OBBLIGHI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA QUANDO EFFETTUA UN SERVIZIO DELEGATO IN MATERIA AMBIENTALE

di Rosa Bertuzzi

CASS. PENALE , SEZ. III, Udienza del 14 dicembre 2012, n. 48641

Quando una forza di Polizia Giudiziaria esegue una mera attività di descrizione dello stato dei luoghi corredata da rilievi fotografici, e non già un’ispezione, nessuna applicabilità dell’art. 364 c.p.p. ( “ Nomina e assistenza del difensore “ ) con i correlativi obblighi di avviso imposti alla Polizia giudiziaria operante, con conseguente legittimità degli atti posti in essere.

 

Con la sentenza di cui sopra si vuole solo affrontare la parte di interesse della Polizia Giudiziaria, ovverosia gli obblighi di avvisare o meno il difensore quando si tratta di atti delegati dal Pubblico Ministero . Nei casi previsti dall’art. 364 c.p.p. il Pubblico Ministero, o persona da lui delegata, quando deve procedere ad interrogatorio, o a ispezione, o confronto, ha l’obbligo di avvisare la persona sottoposta alle indagini che deve presentarsi assistita da un difensore e , qualora ne sia priva, viene avvisata che verrà assistita da un difensore d’ufficio . A difensore deve essere dato avviso almeno 24 ore prima del compimento degli atti di cui sopra.

Ma, nell’ipotesi in cui la Polizia Giudiziaria delegata proceda alla sola attività di descrizione dello stato dei luoghi, corredata da verbale di sopralluogo e rilievo fotografico, non sussiste l’obbligo della presenza obbligatoria del difensore .

 

MOTIVI DELLA DECISIONE DELLA SUPREMA CORTE

 

Con sentenza del 21 gennaio 2011 la Corte d’Appello di l’Aquila si trovava a decidere circa il contenuto di una sentenza del Tribunale di Pescara, e l’oggetto riguardava il D.P.R. 380 del 2001, D.L.vo 490 del 1999 , allo scopo di vedere annullato un verbale di sopralluogo presentato da una Forza di Polizia Giudiziaria in attività delegata dal Pubblico Ministero.

Si riporta uno stralcio della Sentenza : “Quanto al primo motivo, risulta dalla sentenza di primo grado che il teste del Corpo Forestale dello Stato ebbe, in una prima data, semplicemente a notare una mattina l’avvenuta realizzazione di un tracciato e, in seconda data ad eseguire un sopralluogo delegato. Dalla lettura degli atti contenuti nel fascicolo, consentita in ragione della natura processuale dell’eccezione, risulta in particolare che , in effetti, in tale ultima data egli ebbe a svolgere un “ sopralluogo delegato “ e, in tale occasione, anche a scattare fotografie dello stato dei luoghi. Conseguentemente, poiché nella specie venne effettuata, su delega del Pubblico Ministero, un’attività di mera descrizione dello stato dei luoghi corredata da rilievi fotografici, e non già un’ispezione, nessuna applicabilità dell’art. 364 c.p.p. con i correlativi obblighi di avviso, si imponeva ( cfr., Sez. III, n. 795 del 05.11.2010, Rv. 249115 ), con conseguente legittimità degli atti posti in essere, in tal modo potendo la evidente mancanza di motivazione del giudice d’appello sul punto venire supplita da questa Corte ; infatti, il vizio di motivazione denunciabile nel giudizio di legittimità è solo quello attinente alle questioni di fatto e non anche di diritto, giacchè ove queste ultime , anche se in maniera immotivata o contradditoriamente od illogicamente motivata, siano comunque esattamente risolte, non può sussistere ragione alcuna di doglianza ( Sez. Unite, n. 155 del 29.09.2011 ) . In ogni caso, quand’anche si opinasse diversamente, va ricordato che la violazione dell’obbligo di avvertire l’indagato che ha possibilità di farsi assistere dal difensore per il compimento di alcuni atti d’indagine determina unicamente una nullità a regime, così detto, intermedio di ordine generale che, essendo pertinente alla fase delle indagini preliminari – ed essendosi , dunque, verificata necessariamente prima del dibattimento – deve essere eccepita non oltre il giudizio di primo grado …. “

 

I corretti rapporti tra difensore e Polizia Giudiziaria nella disciplina dell’onere probatorio nel processo penale

 

L’aspetto più importante e più concreto che riguarda i corretti rapporti tra difensore e Polizia Giudiziaria è, senza dubbio, la parte del codice di procedura penale che tratta gli obblighi e i compiti della P.G. riferiti al rispetto delle prescrizioni “ a cautela” dell’indagato.

Gli avvisi di informazione di difesa, cioè la possibilità, da parte dell’indagato, di farsi assistere dal difensore durante l’espletamento di determinati atti, la possibilità da parte dell’indagato di farsi assistere da persona di fiducia, la possibilità di far intervenire un difensore e poi, l’obbligo/necessità della presenza del difensore per il compimento di determinati atti espletati dalla P.G.

Così, anche per quanto concerne la partecipazione o l’assistenza del difensore al compimento di talune attività della P.G. è soggetta a regolamentazione circa le facoltà o le possibilità di azione della difesa che tempestivamente interviene.

 

Codice di Procedura Penale – Art. 364 -

Nel caso di specie l’art. 364 c.p.p. recita testualmente : 1. Il pubblico ministero, se deve procedere a interrogatorio, ovvero a ispezione o confronto cui deve partecipare la persona sottoposta alle indagini, la invita a presentarsi a norma dell'articolo 375.

2. La persona sottoposta alle indagini priva del difensore è altresì avvisata che è assistita da un difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia.

3. Al difensore di ufficio o a quello di fiducia in precedenza nominato è dato avviso almeno ventiquattro ore prima del compimento degli atti indicati nel comma 1 e delle ispezioni a cui non deve partecipare la persona sottoposta alle indagini.

4. Il difensore ha in ogni caso diritto di assistere agli atti indicati nei commi 1 e 3, fermo quanto previsto dall'articolo 245.

5. Nei casi di assoluta urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che il ritardo possa pregiudicare la ricerca o l'assicurazione delle fonti di prova, il pubblico ministero può procedere a interrogatorio, a ispezione o a confronto anche prima del termine fissato dandone avviso al difensore senza ritardo e comunque tempestivamente. L'avviso può essere omesso quando il pubblico ministero procede a ispezione e vi è fondato motivo di ritenere che le tracce o gli altri effetti materiali del reato possano essere alterati. E' fatta salva, in ogni caso, la facoltà del difensore d'intervenire.

6. Quando procede nei modi previsti dal comma 5, il pubblico ministero deve specificamente indicare, a pena di nullità, i motivi della deroga e le modalità dell'avviso.

7. E' vietato a coloro che intervengono agli atti di fare segni di approvazione o disapprovazione. Quando assiste al compimento degli atti, il difensore può presentare al pubblico ministero richieste, osservazioni e riserve delle quali è fatta menzione nel verbale .

 

 

PRESENZA DEL DIFENSORE (obbligatoria o facoltativa)

Art. 350 c.p.p. Sommarie inf. dell’indagato obbligatoria 3° comma o facoltativa 6° comma

Art. 352 c.p.p. Perquisizioni facoltativa

Art. 354 c.p.p. Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro facoltativa

Art. 356 c.p.p. assistenza del difensore

Art. 360 c.p.p. Accertamenti tecnici non ripetibili facoltativa ( avviso del giorno, dell’ora e del luogo fissati per il conferimento dell’incarico…)

 

Art. 364 c.p.p.( Nomina e assistenza del difensore) Interrogatorio, ispezione, confronto obbligatoria

Art. 391 c.p.p. Ud. convalida arresto e fermo obbligatoria

Art. 401 c.p.p. Incidente probatorio obbligatoria

Art. 441 450 – Giudizio abbreviato e direttissimo obbligatoria

Art. 420 c.p.p. “ud. preliminare” costituz. Parti obbligatoria

Art. 370 comma 1 c.p.p Atti diretti e atti delegati ( aggiunto) obbligatoria

 

ATTI URGENTI: ATTIVITA’ DEL PUBBLICO MINISTERO E DEL DIFENSORE

 

Rientrano nelle principali iniziative del Pubblico Ministero gli atti assunti nella urgenza per la ricerca dei mezzi della prova. Le attività d’indagine sono normalmente coperte dal segreto ( art. 329 c.p.p. ) : ciò comporta che la persona sottoposta alle indagini può non essere a conoscenza del procedimento a suo carico. Solo quando l’Autorità Giudiziaria deve compiere un atto al quale il difensore dell’indagato ha diritto di assistere ( c.d. atti garantiti), il PM dovrà inviargli un’informazione di garanzia, contenente l’indicazione sommaria dell’addebito provvisorio . Sono atti garantiti : interrogatorio, ispezione e confronto.

In questo ambito va ricordato lo svolgimento di atti di ispezione ex art. 244 c.p.p., atto diverso rispetto a quello affrontato dalla Suprema Corte riportato in epigrafe. In questo caso vi è comunque la partecipazione dell’indagato ed è previsto in ogni caso l’avviso al difensore dell’indagato almeno 24 ore prima del compimento dell’ispezione ( fatta salva l’omissione per assoluta urgenza al fine di non disperdere le tracce di reato ex art. 244 comma 5 c.p.p. ) . Si ricorda che l’avviso può essere fatto anche a mezzo fax ex art. 354 c.p.p.