Regolamento recante modifiche agli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, concernente l'organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali.
Gazzetta Ufficiale N. 23 del 29 Gennaio 2007
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233;
Visto l'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248;
Visto l'articolo 2, comma 94, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.
286 ;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
nella riunione del 23 agosto 2006;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 4 agosto 2006;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 9 ottobre 2006;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 dicembre 2006;
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Modifiche all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica
10 giugno 2004, n. 173
1. L'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 10
giugno 2004, n. 173, e' sostituito dal seguente:
«Art. 17 (Consiglio superiore per i beni culturali e
paesaggistici). - 1. Il Consiglio superiore per i beni culturali e
paesaggistici, di seguito denominato «Consiglio
superiore», e' organo
consultivo del Ministero per i beni e le attivita' culturali a
carattere tecnico-scientifico in materia di beni culturali e
paesaggistici.
2. Il Consiglio superiore esprime pareri, su richiesta del
Ministro:
a) obbligatoriamente, sui programmi nazionali per i beni
culturali e paesaggistici e sui relativi piani di spesa annuali e
pluriennali, predisposti dall'amministrazione;
b) obbligatoriamente, sugli schemi di accordi internazionali in
materia di beni culturali;
c) sui piani strategici di sviluppo culturale e sui programmi di
valorizzazione dei beni culturali;
d) sui piani paesaggistici elaborati congiuntamente con le
regioni;
e) sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali
afferenti la materia dei beni culturali e paesaggistici e
l'organizzazione del Ministero;
f) su ogni altra questione di carattere generale o di particolare
rilievo concernente la materia dei beni culturali e paesaggistici,
anche di interesse di altra amministrazione statale o regionale o di
Stati esteri o demandata al Consiglio superiore da leggi e
regolamenti.
3. Il Consiglio superiore puo' inoltre avanzare proposte al
Ministro su ogni questione di carattere generale o di particolare
rilievo afferente la materia dei beni culturali e paesaggistici,
anche per quel che concerne l'attivita' di indirizzo.
4. Il Consiglio superiore e' composto da:
a) i presidenti dei Comitati tecnico-scientifici;
b) otto eminenti personalita' del mondo della cultura nominate
dal Ministro, tre delle quali su designazione della Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281.
5. Il Ministro nomina il presidente del Consiglio superiore tra le
personalita' di cui al comma 4, lettera b). Il Consiglio superiore
elegge a maggioranza tra i propri componenti il vice presidente e
adotta un regolamento interno. I pareri sono espressi, di norma,
entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Nei casi di
urgenza, il termine e' ridotto a dieci giorni. In caso di parita' di
voti prevale quello del presidente.
6. Il Consiglio superiore e' integrato con tre rappresentanti del
personale del Ministero, eletti con le modalita' previste dal decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, quando
esprime pareri sulle materie di cui al comma 2, lettera a).
7. Il termine di durata del Consiglio superiore e' stabilito in tre
anni. Prima della scadenza del termine di durata, il Consiglio
superiore presenta una relazione sull'attivita' svolta al Ministro
per i beni e le attivita' culturali, che la trasmette alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione congiunta della
perdurante utilita' dell'organismo e della conseguente eventuale
proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro per i beni e le attivita' culturali. Gli eventuali
successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima
procedura. Successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, i componenti del Consiglio superiore restano in
carica fino alla scadenza del termine di durata dell'organo e possono
essere confermati una sola volta nel caso di proroga della durata del
Consiglio superiore. Essi non possono esercitare le attivita' di
impresa previste dall'articolo 2195 del codice civile quando esse
attengono a materie di competenza del Ministero, ne' essere
amministratori o sindaci di societa' che svolgono le medesime
attivita'; non possono essere titolari di rapporti di collaborazione
professionale con il Ministero; non possono essere presidenti o
membri del Consiglio di amministrazione di istituzioni o enti
destinatari di contributi o altre forme di finanziamento da parte del
Ministero ne' assumere incarichi professionali in progetti o
iniziative il cui finanziamento, anche parziale, e' soggetto a parere
del Consiglio superiore.
8. Presso il Consiglio superiore opera un ufficio di segreteria,
formato da personale gia' in servizio presso il Ministero. Le
relative risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento
del Consiglio superiore sono assicurate dalla Direzione generale per
gli affari generali, il bilancio, le risorse umane e la formazione.
9. Il Consiglio superiore ed il Comitato per i problemi dello
spettacolo si riuniscono in seduta congiunta, su convocazione del
Ministro, per l'esame di provvedimenti di particolare rilievo
attinenti le sfere di competenza di ambedue gli organi
consultivi.».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente in materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge,
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alla premessa:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro
al Presidente della Repubblica il potere dio promulgare le
leggi e di amanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- La legge 15 marzo 1997, n. 59 recante: «Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63,
supplemento ordinario.
- Il testo dell'art. 17, comma 4-bis della legge
23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita'
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, supplemento ordinario, e' il seguente:
«4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.».
- Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368,
recante: «Istituzione del Ministero per i beni e le
attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 26 ottobre 1998, n. 250.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
supplemento ordinario.
-Il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3 recante:
«Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attivita'
culturali, ai sensi dell'art. 1, della legge 6 luglio 2002,
n. 137«, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 gennaio
2004, n. 11.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento
ordinario.
- Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante
»Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dei Ministeri», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
18 maggio 2006, n. 114. La legge 17 luglio 2006, n. 233, di
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio
2006, n. 181, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
17 luglio 2006, n. 164.
- Il testo dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio
economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi
in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale»,
convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006,
n. 248, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2006,
n. 186, supplemento ordinario, e' il seguente:
«Art. 29 (Contenimento spesa per commissioni comitati
ed altri organismi). - 1. Fermo restando il divieto
previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta dalle
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, per organi collegiali e altri organismi,
anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle
predette amministrazioni, e' ridotta del trenta per cento
rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti
fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e
comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, le necessarie misure di
adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si
aggiunge a quella prevista dall'art. 1, comma 58, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266.
2. Per realizzare le finalita' di contenimento delle
spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si
procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, al riordino degli organismi,
anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture,
con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi
previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta del Ministro competente. I provvedimenti tengono
conto dei seguenti criteri:
a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e
funzionali;
b) razionalizzazione delle competenze delle strutture
che svolgono funzioni omogenee;
c) limitazione del numero delle strutture di supporto
a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli
organismi;
d) diminuzione del numero dei componenti degli
organismi;
e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti
degli organismi;
e-bis) indicazione di un termine di durata, non
superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza
l'organismo e' da intendersi automaticamente soppresso;
e-ter) previsione di una relazione di fine mandato
sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare
all'amministrazione competente e alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta,
prima della scadenza del termine di durata degli organismi
individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di
concerto con l'amministrazione di settore competente, la
perdurante utilita' dell'organismo proponendo le
conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata
dello stesso.
3. Le amministrazioni non statali sono tenute a
provvedere, entro lo stesso termine e sulla base degli
stessi criteri di cui al comma 2, con atti di natura
regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da
sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo
e all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ove
prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti
le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite
di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.
4. Gli organismi non individuati dai provvedimenti
previsti dai commi 2 e 3 entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto sono
soppressi.
5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che
si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti e' fatto
divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi ai
componenti degli organismi di cui al comma 1.
6. Le disposizioni del presente articolo non trovano
diretta applicazione alle regioni, alle province autonome,
agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario
nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di
principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
7. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano agli organi di direzione, amministrazione e
controllo.».
- Il testo dell'art. 2, comma 94, del decreto-legge
3 ottobre 2006, n. 262, recante «Disposizioni urgenti in
materia tributaria e finanziaria», convertito, con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 novembre 2006, n.
277, supplemento ordinario e' il seguente:
«94. Ai fini della riduzione della spesa relativa agli
incarichi di dirigenza generale nel Ministero per i beni e
le attivita' culturali, l'art. 54 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 54 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola
in non piu' di dieci uffici dirigenziali generali centrali
e in diciassette uffici dirigenziali generali periferici,
coordinati da un Segretario generale, nonche' in due uffici
dirigenziali generali presso il Gabinetto del Ministro.
Sono inoltre conferiti, ai sensi dell'art. 19, comma 10,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, due incarichi di funzioni dirigenziali di
livello generale presso il collegio di direzione del
Servizio di controllo interno del Ministero.
2. L'individuazione e l'ordinamento degli uffici del
Ministero sono stabiliti ai sensi dell'art. 4».
Nota all'art. 1:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno
2004, n. 173, recante «Regolamento di organizzazione del
Ministero per i beni e le attivita' culturali», e'
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficciale 17 luglio 2004, n. 166.
Art. 2.
Modifiche all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica
10 giugno 2004, n. 173
1. L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica
10 giugno 2004, n. 173, e' sostituito dal seguente:
«Art. 18 (Comitati tecnico-scientifici). - 1. Sono organi
consultivi
del Ministero i seguenti Comitati tecnico-scientifici:
a) Comitato tecnico-scientifico per i beni archeologici;
b) Comitato tecnico-scientifico per i beni architettonici e
paesaggistici;
c) Comitato tecnico-scientifico per il patrimonio storico,
artistico ed etnoantropologico;
d) Comitato tecnico-scientifico per gli archivi;
e) Comitato tecnico-scientifico per i beni librari e gli istituti
culturali;
f) Comitato tecnico-scientifico per la qualita' architettonica e
urbana e per l'arte contemporanea;
g) Comitato tecnico-scientifico per l'economia della cultura.
2. I Comitati di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del
comma 1:
a) avanzano proposte, per la materia di propria competenza, per
la definizione dei programmi nazionali per i beni culturali e
paesaggistici e dei relativi piani di spesa;
b) esprimono pareri, a richiesta del segretario generale o dei
direttori generali competenti, ed avanzano proposte, in ordine a
metodologie e criteri di intervento in materia di conservazione di
beni culturali e paesaggistici;
c) esprimono pareri in merito all'adozione di provvedimenti di
tutela, quali le acquisizioni e gli atti ablatori, di particolare
rilievo, su richiesta del segretario generale o dei direttori
generali competenti;
d) esprimono pareri in ordine ai ricorsi amministrativi proposti
ai sensi degli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice;
e) esprimono pareri su ogni altra questione di carattere
tecnico-scientifico ad essi sottoposta o demandata da leggi e
regolamenti.
3. Il Comitato di cui alla lettera g) del comma 1:
a) avanza proposte per la definizione dei programmi nazionali per
i beni culturali e paesaggistici e dei relativi piani di spesa;
b) esprime pareri, a richiesta del segretario generale o dei
direttori generali, ed avanza proposte su questioni di carattere
tecnico-economico concernenti gli interventi per i beni culturali.
4. Ciascun Comitato e' composto:
a) da un rappresentante eletto, al proprio interno, dal personale
tecnico-scientifico dell'amministrazione tra le professionalita'
attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato; il
rappresentante del Comitato tecnico-scientifico per l'economia della
cultura e' eletto, al proprio interno, da tutto il personale di
livello dirigenziale e di area C del Ministero, appartenente sia a
profili tecnico-scientifici che a profili amministrativi;
b) da due esperti di chiara fama in materie attinenti alla sfera
di competenza del singolo Comitato, designati dal Ministro;
c) da un professore universitario di ruolo nei settori
disciplinari direttamente attinenti alla sfera di competenza del
singolo Comitato, designato dal Consiglio universitario nazionale.
5. Nel Comitato di cui al comma 1, lettera e), il Ministro
assicura, nell'ambito delle designazioni di cui al comma 4,
lettera b), la presenza di un esperto nelle politiche di gestione
degli istituti culturali. Alle riunioni dei Comitati possono
partecipare, senza diritto di voto, il segretario generale o i
direttori generali competenti per materia. In caso di parita' di
voti, prevale quello del presidente.
6. I Comitati eleggono a maggioranza tra i propri componenti il
presidente ed il vice presidente, assicurando che non siano
espressione della medesima categoria tra quelle indicate al comma 4.
Nel caso in cui nessun candidato risulti eletto presidente al termine
dello scrutinio, diviene presidente il componente del Comitato
designato prioritariamente dal Ministro. Ai componenti dei Comitati
si applica quanto previsto dall'articolo 17, comma 7.
7. I Comitati, o alcuni di essi, si riuniscono in seduta congiunta,
a richiesta del Ministro o del Segretario generale, per l'esame di
questioni di carattere intersettoriale.
8. Le risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento
dei singoli Comitati sono assicurate dalle competenti direzioni
generali.».
Nota all'art. 2:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
10 giugno 2004, n. 173, si veda la nota all'art. 1.
Art. 3.
Norme transitorie, finali e finanziarie
1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento si provvede alla ricostituzione del Consiglio
superiore per i beni culturali e paesaggistici e dei Comitati
tecnico-scientifici.
2. In via transitoria, e fino al completamento delle operazioni di
cui al comma 1, sono prorogati nelle attuali cariche i componenti
elettivi del Consiglio superiore che ne integrano la composizione ai
sensi dell'articolo 17, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, come modificato dal presente
decreto, nonche' il componente elettivo di ciascun Comitato
tecnico-scientifico che nella precedente tornata elettorale abbia
conseguito il maggior numero di voti ed il componente di ciascun
Comitato tecnico-scientifico designato dal Consiglio universitario
nazionale piu' anziano nel ruolo di appartenenza.
3. Dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 12 gennaio 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Rutelli, Ministro dei beni e delle
attivita' culturali
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze
Nicolais, Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica
amministrazione
Visto, Il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 24
Nota all'art. 3:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica n. 173
del 2004 si veda la nota all'art. 1.