Cass. Sez. III n. 25805 del 22 giugno 2016 (Ud 3 mar 2016)
Pres. Amoresano Est. Andronio Ric. Toni
Caccia e animali. Detenzione in condizioni incompatibili con la natura dell'animale

L'art. 727, secondo comma, cod. pen. punisce la condotta di chi detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze, avuto riguardo, per le specie più note (quali, ad esempio, gli animali domestici), al patrimonio di comune esperienza e conoscenza e, per le altre, alle acquisizioni delle scienze naturali. La disposizione non si riferisce a situazioni contingenti che provochino un temporaneo disagio dell'animale, in considerazione della sua formulazione letterale, che fa riferimento al duplice requisito delle condizioni di detenzione dell'animale e della produzione di gravi sofferenze (fattispecie relativa alla detenzione, in un circo, di due elefanti legati con corte catene che ne impedivano i più elementari movimenti).

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