IN TEMA DI MALTRATTAMENTO DI ANIMALI Dott.Claudio Biglia Veterinario Dirigente ASL3 TORINO e Dott.ssa Marisa Vassallo Magistrato  presso  la  Corte  d'Appello  di TORINO IN TEMA DI MALTRATTAMENTO DI ANIMALI

 Con  sentenza  19.02.99  la  Corte  di  Appello  di  TORINO   ha confermato  la condanna inflitta in  primo  grado  ad  alcuni allevatori  valdostani resisi responsabili di truffa  in danno  della Regione, per avere somministrato a bovini sani  sostanze idonee  a "positivizzarli” alle prove diagnostiche della tubercolosi e della  brucellosi, allo scopo di lucrare l'indennizzo  previsto dalla normativa regionale per le ipotesi di macellazione coatta di capi di bestiame infetti.

                             

Come  insegna  la bibliografia  corrente,  l'alterazione  delle prove diagnostiche può essere ottenuta sia con sostanze  prive di effetti farmacologici (essenza di trementina, petrolio), sia con   prodotti   farmaceutici  regolarmente  in   commercio e normalmente  impiegati  come  antinfiammatori, l'inoculazione  dei quali deve avvenire esclusivamente in  sede intramuscolare profonda,  e non già  per via intradermica.

In entrambi i casi (di inoculazione di sostanza estranea  priva di  effetti farmacologici, ovvero di inoculazione impropria  di farmaci)  si  determinano nell'animale  reazioni dolorose ed altre reazioni  locali che vanno dall'edema fino  alla  necrosi senza considerare possibili sofferenze a carico di  particolari organi quali fegato e rene.

 

Gli ulteriori accertamenti sanitari necessari a risolvere casi di  sospetta reazione aspecifica alla  prova  diagnostica sono fonte, poi, di sofferenza, relativa al semplice contenimento dell’animale,   agli esiti di inoculazioni o di  prelievi ematici.

Infine,   la   conseguenza  inevitabile   della    fraudolenta somministrazione è sempre l'anticipata uccisione dell'animale:  ciò  sia  nel caso in  cui la frode sfugga al  primo controllo sanitario, effettuato nel corso della visita in stalla,  atteso che    la macellazione   coatta   consegue    necessariamente  all'accertata "positività” alla malattia, sia nel caso in cui, emergendo   sospetti   della   frode,   si   renda necessaria l'esecuzione  di  esami più approfonditi tra cui quello autoptico,  al fine di acquisire prove attendibili circa l'esistenza o  meno  della malattia.

Alcuni degli imputati del processo in esame,  per  neutralizzarare le prove diagnostiche, si erano avvalsi di farmaci reperiti sul mercato  (BucK  19); in altri casi è dubbia  la  natura  della sostanza   inoculata,  così  come  del  tutto  sconosciute  le modalità di somministrazione.

In  ogni  caso,  un  approfondimento  di  tali  circostanze   ­  incidenti,  come  visto, sull'aspetto  sofferenza  animale   ­ avrebbe potuto avvenire soltanto attraverso la regressione del processo  alla sua fase iniziale, per  una eventuale  estensione  dell'azione penale anche al reato di maltrattamento di  animali  previsto dall'art.727 c.p., essendo comunque  certa,  in tutti  i  casi  considerati, sia la   sofferenza dell'animale,   nella  sua  duplice   forma  sopra  considerata,  sia   la   ingiustificata uccisione   di  esso,   quale  conseguenza  della  condotta   di fraudolenta somministrazione.

Tale  regressione,  astrattamente  possibile,  è  stata  nella  specie inibita dalla intervenuta prescrizione del reato.

Trattasi, infatti, di illecito contravvenzionale punito con  la sola  ammenda,  per il quale l'art.157 c.1 n.6  c.p. prevede  il termine di prescrizione di due anni.

Lo scopo di questa breve nota è  pertanto quello di  stimolare, per i casi analoghi a quello sopra descritto, la riflessione  e l'impegno   degli  operatori  coinvolti  nella prevenzione   e repressione  dei comportamenti umani inutilmente produttivi  di sofferenza   psicofisica,   se   non   anche  lesivi della   dignità dell'animale.

Fra  le varie condotte di reato previste dall'art.727 c.p. quella degli allevatori del caso in esame potrebbe configurarsi come "incrudelimento verso animali senza necessità'".

In astratto  sarebbe ipotizzabile una  rilevanza  della  sola sequenza antecedente  alla   morte,    costituita   dalla somministrazione  della sostanza idonea ­ per sua natura o  per le  modalità della  somministrazione  stessa  ­  a cagionare dolore.

Il reato andrebbe escluso qualora si dovesse ritenere che,  pur sussistendo  nella specie  l'elemento  della  non   necessità dell'incrudelimento (il che è evidente, visto che la condotta è stata motivata esclusivamente da intenti  speculativi),  la semplice sofferenza derivante dalla somministrazione  come sopra praticata sul corpo dell'animale, e dagli accertamenti sanitari successivi,  non sia oggettivamente di entità  tale  da  potere rientrare nel concetto di maltrattamento.

E’  altresì ipotizzabile una rilevanza  dell'intera  sequenza, ossia  della  sofferenza (diretta e  indiretta)  seguita  dalla inevitabile uccisione dell'animale.

Potrebbe, infine, ipotizzarsi una rilevanza dell'evento   morte, a  prescindere  dal fatto che essa sia  o  meno  preceduta  da sofferenza.

La  configurazione  del  reato per ciò che  attiene  la  prima ipotesi  non dovrebbe presentare problemi, attesa  l'evoluzione giurisprudenziale in materia: infatti,  se da una parte la giurisprudenza prevalente  ritiene che l'elemento della sofferenza  sia insito in tutte le  ipotesi di maltrattamento previste dall'art.723 c.p. (quindi non  solo in quelle  dell'incrudelimento  senza  necessità e   delle sevizie, ma  anche  in  quelle di detenzione  di  animali  in condizioni  incompatibili  con  la loro  natura:  così   Cass. pen. sez.3  del  29.01.97 ­ ud.01.10.96; Cass.pen.  sez.3 del 16.03.98  ­ ud.06.02.98),  dall'altra  si  riconosce  che  tale sofferenza non presupponga necessariamente   una   lesione dell'integrità fisica dell'animale, ma possa consistere anche nello stato di abbandono derivante da omissione di cure  (così Cass.pen.sez.5 del  28.08.98 –ud.13.08.98 che ha  ravvisato  il reato  di cui all'art.727 c.p. nell'ipotesi di mantenimento  di un  cane  in condizioni di denutrizione e  di  infestazione  da zecche  e  pulci), ovvero anche da puri  e  semplici  patimenti (così   Cass.pen.sez.3 del  29.01.99   ­   ud.21.12.98  con riferimento al mantenimento di un cane con catena  corta   e senza riparo dal sole).

Tale  interpretazione  appare conforme alla "ratio”  del  nuovo art.727 c.p., così come modificato con legge 22 novembre  1993 n.473: con essa la repressione penale del maltrattamento ­  che prima  della  modifica legislativa era  considerato  unicamente come  un reato offensivo del sentimento di umana  pietà  verso gli animali ­ realizza una forma di tutela diretta dell'animale inteso come essere vivente (così Cass.Pen. sez.3,  sent.12910 del 11.12.98 - ud.13.10.98).

Da  tale  affermazione  giurisprudenziale  potrebbe  trarsi  la conclusione  che il reato può sussistere anche se la  condotta umana,  oggettivamente   idonea  a determinare   ingiustificati patimenti  nell'animale,  non  urti  anche  con  i  sentimenti dell'uomo: cosa che è  forse da ritenere nel caso in esame, ove  la  condotta  di fraudolenta somministrazione  rientra  in  una prassi molto diffusa fra gli allevatori, generalmente tollerata dall'indifferente  collettività   dei  consociati,  che  spesso guarda al bovino quale potenziale “alimento” e che si  allerta prevalentemente, solo laddove sia ravvisabile un attentato  alla salute   propria  (pericolo  nella  specie inesistente  ­   ed  inesistente, quindi, l'offesa alla "pietas” umana  ­ visto che i bovini macellati non sono stati commercializzati e non si  è realizzata   alcuna   violazione di norme  poste   a   tutela dell'igiene degli alimenti (art.5 L.n°283/62).

Si coglie  l'occasione  per  rilevare  che  il  mutamento   di oggettività giuridica  del reato (la  cui  repressione,  come detto,  dovrebbe  garantire la tutela  dell'animale  in quanto essere  vivente  e  non necessariamente anche  la  sfuggente  e mutevole sensibilità  umana)  giustificherebbe  un  mutamento anche  del "nomen juris” della condotta ("incrudelimento")  che lo ponga in linea col titolo della rubrica ("maltrattamento"): ciò che oggi rileva non è  la connotazione  soggettiva  della condotta  ­  più o meno crudele ­  quanto  la  sua  oggettiva idoneità a produrre sofferenza,  semprecchè,  ovviamente,  tale sofferenza  non sia giustificata dalla "necessità” (nel  caso contrario,  non ha comunque alcun senso parlare di "crudeltà” non  necessaria,  dato che quest'ultima è,  per  definizione, gratuita).

 

L'evoluzione  ulteriore  della  cultura   giuridica   potrebbe  d'altronde  giovarsi di un'utile riflessione sul fatto  che  la condotta  di "maltrattamento”, allorchè abbia come soggetto passivo  l'essere  umano (art.572 c.p.), si  caratterizza  come tale  per  la sua oggettiva  idoneità   a  produrre  patimento psicofisico   nella   vittima,  anche   a prescindere   dalla "crudeltà” del suo autore, elemento che semmai rileva sotto il diverso profilo della intensità  del dolo.

D'altronde,  facendosi interprete  della  mutata  sensibilità   giuridica   e anticipando la modifica  legislativa  introdotta dalla  legge n°473/93, la giurisprudenza  sosteneva che   sono punibili  ex art.727 c.p. non soltanto quei  comportamenti che  offendono il comune sentimento di pietà  e  mitezza  verso gli  animali (come suggerisce la parola "incrudelire” ­  o  che destino ripugnanza -), "ma anche quelle  condotte  ingiustificate  che  incidono  sulla  sensibilità  dell'animale  producendo   un dolore,   pur  se  tali condotte non  siano  accompagnate  dalla volontà   di  infierire sugli animali ma siano determinate  da condizioni  oggettive  di abbandono o   incuria”.... “in via  di principio, il  reato  di cui  all'art.727  c.p.,  in considerazione    del    tenore    letterale    della norma (maltrattamenti) e del contenuto di essa (ove si parla non solo di sevizie, ma anche di sofferenze e affaticamento),  tutela gli animali   in   quanto  autonomi esseri viventi,   dotati   di sensibilità   psicofisica e capaci di reagire agli stimoli  del dolore, ove essi superino una soglia di normale tollerabilità. La   tutela   penale  è,  dunque, rivolta  agli   animali   in considerazione   della  loro  natura.  Le  utilità   morali   e materiali che essi procurano all'uomo devono essere  assicurate nel  rispetto  delle leggi naturali e  biologiche,  fisiche  e psichiche,  di  cui ogni animale, nella  sua specificità,   è portatore."  (così Cass. Pen. sez.3 sent.06122 del 27.04.90 ­ ud.14.03.90).

In  applicazione  di  tali  principi,  non  dovrebbero  esservi difficoltà nel  riconoscere la  sussistenza  del  reato   di maltrattamento   anche  nella  semplice somministrazione   di sostanze idonee a procurare dolore, senza alcuna necessità.

Nel  caso  in  esame,  alla  condotta  di  somministrazione   ­ produttiva, come detto, di conseguenze dolorose per gli animali ­ è  conseguita poi l'anticipata uccisione degli stessi.

In  tale  ipotesi,  dovrebbe  applicarsi  il  disposto  di  cui all'art. 727 c.p., che prevede un aggravamento di pena "se  il fatto… causa la morte dell'animale”.

Nella  specie, la morte,  anche se non costituente  conseguenza naturalistica  della condotta  di  somministrazione  o  degli accertamenti  sanitari successivi,  è  nondimeno  addebitabile all'allevatore, quale conseguenza da lui voluta proprio al fine di poter  lucrare l'indennizzo corrisposto dalla Regione per  i casi di accertata positività  alla malattia  (brucellosi o tubercolosi).

La  condotta  di  maltrattamento  dovrebbe  pertanto  ritenersi aggravata ai sensi del secondo comma dell'art.727 c.p. .

 

Qualora,  infine,  si  dovesse  ritenere che  la  condotta  di somministrazione  in esame non sia  produttiva  di  sofferenze oggettivamente   apprezzabili,   e   pertanto giuridicamente rilevanti  come maltrattamenti, resterebbe da  stabilire  quale rilevanza   penale   assegnare   all'ingiustificata   uccisione dell'animale:  con la precisazione che, trattandosi di  animale di  proprietà  dello stesso responsabile dell'evento, il  fatto non  potrebbe ricadere sotto la sanzione di cui  all'art.638 c.p.: tale  norma punisce infatti soltanto  la  ingiustificata uccisione di animali "che appartengano ad altri", ed è   quindi ben  lungi  dal tutelare l'animale in  quanto essere  vivente, bensì   solo  il  patrimonio del suo  proprietario,   alla  cui tutela fa riferimento il titolo XIII del codice, nel cui capo I è  classificato il reato di cui all'art.638 del codice penale.

 

Anche  valutato  nell'ottica  della vecchia  normativa,  che prevedeva, come detto, solo una tutela dei sentimenti umani,  e non  già   dell'animale quale essere vivente, nessun   atto  di incrudelimento  avrebbe dovuto turbare di più  la  sensibilità umana della uccisione   di un animale (non rileva se da  parte di  un  terzo o dello stesso proprietario  dell'animale),  non giustificata da alcuna necessità:  con riferimento all'ipotesi dell'uccisione immotivata di un  cane randagio  a colpi di fucile, la S.C. affermava la sussistenza del  reato, perché   atti  di  crudeltà  di questo  tipo avrebbero  potuto divenire,  ove tollerati, una "scuola di morale  insensibilità alle altrui sofferenze"  (Cass.Pen. sez.3 del 25.11.82 ­ ud.24.09.82).

Il  mutamento  di  valori di cui  è  espressione  la  modifica  legislativa  dell'art.727 c.p. non giustifica più  la  liceità della  uccisione dell'animale proprio,   e fa  apparire quindi irragionevole  la limitazione della repressione penale al  solo reato di maltrattamenti, con esclusione di quello, più   grave, di    uccisione   ingiustificata.  (considerazioni,  queste, ampiamente  svolte  dal  Pretore  di  GROSSETO nell’ordinanza  04.10.94 di rimessione degli atti alla Corte Costituzionale  per la ritenuta illegittimità  dell'art.727 c.p. in relazione  agli artt.3 e 10 Cost.)

La  regolamentazione  della uccisione di animali  selvatici  è affidata  a leggi speciali, e non è  questa la sede per valutare i  limiti e  la qualità  della "tutela” di cui essi siano,  in ipotesi, destinatari.

Quanto detto finora vale invece per tutti gli animali "propri", da  affezione  o  meno che siano:  per  i  primi,  infatti,  la normativa speciale di cui alla legge quadro 14.08.91 n°281 nulla innova  rispetto  all'art.727  c.p.,  poiché,   pur  prevedendo all'art.2  il divieto di una loro uccisione ingiustificata,  lo limita  ai soli cani e gatti, (mentre la legge ha portata  più ampia,  essendo  diretta  a  tutelare   tutti gli animali da affezione:  il  divieto  di  abbandono  di  cui  all'art.5  c.1 riguarda  infatti  "cani, gatti o qualsiasi  animale  custodito nella propria  abitazione"); e,  in ogni caso non prevede alcuna sanzione per la  violazione di tale divieto.

Le  uniche  sanzioni  previste  all'art.5 Legge 281/91  concernono  infatti condotte diverse e meno gravi della uccisione ingiustificata ed hanno comunque natura amministrativa.

L'animale, da allevamento o da affezione che sia, può  pertanto essere ucciso senza necessità, e tale comportamento è lecito penalmente (oltre che amministrativamente).

Il   vuoto   legislativo  non  può   essere  colmato   in   via interpretativa,  anche  se, prendendo la  mossa  dalle  ultime evoluzioni  della giurisprudenza (che, come visto, considerano maltrattamenti anche la semplice inflizione di "patimenti", pur se   non accompagnata   da  una  vera   e   propria   lesione all'integrità  fisica dell'animale) si potrebbe essere  indotti a  notare che, quantomeno in casi analoghi a quelli  in esame, non  esista morte non preceduta da "patimento”,    ravvisandosi questo quantomeno   nell'inevitabile   e   certo   innaturale costrizione  fisica e nei mezzi anche minimamente dolorosi  che precedono la macellazione: il tutto sarebbe penalmente  lecito,  ove,   appunto   la  macellazione  fosse   giustificata   dalla  "necessità”   alimentare con l'esecuzione di manovre  corrette, nel   rispetto  non solo della  normativa  del  settore,   ma soprattutto delle buone tecniche di allevamento che impediscano la  macellazione  di  un animale  immaturo.  Esclusivamente  in queste condizioni si sottoporrà  l'animale al minimo  patimento possibile.   La macellazione  ingiustificata, per contro, rientra  tra le condotte punite dall'art.727 del codice  penale.

 

Tanto   dicasi sul piano della mera provocazione  intellettuale, (peraltro  giustificata dalla  irragionevolezza  del  silenzio legislativo   sul  punto),  e  non  certo  quale proposta   di interpretazione  "estensiva” dell'espressione  "maltrattamento” anche alla condotta di uccisione ingiustificata:  infatti  una siffatta interpretazione è  preclusa dal principio di legalità (art.2 c.p.).

Proprio   in  considerazione  di  tale  principio,   la   Corte Costituzionale,  con  sentenza n°411 del 1995,  ha  dichiarato inammissibile   la  questione  di  legittimità  costituzionale dell'art.727 del codice penale, sollevata, in riferimento  agli artt.3  e  10 della Costituzione, dal Pretore di  GROSSETO con l'ordinanza sopra citata.

La Corte ha osservato che "una pronuncia additiva, dalla  quale consegua l'inserimento nell'impugnato art.727 c.p. di  una norma  incriminatrice della condotta posta in essere  da colui che  provoca  la  morte di un animale di  sua  proprietà,  non rientra  fra  i poteri costituzionalmente  spettanti  a  questa Corte.  Infatti  al  giudice costituzionale non  è   dato  di pronunciare  una  decisione  dalla  quale  possa derivare   la creazione  ­ esclusivamente riservata al legislatore  ­  di  una nuova fattispecie  penale: e ciò  in forza  del  principio  di legalità     sancito   dall'art.25, secondo   comma,    della Costituzione".

Spetterà   pertanto all'iniziativa degli enti  ed  associazioni protezioniste, degli operatori sanitari, oltre che dei singoli, sollecitare l'intervento del legislatore per una modifica della norma  che la renda conforme alla "ratio” della tutela  penale, destinata all'animale quale essere vivente degno del  rispetto dell'uomo.

Dott.Claudio Biglia

Veterinario Dirigente ASL3  TORINO                                               

 

Dott.ssa Marisa Vassallo

Magistrato  presso  la  Corte  d'Appello  di TORINO