Cass. Sez. III n. 30366 del 1 agosto 2011 (Ud 15 lug. 2011)
Pres. Lombardi  Est. Gentile Ric. Tomassini
Acque. Responsabilità dirigente azienda ospedaliera

Sussiste la penale responsabilità del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria per il reato di cui all'art. 137 D.L.vo 152/06 in mancanza della tempestiva e dovuta diligenza in riferimento sia alla tardiva presentazione della richiesta di autorizzazione per lo scarico delle acque industriali, sia alla risoluzione dei problemi e delle questioni tecnico/amministrative connesse al rilascio dell'autorizzazione.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. Alfredo Maria Lombardi Presidente

Dott Mario Gentile Consigliere

Dott. Amedeo Franco Consigliere

Dott Giovanni Amoroso Consigliere

Dott Giulio Sarno Consigliere

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da Tomassini Carlo Rinaldo, nato il 18/02/1955

Avverso la Sentenza Tribunale di Siena, emessa il 18/06/09

Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,

Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Mario Gentile

Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Guglielmo Passacantando che ha concluso per il rigetto del ricorso

Udito il difensore Avv. Gaetano Viciconte, difensore di fiducia del ricorrente, Tomassini Carlo Rinaldo.

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Siena, con sentenza emessa il 18/06/09, dichiarava Tomassini Carlo Rinaldo colpevole del reato di cui all'art. 137 D.L.vo 152/06 [come contestato in atti] e lo condannava alla pena di € 4.000,00 di ammenda.

L'interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione dell'art. 606, lett. b) ed e) cpp.

In particolare il ricorrente, mediante articolate argomentazioni, esponeva:

1. che la decisione impugnata non era congruamente motivata quanto alla sussistenza della responsabilità penale dell'imputato;

2. che, comunque, nella fattispecie ricorreva la scriminante di cui agli artt. 54 e 59 cp, quantomeno sotto il profilo putativo, avendo il ricorrente posto in essere la condotta contestatagli' perché determinato dalla necessità di garantire la continuità dell'attività della struttura sanitaria riconducibile all'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, di cui l'imputato era direttore generale. Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.

Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 15/07/011, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Il Tribunale di Siena ha congruamente motivato i punti fondamentali della decisione.

Il Giudice del merito, invero, mediante un esame puntuale ed esaustivo delle risultanze processuali, ha accertato che Tomassini Carlo Rinaldo, pur avendo assunto nel Novembre del 2005 la carica di Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese (che gestiva l'annesso Policlinico Le Scotte di Siena), soltanto nell'Agosto 2006 si attivava per richiedere l'autorizzazione per lo scarico delle acque reflue industriali, provenienti dal Policlinico; autorizzazione di cui la struttura Ospedaliera era priva. Detto titolo autorizzativo veniva rilasciato nell'Ottobre 2008, dopo che erano state eseguite le opere necessarie per l'adeguamento degli impianti ai fini dell'allacciamento degli stessi al depuratore Comunale XXXX.

Ricorrevano, pertanto, gli elementi costitutivi, soggettivo ed oggettivo, del reato di cui all'art. 137 D.L.vo 152/06, come contestato al ricorrente Tomassini Carlo Rinaldo. In particolare l'elemento soggettivo del reato de quo era costituito dalla colpa penalmente rilevante; colpa consistente nella mancanza, nella condotta del Tomassini, della tempestiva e dovuta diligenza in riferimento sia alla tardiva presentazione della richiesta di autorizzazione per lo scarico delle acque industriali, sia alla risoluzione dei problemi e delle questioni tecnico/amministrative connesse al rilascio dell'autorizzazione.

Per contro le censure dedotte nel ricorso sono generiche, perché prevalentemente ripetitive di quanto già esposto in sede di merito. Sono infondate perché in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dal Tribunale di Siena. Dette doglianze, peraltro - quantunque prospettate come violazione di legge e/o vizio di motivazione ex art. 606 lett. b) ed e) cpp - costituiscono nella sostanza eccezioni in punto di fatto, poiché non inerenti ad errori di diritto o vizi logici della decisione impugnata, ma alle valutazioni operate dai giudici di merito. Si chiede, in realtà, al giudice di legittimità una rilettura degli atti probatori, per pervenire ad una diversa interpretazione degli stessi, più favorevole alla tesi difensiva del ricorrente. Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità perché in violazione della disciplina di cui all'art. 606 cpp. [Giurisprudenza consolidata: Cass. Sez. Unite Sent. n. 6402 del 02/07/97, Rv 207944; Cass. Sez. Unite Sent. n. 930 del 29/01/96, rv 203428; Cass. Sez. I Sent. n. 5285 del 06/05/98, Rv 210543; Cass. Sez. V Sent. n. 1004 del 31/01/2000, rv 215745; Cass. Sez. V Ord. N. 13648 del 14/04/2006, Rv 233381].

Ad abundantiam si rileva che nella fattispecie non ricorreva l'esimente di cui all'art. 54 cp posto che lo scarico abusivo delle acque reflue industriali provenienti dal Policlinico Le Scolte di Siena era dovuta non ad una situazione di emergenza, improvvisa e non altrimenti gestibile, ma esclusivamente alla condotta negligente del Tomassini in relazione alla tardività con cui era stata richiesta l'autorizzazione per lo scarico delle predette acque reflue industriali ed era stata affrontata la soluzione dei problemi connessi.

Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da Tomassini Carlo Rinaldo con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.

La Corte,

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 15/07/2011

 

 

 

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