COMUNE
DI ACERRA
Provincia di Napoli
Ordinanza
n. 146.
IL SINDACO
PREMESSO
che:
·
Cittadini residenti in
località Palmiano di Acerra con istanza acquisita
al protocollo in data 27.8.1998 con n. 42835,
inviata altresì al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro
dell’Ambiente, al Prefetto di Napoli, al Presidente della Giunta regionale
della Campania e al Presidente della Provincia di Napoli, chiedevano
l’emissione di un’ordinanza contingibile ed urgente, ai sensi dell’art.9
della legge 447/95, che vietasse l’attività di caccia in tutta la località
Palmiano, adducendo a motivo che il rumore degli spari rappresenta grave
disturbo alle normali occupazioni ed al riposo delle persone;
·
Con nota prot. n.43524 del
7.9.98 si chiedeva alla A.S.L. NA/4 di condurre rilevazioni fonometriche in
zona, al fine di accertare la sussistenza di quanto 1amentato;
·
La A.S.L. NA/4 —
Servizio igiene e sanità pubblica,
a seguito delle rilevazioni fonometriche effettuate in zona, ha dato parere
favorevole con nota acquisita in data 27.5.99
con prot. n. 16172, che di seguito si riporta : “
si esprime parere favorevole alla emissione di ordinanza sindacale di
divieto di caccia ai sensi dell’art.9 della L. 447/95
della località in oggetto;
RITENUTO
di dover provvedere in merito,
al fine di tutelare la salute pubblica;
VISTO l’art. 9 della legge 447/95;
VIETA
l’esercizio
dell’attività di caccia in
tutta la località Palmiano, indicata nel foglio di
mappa 21 del N.T.C. del Comune di Acerra, al fine di tutelare la salute
pubblica e l’ambiente.
La
presente ordinanza viene inviata al Commissariato di P.S., al Comando di
Stazione dei Carabinieri ed a1 Comando VV. UU. di Acerra, tutti tenuti a
vigilare sul rispetto della medesima.
Dalla
Residenza municipale, Lì 18/6/1999.
NOTA:
Caccia
e tutela dall’inquinamento acustico.
L’ordinanza pubblicata costituisce un provvedimento di estrema innovatività.
Infatti essa affronta per la prima volta il tema del rapporto tra attività venatoria e tutela della salute con riferimento particolare alla tutela dall’inquinamento acustico.
Chi conosce l’ordinamento venatorio, ben sa come nel nostro Paese sia difficile, se non addirittura impossibile, tutelare la stessa proprietà privata dall’esercizio venatorio; e, ciò risulta anche dal dato storico di due richieste referendarie in materia.
La Legge quadro 157/92 in materia di tutela della fauna selvatica omeoterma e di prelievo venatorio, all’art. 21, lett. e, vieta l’esercizio venatorio nelle zone comprese nell’arco di 100 metri dagli immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro.
Questa norma non è certo funzionalizzata alla tutela ambientale, ma trova la sua ratio esclusivamente nella prevenzione di incidenti di caccia.
Consegue che nessuna tutela è apprestata per il cittadino rispetto al rumore provocato da continui spari nelle aree agricole abitate.
Eppure è noto come il rumore possa influenzare il benessere psico-fisico degli individui.
In particolare, il rumore conseguente ad inattese fucilate può creare situazioni di stress, di interruzioni del sonno, di disturbo delle attività di studio o di lavoro ed è un fattore di rischio in relazione ad alterazioni nosologiche.
Così, gli abitanti della località Palmiano del Comune di Acerra – ed in particolare un genitore esasperato dal pianto della propria bambina ad ogni fucilata – si sono rivolti all’Autorità per impedire la continuazione di un’attività di caccia sicuramente legittima secondo le norme in materia venatoria, ma lesiva della salute pubblica in quanto, com’è stato accertato, esercitata in violazione degli standard previsti dalle norme in materia di inquinamento acustico.
Su richiesta del Sindaco di Acerra, l’ASL NA 4 ha espresso parere favorevole all’adozione dell’ordinanza contingibile ed urgente ex art. 9 della L. 447/95, prescrivendo cautelativamente la distanza di 400 metri ( 4 volte superiore a quella prevista dalla Legge 157/92) dalle abitazioni. Tale parere è stato preceduto da prove fonometriche effettuate dai tecnici dell’ASL che hanno misurato il rumore prodotto da alcuni spari di fucili calibro 12 caricati con bossoli simili a quelli utilizzati dai cacciatori della zona.
Per la località Palmiano di Acerra, classificata area di II classe, i valori limite assoluti di immissione non possono superare il leq di 55 db )A) nelle ore diurne e 45 db (A) nelle ore notturne. I rilievi fonometrici dell’ASL hanno accertato, invece, un leq di 74,2 db (A) sparando a 100 metri dall’apparecchio rilevatore e di 69, 5 db(A) sparando a 150 metri.
E’ molto interessante notare come i tecnici dell’ASL NA 4 abbiano accertato anche il c.d. limite differenziale di immissione, definito dall’art. 2, comma 3, lett. b, della L. 447/95, come il valore determinato con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (dopo gli spari) ed il rumore residuo (cioè il rumore di fondo esistente comunque nella zona indipendentemente dagli spari). Esso è risultato essere di 34, 2 dB nel caso di spari a distanza di 100 metri dall’apparecchio e 29,5 dB nel caso di spari a 150 metri di distanza.
Anche il rumore differenziale di immissione è risultato essere pertanto superiore agli standards previsti dall’art. 4, comma 1, del DPCM 14/11/1997.
Considerato che le aree in cui viene esercitata l’attività venatoria sono, come la località Palmiano di Acerra, zone rurali a basso rumore di fondo, e che la legge sulla caccia consente ai cacciatori di sparare a soli 100 metri dagli immobili - distanza alla quale, si sono accertati violazioni degli standards previsti – in tutt’Italia la caccia nelle aree agricole potrebbe essere esercitata in violazione degli standards previsti dalle norme a tutela dell’inquinamento acustico.
Sarebbe pertanto auspicabile una modifica della legislazione in materia venatoria al fine di aumentare le distanze dalle abitazioni per la tutela dall’inquinamento acustico prodotto dalle fucilate.
Maurizio
Balletta