MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI DECRETO 27 settembre 2006
Criteri e modalita' per la verifica dell'interesse culturale dei beni mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonche' ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico ed etnoantropologico.
Gazzetta Ufficiale N. 262 del 10 Novembre 2006

per il patrimonio storico artistico
ed etnoantropologico
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante
«Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali», come
modificato dal decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni, recante il «Codice dei beni culturali e del paesaggio
ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», di seguito
denominato Codice;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004,
n. 173, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero per i
beni e le attivita' culturali» di seguito indicato come «Ministero»;
Visto l'art. 12, comma 2, del Codice ove si dispone che per le
cose mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti
pubblici territoriali, nonche' ad ogni altro ente ed istituto
pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, il
Ministero stabilisce gli indirizzi di carattere generale al fine di
garantire uniformita' di valutazione nel verificare la sussistenza
dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico;
Considerato che per poter procedere alla verifica dell'interesse
culturale prevista dall'art. 12, commi 1 e 2, del Codice, si rende
necessario fissare i criteri, le modalita' e le procedure per la
predisposizione e la presentazione delle richieste di verifica da
parte degli soggetti ivi richiamati;
Decreta:
Art. 1.
1. Il Ministero verifica la sussistenza dell'interesse culturale
delle cose mobili appartenenti alle regioni, agli altri enti pubblici
territoriali, nonche' ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a
persone giuridiche private senza fini di lucro di cui all'art. 10,
comma 1 del Codice che siano opera di autore non piu' vivente e la
cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni; tale verifica e'
effettuata ai sensi dell'art. 12 del Codice, d'ufficio o su richiesta
formulata dai soggetti cui le cose appartengono.
Art. 2.
1. Le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici
definiscono, tramite appositi accordi con i soggetti indicati al
comma 1, le modalita' di utilizzo del modello informatico disponibile
sul sito web del Ministero, il cui tracciato e' indicato
nell'allegato A del presente provvedimento, nonche' i tempi di
trasmissione delle richieste e la loro consistenza. Copia degli
accordi viene trasmessa alla Direzione generale e alle Soprintendenze
competenti.
Art. 3.
1. Al fine di consentire la verifica dell'interesse culturale, le
regioni, gli altri enti pubblici territoriali, nonche' ogni altro
ente ed istituto pubblico e le persone giuridiche private senza fini
di lucro indicano le cose da sottoporre a verifica, corredandole dei
relativi dati descrittivi, secondo le modalita' stabilite nel
presente decreto.
Art. 4.
1. I soggetti indicati all'art. 3 forniscono i dati relativi alle
cose, secondo il tracciato dell'allegato A, inoltrandoli, unitamente
alla richiesta di verifica, alla Direzione regionale competente per
territorio in duplice copia, secondo le modalita' che prevedono
l'avviso di ricevimento.
2. Il procedimento di verifica si intende avviato alla ricezione,
da parte della Direzione regionale competente per territorio, della
documentazione cartacea in duplice copia.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 27 settembre 2006
Il direttore generale: De Santis
Allegato