Cass. SEz. III sent. 6462 dell'11 febbraio 2008 (Ud. 14 dic. 2007)
Pres. De Maio Est. Petti Ric. Oriente
Urbanistica. Sentenza penale e dissequestro manufatto abusivo
Con la decisione in oggetto la Corte, intervenendo in fattispecie di dissequestro, disposto in sede di sentenza di condanna per reato edilizio, di un manufatto abusivo, e tuttavia non ancora eseguito sulla base della necessità di mantenere il vincolo sino al passaggio in giudicato della sentenza (e tale necessità veniva, appunto, contestata dall’interessato, che pretendeva essere il dissequestro immediatamente esecutivo), enuncia, sulla base di precisi referenti normativi, i criteri di ordine generale idonei a regolare i rapporti tra esigenze cautelari, da un lato, ed esigenze di “conformazione” all’esito del procedimento principale, dall’altro. In particolare precisa, in base al disposto dell’art. 323 cod. proc. pen., che il provvedimento di dissequestro, salvo che non debba essere disposta la confisca della cosa, è immediatamente esecutivo in caso di sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, mentre, in ipotesi di sentenza di condanna, l’esecuzione del provvedimento di dissequestro è strettamente collegata al venir meno delle esigenze cautelari posto che, se le stesse permangono, la restituzione effettiva potrà avvenire solo al momento della sentenza definitiva, non potendo in ogni caso permanere successivamente ad esso. (fonte Corte di cassazione)
Pres. De Maio Est. Petti Ric. Oriente
Urbanistica. Sentenza penale e dissequestro manufatto abusivo
Con la decisione in oggetto la Corte, intervenendo in fattispecie di dissequestro, disposto in sede di sentenza di condanna per reato edilizio, di un manufatto abusivo, e tuttavia non ancora eseguito sulla base della necessità di mantenere il vincolo sino al passaggio in giudicato della sentenza (e tale necessità veniva, appunto, contestata dall’interessato, che pretendeva essere il dissequestro immediatamente esecutivo), enuncia, sulla base di precisi referenti normativi, i criteri di ordine generale idonei a regolare i rapporti tra esigenze cautelari, da un lato, ed esigenze di “conformazione” all’esito del procedimento principale, dall’altro. In particolare precisa, in base al disposto dell’art. 323 cod. proc. pen., che il provvedimento di dissequestro, salvo che non debba essere disposta la confisca della cosa, è immediatamente esecutivo in caso di sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, mentre, in ipotesi di sentenza di condanna, l’esecuzione del provvedimento di dissequestro è strettamente collegata al venir meno delle esigenze cautelari posto che, se le stesse permangono, la restituzione effettiva potrà avvenire solo al momento della sentenza definitiva, non potendo in ogni caso permanere successivamente ad esso. (fonte Corte di cassazione)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IN FATTO
Con sentenza del 29 marzo del 2007, il tribunale di Napoli condannava Oriente Giuseppe alla pena ritenuta di giustizia, quale responsabile di abusi edilizi. Con la sentenza disponeva il dissequestro del manufatto subordinandone però l'esecutività al passaggio in giudicato della decisione.
Con istanza rivolta al giudice il difensore chiedeva che fosse disposta l'immediata restituzione del bene a norma dell'articolo 323 commi terzo e quarto del codice di rito, ma l'istanza era respinta con ordinanza del 20 aprile del 2007, impugnata davanti al tribunale del riesame. Questo, con ordinanza del 29 giugno del 2007, respingeva l'appello sostenendo in sostanza la legittimità del provvedimento del giudice monocratico.
Ricorre per cassazione l'interessato denunciando la violazione dell'articolo 323 c.p.p., il quale prevede l'immediata esecutività della restituzione se non viene disposta la confisca o se il sequestro preventivo non viene convertito in sequestro conservativo.
IN DIRITTO
Il ricorso va respinto perché infondato.
Sotto la vigenza dell'abrogato codice di rito, che non prevedeva esplicitamente il sequestro preventivo, la giurisprudenza di questa corte non aveva assunto una posizione univoca in merito all'individuazione del momento in cui il bene oggetto di reati edilizi, sequestrato per fini cautelari, dovesse essere restituito all'avente diritto. In alcune decisioni si era affermato il principio che il sequestro potesse essere mantenuto fino alla sentenza definitiva semprecché nel frattempo non fossero venute meno le esigenze cautelari che avevano imposto la sua adozione (Cass. sez. III 16 giugno 1988 n 6982;26 settembre 1989 n 12934), fermo restando che dopo la sentenza definitiva la misura cautelare doveva comunque essere revocata, perché non poteva essere mantenuta per garantire l'esecutività dei provvedimenti amministrativi (Cass. 5 febbraio 1990 n 1535, udienza del 19 dicembre 1989). In altre pronunce, invece, si era sottolineato che il bene sequestrato per fini cautelari dovesse essere restituito con la sentenza di primo grado perché in tale data cessa la permanenza (cfr tra le ultime Cass. sez. III 5 febbraio 1990 n 1534 - udienza del 19 dicembre 1989.)
Le disposizioni del nuovo codice di rito hanno precisato meglio la materia distinguendo il sequestro probatorio, detto anche istruttorio, da quello preventivo e prevedendo il momento della cessazione del vincolo, sia per il sequestro probatorio (art 262 c.p.p.) che per quello preventivo (art 323 c.p.p.). In proposito l'articolo dianzi citato al comma primo dispone che con la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, ancorché soggetta ad impugnazione, le cose sequestrate devono essere restituite a chi ne abbia diritto, quando non deve essere disposta la confisca a norma dell'articolo 240 c.p. . Il provvedimento è immediatamente esecutivo. Il legislatore ha fissato quindi l'immediata esecutività per le sole sentenze di proscioglimento. Per quelle di condanna ha stabilito che il sequestro deve essere mantenuto quando è disposta la confisca (art 323 comma terzo).
Da tale norma, argomentando a contrario, non si può però trarre la convinzione che, quando non sia disposta la confisca, il bene debba essere comunque restituito anche se la sentenza di condanna non è ancora definitiva, giacché, nelle ipotesi di non definitivà della pronuncia di condanna, subentra la regola generale di cui al terzo comma dell'articolo 321 c.p.p.. Questa norma dispone infatti che le cose sequestrate per finalità cautelari debbano essere restituite allorché siano venute meno le esigenze che hanno determinato l'imposizione del vincolo. Quindi con la sentenza di condanna non definitiva il bene sequestrato per esigenze cautelari può essere restituito solo se alla data della pronuncia della sentenza di condanna non definitiva siano venute meno le esigenze cautelari, altrimenti il vincolo deve essere mantenuto fino alla sentenza definitiva.
La cessazione della permanenza alla quale, per i reati edilizi, talvolta si è fatto riferimento per giustificare la restituzione del bene al momento della pronuncia della sentenza di primo grado (cfr Cass. n. 8444 del 1993; n 711 del 1997 ) non rileva trattandosi, come è stato rilevato dalla dottrina, di un effetto meramente formale della sentenza che non fa venire meno il pericolo che la libera disponibilità del bene possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato ovvero agevolare la commissione di altri reati anche se della stessa specie.
La cessazione della permanenza non fa venir meno di per sé il pericolo che possa essere reiterato l'abuso edilizio, giacché il sequestro cautelare può essere disposto non solo per evitare l'aggravamento del medesimo reato ma anche l'agevolazione di altri reati anche se della stessa specie. Pertanto la cessazione della permanenza con la sentenza di primo grado non costituisce elemento di per sé idoneo a fare ritenere cessate le esigenze cautelari. Nelle decisioni più recenti questa sezione, ai fini dell'individuazione del momento in cui il bene sequestrato per abusi edilizi debba essere restituito, sia pure incidentalmente e senza approfondire la questione, ha fatto riferimento alla sentenza definitiva (cfr Cass n 12288 del 2000;45674 del 2003).
In conclusione si può affermare il principio di diritto in forza del quale il sequestro preventivo del bene oggetto di abuso edilizio per il quale sia pronunciata condanna deve cessare con la sentenza definitiva, perché il vincolo non può essere mantenuto oltre la decisione definitiva a garanzia della demolizione o dei provvedimenti amministrativi. Al di fuori delle ipotesi di proscioglimento, il bene oggetto dell'abuso edilizio, può essere restituito prima della pronuncia di condanna definitiva solo allorché siano cessate le esigenze cautelari che hanno giustificato l'imposizione del vincolo.
Alla stregua delle considerazioni svolte il ricorso deve essere respinto
P.Q.M.
LA CORTE
letto l'articolo 616 c.p.p.
RIGETTA
il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso in Roma il 14 dicembre del 2007
Depositato in cancelleria il 11/02/2008
IN FATTO
Con sentenza del 29 marzo del 2007, il tribunale di Napoli condannava Oriente Giuseppe alla pena ritenuta di giustizia, quale responsabile di abusi edilizi. Con la sentenza disponeva il dissequestro del manufatto subordinandone però l'esecutività al passaggio in giudicato della decisione.
Con istanza rivolta al giudice il difensore chiedeva che fosse disposta l'immediata restituzione del bene a norma dell'articolo 323 commi terzo e quarto del codice di rito, ma l'istanza era respinta con ordinanza del 20 aprile del 2007, impugnata davanti al tribunale del riesame. Questo, con ordinanza del 29 giugno del 2007, respingeva l'appello sostenendo in sostanza la legittimità del provvedimento del giudice monocratico.
Ricorre per cassazione l'interessato denunciando la violazione dell'articolo 323 c.p.p., il quale prevede l'immediata esecutività della restituzione se non viene disposta la confisca o se il sequestro preventivo non viene convertito in sequestro conservativo.
IN DIRITTO
Il ricorso va respinto perché infondato.
Sotto la vigenza dell'abrogato codice di rito, che non prevedeva esplicitamente il sequestro preventivo, la giurisprudenza di questa corte non aveva assunto una posizione univoca in merito all'individuazione del momento in cui il bene oggetto di reati edilizi, sequestrato per fini cautelari, dovesse essere restituito all'avente diritto. In alcune decisioni si era affermato il principio che il sequestro potesse essere mantenuto fino alla sentenza definitiva semprecché nel frattempo non fossero venute meno le esigenze cautelari che avevano imposto la sua adozione (Cass. sez. III 16 giugno 1988 n 6982;26 settembre 1989 n 12934), fermo restando che dopo la sentenza definitiva la misura cautelare doveva comunque essere revocata, perché non poteva essere mantenuta per garantire l'esecutività dei provvedimenti amministrativi (Cass. 5 febbraio 1990 n 1535, udienza del 19 dicembre 1989). In altre pronunce, invece, si era sottolineato che il bene sequestrato per fini cautelari dovesse essere restituito con la sentenza di primo grado perché in tale data cessa la permanenza (cfr tra le ultime Cass. sez. III 5 febbraio 1990 n 1534 - udienza del 19 dicembre 1989.)
Le disposizioni del nuovo codice di rito hanno precisato meglio la materia distinguendo il sequestro probatorio, detto anche istruttorio, da quello preventivo e prevedendo il momento della cessazione del vincolo, sia per il sequestro probatorio (art 262 c.p.p.) che per quello preventivo (art 323 c.p.p.). In proposito l'articolo dianzi citato al comma primo dispone che con la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, ancorché soggetta ad impugnazione, le cose sequestrate devono essere restituite a chi ne abbia diritto, quando non deve essere disposta la confisca a norma dell'articolo 240 c.p. . Il provvedimento è immediatamente esecutivo. Il legislatore ha fissato quindi l'immediata esecutività per le sole sentenze di proscioglimento. Per quelle di condanna ha stabilito che il sequestro deve essere mantenuto quando è disposta la confisca (art 323 comma terzo).
Da tale norma, argomentando a contrario, non si può però trarre la convinzione che, quando non sia disposta la confisca, il bene debba essere comunque restituito anche se la sentenza di condanna non è ancora definitiva, giacché, nelle ipotesi di non definitivà della pronuncia di condanna, subentra la regola generale di cui al terzo comma dell'articolo 321 c.p.p.. Questa norma dispone infatti che le cose sequestrate per finalità cautelari debbano essere restituite allorché siano venute meno le esigenze che hanno determinato l'imposizione del vincolo. Quindi con la sentenza di condanna non definitiva il bene sequestrato per esigenze cautelari può essere restituito solo se alla data della pronuncia della sentenza di condanna non definitiva siano venute meno le esigenze cautelari, altrimenti il vincolo deve essere mantenuto fino alla sentenza definitiva.
La cessazione della permanenza alla quale, per i reati edilizi, talvolta si è fatto riferimento per giustificare la restituzione del bene al momento della pronuncia della sentenza di primo grado (cfr Cass. n. 8444 del 1993; n 711 del 1997 ) non rileva trattandosi, come è stato rilevato dalla dottrina, di un effetto meramente formale della sentenza che non fa venire meno il pericolo che la libera disponibilità del bene possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato ovvero agevolare la commissione di altri reati anche se della stessa specie.
La cessazione della permanenza non fa venir meno di per sé il pericolo che possa essere reiterato l'abuso edilizio, giacché il sequestro cautelare può essere disposto non solo per evitare l'aggravamento del medesimo reato ma anche l'agevolazione di altri reati anche se della stessa specie. Pertanto la cessazione della permanenza con la sentenza di primo grado non costituisce elemento di per sé idoneo a fare ritenere cessate le esigenze cautelari. Nelle decisioni più recenti questa sezione, ai fini dell'individuazione del momento in cui il bene sequestrato per abusi edilizi debba essere restituito, sia pure incidentalmente e senza approfondire la questione, ha fatto riferimento alla sentenza definitiva (cfr Cass n 12288 del 2000;45674 del 2003).
In conclusione si può affermare il principio di diritto in forza del quale il sequestro preventivo del bene oggetto di abuso edilizio per il quale sia pronunciata condanna deve cessare con la sentenza definitiva, perché il vincolo non può essere mantenuto oltre la decisione definitiva a garanzia della demolizione o dei provvedimenti amministrativi. Al di fuori delle ipotesi di proscioglimento, il bene oggetto dell'abuso edilizio, può essere restituito prima della pronuncia di condanna definitiva solo allorché siano cessate le esigenze cautelari che hanno giustificato l'imposizione del vincolo.
Alla stregua delle considerazioni svolte il ricorso deve essere respinto
P.Q.M.
LA CORTE
letto l'articolo 616 c.p.p.
RIGETTA
il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso in Roma il 14 dicembre del 2007
Depositato in cancelleria il 11/02/2008