal Tribunale un virtù delle funzioni svolte e delle sue specifiche competenza, aggiungono che: a) la testimone non ha effettuato rilievi fotografici del capannone al cui interno, secondo lei, sarebbero stati stoccati indumenti vetusti e impolverati (come detto, mai fotografati); b) all’interno dell’area immobiliare vi era un capannone erroneamente ritenuto di pertinenza della cooperativa (in realtà, affermano i ricorrenti, era utilizzato dall’impresa individuale di tale Roberta Parenti); c) non è stato effettuato alcun sequestro degli indumenti usati, né ne è mai stata accertata la consistenza; d) il Tribunale non ha mai spiegato in cosa consistessero le specifiche competenze dell’agente di PG escussa.  
                1.5. Con il quinto motivo deducono la contraddittorietà tra la ritenuta ipotesi dell’abbandono di rifiuti e la messa in riserva degli stessi, incompatibile, quest’ultima, con l’abbandono.
                1.6. Con il sesto motivo deducono la violazione dell’art. 131-bis cod. pen. nella parte in cui è stata ritenuta non applicabile alla ricorrente Arias Mena Raquel la causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto.
                1.7. Con il settimo motivo lamentano la mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna in favore di Arias Mena Raquel e deducono, al riguardo, il malgoverno degli artt. 163, 164 e 175 cod. pen. nonché la manifesta illogicità della motivazione avendo la stessa beneficiato della sospensione condizionale della pena.


CONSIDERATO IN DIRITTO

            1. E’ fondato l’ultimo motivo; nel resto i ricorsi sono infondati.

            2. Gli odierni ricorrenti sono stati giudicati penalmente responsabili del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006, perché, agendo in concorso fra loro, il Parenti quale gestore di fatto, la Arias Mena Raquel quale legale rappresentante della cooperativa sociale «Aiuta a vivere», effettuavano un’attività di messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi (abbigliamento; codice CER 200110) in mancanza della prescritta autorizzazione. In particolare, dopo aver effettuato attività di raccolta di indumenti usati dai cassonetti da loro dislocati, anche in assenza di autorizzazione, in varie località, li stoccavano all’interno degli spazi dell’unità produttiva in uso alla società. Il fatto è contestato come accertato in Milano il 5 luglio 2019.  
                2.1. Il Tribunale ha motivato la condanna indicando le seguenti prove ed illustrandone il relativo contenuto:
                2.2. la testimonianza dell’agente di Polizia Municipale, Laura Frisoli, che, a seguito di segnalazione relativa ad una attività di recupero di abiti usati inseriti all’interno di cassonetti gialli situati in un’area recintata, il 5 luglio 2019 si era recata sul posto incontrando il Parenti che le si era presentata quale responsabile della cooperativa, legalmente rappresentata dalla moglie, giusta visura camerale allegata alla informativa di reato e indicata dal Tribunale a sostegno della relativa conclusione; 
                2.3. oltre alla descrizione dello stato dei luoghi (infra), la teste aveva riferito che: (i) il costo dei rifiuti era pari a 0,13 euro per chilogrammo; (ii) la Città Metropolitana di Milano non aveva autorizzato la messa in riserva dei rifiuti; (iii) gli indumenti, invece di essere destinati a scopi sociali, erano destinati al mercato napoletano previa igienizzazione e pulitura; (iv) la vetustà degli indumenti era stata desunta dalla polvere presente sugli indumenti e dal fatto che il magazzino era chiuso da diverso tempo; 
                2.4. la descrizione dello stato dei luoghi, effettuata dall’agente di PM, ma ricavabile anche dalle fotografie prodotte dalle quali, afferma il Tribunale, «può nitidamente notarsi la presenza, all'interno di due autocarri, di plurimi sacchetti contenenti in modo diffuso e privo di selezione indumenti (…) la presenza sull'area di cassonetti di colore giallo - notoriamente utilizzati per la raccolta di indumenti - dismessi e palesemente vetusti» (pag. 3); gli autocarri, annotava il Tribunale, sono intestati alla società e autorizzati al trasporto di rifiuti di cui al codice CER 200110;
                2.5. le sommarie informazioni testimoniali rese in sede di indagini preliminari da Antonio Cerbone, acquisite al fascicolo del dibattimento con il consenso delle parti, che aveva riferito che, occupandosi del trasporto di indumenti usati, alcuni giorni prima aveva trasportato diversi indumenti dalla sede della cooperativa alla «New Comindusa s.n.c.».
                2.6. Da queste informazioni probatorie il Tribunale ha tratto il convincimento della penale responsabilità degli imputati ulteriormente osservando che la cooperativa «Aiuta a vivere» non era iscritta all’albo dei gestori per la tipologia di rifiuti accantonati in stato di evidente abbandono.

            3. Tanto premesso, il primo motivo è infondato.
                3.1. Risulta evidente, dalla lettura della sentenza impugnata, che l’agente Laura Frisoli si era recata presso la sede della cooperativa nell’ambito dei compiti e delle attività ispettive spettanti in via amministrativa all’organo di appartenenza
                3.2. Viene, dunque, in rilievo l’attività ispettiva della polizia municipale il cui esercizio non postula l’esistenza di una notizia di reato, non costituisce attività di indagine preliminare e non si svolge attraverso atti tipici dell’indagine stessa.  Ciò nondimeno, nel corso di tali attività ispettive possono emergere “indizi di reato”, nel qual caso «gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale sono compiuti con l’osservanza delle disposizioni del codice [di procedura penale]» (art. 220 disp. att. cod. proc. pen.). 
                3.3. La Corte di cassazione, nella sua massima composizione (Sez. U, n. 45477 del 28/11/2000, dep. 2001, Raineri, Rv. 220291 - 01), ha spiegato che il significato dell'espressione "quando...emergano indizi di reato" - contenuta nell’art. 220 disp. att. cod. proc. pen. e tesa a fissare il momento a partire dal quale, nell'ipotesi di svolgimento di ispezioni o di attività di vigilanza, sorge l'obbligo di osservare le disposizioni del codice di procedura penale per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire ai fini dell'applicazione della legge penale - deve intendersi nel senso che presupposto dell'operatività della norma sia non l'insorgenza di una prova indiretta quale indicata dall'art.192 cod. proc. pen., bensì la sussistenza della mera possibilità di attribuire comunque rilevanza penale al fatto che emerge dall'inchiesta amministrativa e nel momento in cui emerge, a prescindere dalla circostanza che esso possa essere riferito ad una persona determinata. 
                3.4. È stato ulteriormente precisato che la violazione dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. non determina automaticamente l'inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti nell'ambito di attività ispettive o di vigilanza, ma è necessario che l'inutilizzabilità o la nullità dell'atto sia autonomamente prevista dalle norme del codice di rito a cui l'art. 220 disp. att. rimanda (Sez. 3, n. 6594 del 26/10/2016, Pelini, Rv. 269299 – 01; Sez. 3, n. 9977 del 21/11/2019, dep. 2020, Dichiara, Rv. 278423 – 01; Sez. 3, n. 54379 del 2018, cit.).
                3.5. Ne deriva, per esempio, che:
                3.6. il divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato o dell'indagato ed il connesso divieto di utilizzazione si applicano alla testimonianza resa da un ispettore del lavoro su quanto a lui riferito da persona nei cui confronti siano emersi, nel corso dell'attività ispettiva, anche semplici dati indicativi di un fatto apprezzabile come reato e le cui dichiarazioni, ciononostante, siano state assunte in violazione delle norme poste a garanzia del diritto di difesa (Sez. U, Raineri, cit.; nel senso che le dichiarazioni rese da persona nei cui confronti siano emersi, nel corso di attività ispettiva, anche semplici dati indicativi di un fatto apprezzabile come reato, sono inutilizzabili nel caso in cui esse siano state assunte in violazione delle norme poste dal codice di rito a garanzia del diritto di difesa, Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015, Calabrese, Rv. 262010 – 01; Sez. 5, n. 43542 del 23/09/2004, Morrillo, Rv. 230065 – 01, ha ulteriormente precisato che l’inutilizzabilità è assoluta e vale anche in caso di giudizio abbreviato);
                3.7. se le dichiarazioni spontanee dell'indagato nel luogo e nell'immediatezza del fatto sono sempre utilizzabili ai sensi del comma 7 dell’art. 350 cod. proc. pen., di quelle rese su richiesta o sollecitazione degli accertatori/verificatori è vietata qualunque utilizzazione, in base ai commi 5 e 6 della medesima disposizione (Sez. 3, n. 8604 del 05/11/2020, dep. 2021, Celeste, Rv. 280905 – 01);
                3.8. le dichiarazioni etero-accusatorie rese alla Guardia di Finanza dalla persona soggetta all'accertamento amministrativo senza l'osservanza degli artt. 63 e 64 cod. proc. pen. sono utilizzabili nel processo penale se, al momento in cui erano state rese, non risultava ancora accertato il superamento della soglia di punibilità del reato tributario (Sez. 3, n. 31233 del 04/06/2019, Di Vico, Rv. 276679 – 01).
                3.9. Orbene, escluso che il Tribunale abbia utilizzato il verbale delle sommarie informazioni rese dal Parenti, verbale inutilmente allegato al ricorso del quale la Corte di cassazione non può prendere cognizione, è certo che, essendo emersi solo successivamente elementi di reato, le sue dichiarazioni non avrebbero potuto essere utilizzate contro il ricorrente stesse, nemmeno se veicolate nel processo attraverso la testimonianza dell’agente di PM.
                3.10. Nel caso di specie, però, oggetto di testimonianza non è la dichiarazione dell’imputato di essere il gestore di fatto della cooperativa (dichiarazione nemmeno sollecitata) bensì la circostanza che costui si era spontaneamente presentato e qualificato come gestore della società ed aveva per tale ragione presenziato al sopralluogo (e legittimato la sua presenza). Non è possibile al riguardo scindere i due momenti, quello comunicativo e quello non comunicativo, perché la presenza al sopralluogo si spiega con la qualifica con cui il ricorrente si era spontaneamente presentato agli agenti accompagnandoli nel corso dell’attività ispettiva. 
                3.11. Trova dunque applicazione il principio costantemente affermato da questa Corte secondo il quale il divieto di utilizzare in sede dibattimentale le dichiarazioni spontanee della persona sottoposta ad indagine non concerne il caso in cui sussistano fatti storicamente rilevanti, condotte oggettivamente descrivibili - tenute dall'indagato alla presenza di agenti di polizia giudiziaria - le quali ben possono essere descritte dagli operanti in sede dibattimentale con conseguente utilizzazione in detta sede del risultato di tali indagini (Sez. 5, n. 7127 del 01/12/2011, dep. 2012, Aracri, Rv. 251947 - 01; Sez. 4, n. 33914 del 28/06/2023, Parrino, non mass.; Sez. 1, n. 31558 del 19/05/2023, Caramia, non mass.; Sez. 4, n. 33325 del 10/03/2015, Biosa, non mass.; Sez. 1, n. 15861 del 09/12/2014, dep. 2015, Morrone, non mass.).

            4. Il secondo motivo è anch’esso infondato.
                4.1. La prospettata alternativa decisoria (deposito temporaneo, piuttosto che messa in riserva) postula l’assolvimento di oneri probatori ben precisi posti a carico di chi invoca l’applicazione di norme che, in materia di rifiuti, derogano al normale regime autorizzatorio. 
                4.2. L’onere della prova relativa alla sussistenza delle condizioni di liceità della gestione dei rifiuti ricade su colui che ne invoca l’applicazione, secondo un principio generale già applicato da questa Corte in tema di attività di raggruppamento ed incenerimento di residui vegetali previste dall'art. 182, comma sesto bis, primo e secondo periodo, d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Sez. 3, n. 5504 del 12/01/2016, Lazzarini, Rv. 265839), di deposito temporaneo di rifiuti (Sez. 3, n. 35494 del 10/05/2016, Di Stefano, Rv. 267636 - 01; Sez. 3, n. 29084 del 14/05/2015, Favazzo, Rv. 264121), di terre e rocce da scavo (Sez. 3, n. 16078 del 10/03/2015, Fortunato, Rv. 263336), di interramento in sito della posidonia e delle meduse spiaggiate presenti sulla battigia per via di mareggiate o di altre cause naturali (Sez. 3, n. 3943 del 17/12/2014, Aloisio, Rv. 262159), di qualificazione come sottoprodotto di sostanze e materiali (Sez. 3, n. 3202 del 02/10/2014, Giaccari, Rv. 262129; Sez. 3, n. 41836 del 30/09/2008, Castellano, Rv. 241504), di deroga al regime autorizzatorio ordinario per gli impianti di smaltimento e di recupero, prevista dall'art. 258 comma 15 del D.Lgs. 152 del 2006 relativamente agli impianti mobili che eseguono la sola riduzione volumetrica e la separazione delle frazioni estranee (Sez. 3, n. 6107 del 17/01/2014, Minghini, Rv. 258860), di riutilizzo di materiali provenienti da demolizioni stradali (Sez. 3, n. 35138 del 18/06/2009, Bastone, Rv. 244784).
                4.3. Tanto più che nel caso di specie: a) la cooperativa non era autorizzata alla gestione dei rifiuti in questione; b) non ne risulta essere produttrice; c) gli stessi rifiuti, anzi, venivano trasportati presso altra ditta.

            5. Le considerazioni che precedono rendono superflue le doglianze oggetto del terzo e del quinto motivo poiché, a prescindere dalla rilevanza e decisività dell’informazione probatoria relativa al costo per chilo dei rifiuti, la natura illecita della loro gestione prescinde dal dedotto fine di lucro che, diversamente da quanto postula la difesa, in alcun modo qualifica la operazione di messa in riserva dei rifiuti. Operazione per la quale, costituendo trattamento ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. s) e t), d.lgs. n. 152 del 2006, e dell’allegato C alla relativa parte IV, lett. R13, necessitava una specifica autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 (art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006). 

            6. Il quarto motivo è inammissibilmente articolato attraverso il richiamo al contenuto di prove delle quali viene dedotto il travisamento in modo del tutto irrituale. 
                6.1. Il travisamento è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; il relativo vizio ha natura decisiva solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499). Il travisamento consiste in un errore percettivo (e non valutativo) della prova tale da minare alle fondamenta il ragionamento del giudice ed il sillogismo che ad esso presiede. In particolare, consiste nell’affermare come esistenti fatti certamente non esistenti ovvero come inesistenti fatti certamente esistenti. Il travisamento rende la motivazione insanabilmente contraddittoria con le premesse fattuali del ragionamento così come illustrate nel provvedimento impugnato, una diversità tale da non reggere all’urto del contro-giudizio logico sulla tenuta del sillogismo. Il vizio è perciò decisivo quando la frattura logica tra la premessa fattuale del ragionamento e la conclusione che ne viene tratta è irreparabile. Come ben spiegato da Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, n.m. sul punto, il travisamento della prova sussiste quando emerge che la sua lettura sia affetta da errore "revocatorio", per omissione, invenzione o falsificazione. In questo caso, difatti, la difformità cade sul significante (sul documento) e non sul significato (sul documentato). 
                6.2. Il travisamento non costituisce il mezzo per valutare nel merito la prova, bensì lo strumento per saggiare la tenuta della motivazione alla luce della sua coerenza logica con i fatti sulla base dei quali si fonda il ragionamento (nel senso che il vizio di "contraddittorietà processuale” - o "travisamento della prova” - vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova, cfr., Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370 - 01).
                6.3. Inoltre, quando viene dedotto il travisamento della prova è onere del ricorrente, in virtù del principio di “autosufficienza del ricorso”, suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti medesimi (ovviamente nei limiti di quanto era già stato dedotto in sede di appello), dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, a meno che il "fumus" del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (Sez. 2, n. 20677 dell’11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. F. n. 37368 del 13/09/2007, Torino, Rv. 237302). Non è sufficiente riportare meri stralci di singoli brani di prove dichiarative, estrapolati dal complessivo contenuto dell'atto processuale al fine di trarre rafforzamento dall'indebita frantumazione dei contenuti probatori, o, invece, procedere ad allegare in blocco ed indistintamente le trascrizioni degli atti processuali, postulandone la integrale lettura da parte della Suprema Corte (Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, Savasta, Rv. 263601; Sez. 3, n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 260994, secondo cui la condizione della specifica indicazione degli "altri atti del processo", con riferimento ai quali, l'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., configura il vizio di motivazione denunciabile in sede di legittimità, può essere soddisfatta nei modi più diversi (quali, ad esempio, l'integrale riproduzione dell'atto nel testo del ricorso, l'allegazione in copia, l'individuazione precisa dell'atto nel fascicolo processuale di merito), purché detti modi siano comunque tali da non costringere la Corte di cassazione ad una lettura totale degli atti, dandosi luogo altrimenti ad una causa di inammissibilità del ricorso, in base al combinato disposto degli artt. 581, comma primo, lett. c), e 591 cod. proc. pen.). 
                6.4. E’ necessario, pertanto: a) identificare l'atto processuale omesso o travisato; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 249035).
                6.5. Orbene, sul piano formale, è sufficiente evidenziare che i ricorrenti non hanno allegato né le dichiarazioni testimoniali della Frisoli (pure ampiamente richiamate dal Tribunale a fondamento della decisione), né le fotografie riproducenti gli autocarri e lo stato dei luoghi (delle quali pure si deduce il travisamento), rendendo impossibile lo scrutinio del vizio eccepito. 
                6.6. Sotto diverso profilo l’errore dedotto non è nemmeno di tipo percettivo ma di tipo valutativo; ciò che di fatto viene censurato è il malgoverno logico della prova, non la sua errata percezione. Il mancato sequestro dei sacchetti, per esempio, non è argomento spendibile sotto il profilo del “travisamento della prova” riguardando, piuttosto, la valutazione della testimonianza resa in ordine al loro contenuto (indumenti usati), non la dispercezione di tale testimonianza. Peraltro, diversamente da quanto affermano i ricorrenti, il Tribunale non ha mai negato che i due autocarri fossero autorizzati al trasporto di rifiuti codice CER 200110, avendo invece affermato che la cooperativa non era autorizzata al loro smaltimento. 
                6.7. Appare, dunque, chiaro che attraverso la deduzione del travisamento i ricorrenti propongono un’interlocuzione diretta con la Suprema Corte in ordine al contenuto delle prove già ampiamente scrutinate in sede di merito, sollecitandone l’esame e proponendole quale criterio di valutazione della illogicità manifesta della motivazione; in questo modo si invita la Corte di cassazione a sovrapporre la propria valutazione a quella del Tribunale laddove, come detto, ciò non è consentito, nemmeno quando venga eccepito il travisamento della prova (§ 6.2). 
 
            7. Il sesto motivo è inammissibile, non potendo la Corte di cassazione essere investita, per la prima volta, della richiesta di applicazione della causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto che comporta specifici accertamenti di fatto non sollecitati in sede di merito. Nè risulta ictu oculi evidente, dalla lettura della motivazione, la esiguità del danno e del pericolo conseguente alla condotta incriminata.

            8. E’ fondato l’ultimo motivo.
                8.1. Secondo l’insegnamento della Corte di cassazione, il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale è diverso da quello della sospensione condizionale della pena perché, mentre quest'ultima ha l'obiettivo di sottrarre alla punizione il colpevole che presenti possibilità di ravvedimento e di costituire, attraverso la possibilità di revoca, un'efficace remora ad ulteriori violazioni della legge penale, il primo persegue lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l'eliminazione della pubblicità quale particolare conseguenza negativa del reato, sicché non è contraddittorio il diniego di uno dei due benefici e la concessione dell’altro (così, da ultimo, Sez. 6, n. 34489 del 14/06/2012, Del Gatto, Rv. 253484; Sez. 4, n. 34380 del 14/07/2011, Allegra, Rv. 251509; Sez. 1, n. 45756 del 14/11/2007, Della Corte, Rv. 238137; si veda, altresì, Sez. 2, n. 16366 del 28/03/2019, Iannaccone, Rv. 275813 - 01 secondo cui il beneficio della non menzione della condanna di cui all'art. 175 cod. pen. è fondato sul principio dell'"emenda" e tende a favorire il processo di recupero morale e sociale del condannato, sicché la sua concessione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è necessariamente conseguenziale a quella della sospensione condizionale della pena, fermo restando l'obbligo del giudice di indicare le ragioni della mancata concessione sulla base degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.).
                8.2. E’ stato però precisato (e deve essere in questa sede ribadito) che, pur nella diversità dei presupposti, la sentenza con cui venga concesso uno solo tra i benefici della sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna deve indicare le ragioni per le quali gli elementi valutati in senso favorevole per la concessione dell'uno non siano meritevoli di fondare la concessione dell'altro oppure indicare altri elementi di segno contrario alla concessione del beneficio negato (Sez. 4, n. 32963 del 04/06/2021, Fusari, Rv. 281787 - 01).
                8.3. Nel caso di specie, il Tribunale, a fronte delle positive ragioni di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena (l’incensuratezza dell’imputata, l’episodica manifestazione di delinquenzialità rappresentata dal fatto a lei ascritto), ha rigettato la richiesta del beneficio della non menzione della condanna in base ad imperscrutabili «esigenze di tutela della collettività» che non lasciano trasparire le concrete ragioni del diniego.  
                8.4. La sentenza deve dunque essere annullata relativamente alla posizione della Arias Mena Raquel, limitamente alla omessa concessione del beneficio della non menzione, beneficio che ben può essere direttamente concesso dalla Corte di cassazione alla luce delle medesime ragioni che militano a favore della concessione della sospensione della pena, ragioni in alcun modo messe in discussione dal generico richiamo alle “esigenze di tutela della collettività.
                8.5. I ricorsi devono essere rigettati nel resto con conseguente irrevocabilità della affermazione della loro penale responsabilità

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Arias Mena Raquel limitatamente al beneficio della non menzione della condanna, beneficio che concede. Rigetta nel resto il ricorso di Arias Mena Raquel.
Rigetta il ricorso di Parenti Fabio che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14/12/2023.