Cass. Sez. III n. 16313 del 17 aprile 2009 (Ud. 25 feb. 2009)
Pres. Lupo Est. Teresi Ric. DE Pra
Sostanze pericolose. Prevenzione incendi
Con la decisione in esame, la Corte si sofferma per la prima volta sulla disciplina in tema di prevenzione incendi successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (cosiddetto T.U. sicurezza), affermando che sussiste continuità normativa tra la fattispecie prevista dall’art. 37 dell’abrogato d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 e quella oggi contemplata dall’art. 16 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, richiamato dall’art. 46 del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto per entrambe opera la previsione, in tema di lavorazioni pericolose, che ritiene sufficiente per l’assoggettamento a controllo dei Vigili del Fuoco che nell’azienda o lavorazione si detengano o si impieghino prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti.
Riteneva il Tribunale che l’azienda rappresentata da De Pra rientrasse tra le aziende tenute a sottoporre a visita di collaudo l’impianto de quo ai sensi degli art. 36 e 37 del d.P.R. n. 547/1955 e della tabella A allegata al decreto presidenziale n. 689/1959.
Proponeva ricorso per cassazione l’indagato denunciando violazione di legge sulla ritenuta configurabilità del reato.
Le tabelle A e B del d.P.R. n. 689/1959 elencano tipologie di attività imprenditoriali tra cui non è compresa quella edile svolta dalla società Green Point, sicché l’apertura di un distributore di carburanti all’interno dell’azienda era un fatto non previsto dalla legge come reato.
Chiedeva l’annullamento della sentenza.
Avendo il difensore del ricorrente, avv. Federico Scanferlato, depositato in data 6 febbraio 2009 dichiarazione di rinuncia al mandato conferitogli, ai sensi dell’art. 107 c.p.p., va, anzitutto, osservato che “nel giudizio di cassazione, la rinuncia al mandato da parte del difensore dl fiducia, al quale sia già stato tempestivamente notificato l’avviso di udienza, non ha effetto immediato già in riferimento a tale udienza, che — quindi essere ritualmente celebrata, essendo il difensore di fiducia rinunciante ancora onerato della difesa dell’imputato fino alla eventuale nomina di un difensore di ufficio” [Cassazione Sezione III n. 22050/2006, RV. 234698].
La nomina di un difensore di ufficio non poteva avvenire tempestivamente in vista dell’odierna udienza che non era possibile differire a pena di prescrizione del reato (che si sarebbe verificata il 1° marzo 2009).
Va, infatti, osservato che, in materia processuale la sospensione dei termini riguarda solo i termini perentori, quelli, cioè, entro i quali devono compiersi, a pena di decadenza, determinati atti, e non si applica, pertanto, né ai termini ordinatori, né a quelli dilatori, sicché la sospensione è inapplicabile al termine previsto per l’avviso al difensore del giorno fissato per l’udienza di discussione del ricorso per Cassazione.
Ne consegue che non può produrre alcun effetto, ai fini del rinvio del processo, la rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia cui sia stato notificato l’avviso d’udienza perché la rinuncia farebbe indebitamente maturare prescrizioni ravvicinate al momento dell’udienza.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato con le conseguenze di legge.
In materia di prevenzione incendi erano assoggettate al rilascio del certificato di prevenzione incendi, in difetto del quale era configurabile il reato previsto dagli artt. 36 e 37 del d.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, le aziende e le lavorazioni indicate nelle tabelle A e B approvate con il d.P.R. 26 maggio 1959 n. 689 [Determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai tini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando dei vigili del fuoco].
Con l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 81/2008 il sopraindicato decreto è stato abrogato ma la fattispecie criminosa è oggi prevista dall’art. 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, richiamato dall’art. 46 [Prevenzione incendi] del d.lgs. n. 81/2008, per ribadire la sua perdurante vigenza anche a seguito dell’abrogazione del decreto n. 547/1955.
Sussiste, quindi continuità normativa tra la fattispecie criminosa abrogata e quella inserita nel vigente decreto n. 139 stante che per entrambe opera la disposizione, in tema di lavorazioni pericolose, che ritiene sufficiente per l’assoggettamento al controllo dei vigili del fuoco che nell’azienda o lavorazione si detengano o si impieghino prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti.
Pertanto, in applicazione di tale assetto normativo, correttamente è stata affermata la configurabilità del reato de qua rientrando l’azienda [di cui l’imputato era legale rappresentante e nel cui ambito era stato istallato un impianto di distribuzione carburanti a uso privato costituito da una colonnina e da un serbatoio metallico della capacità di circa 5.650 litri, contenente circa 1.000 litri di gasolio per autotrazione] tra quelle assoggettate, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei vigili del fuoco ai sensi del d.P.R. n. 689/1959, che include al n. 11 della tabella A “depositi, magazzini e rivendite di benzina, petrolio, oli minerali e altri prodotti idrocarburanti infiammabili o combustibili, per quantità superiori a 500 kg”.
E’, quindi, irrilevante, ai fini della configurabilità del reato, la tipologia dell’attività [edile, nella specie] svolta dall’impresa il cui legale rappresentante è tenuto al rispetto della normativa sulla prevenzione incendi in relazione alla detenzione di prodotti infiammabili.
Grava sul ricorrente l’onere delle spese del procedimento.