Consiglio di Stato, V, 1°
dicembre 2003, n. 7799
EDILIZIA Piano di lottizzazione Necessità ai fini del rilascio del titolo edilizio – necessità – limiti ed eccezioni
Non necessita il previo strumento
urbanistico attuativo, ai fini del rilascio del titolo edilizio, quando l’area
sia già interamente urbanizzata. Tale principio opera a condizione che i piani
già predisposti ed attuati contemplino le opere di urbanizzazione primaria e
secondaria nell’ambito territoriale di riferimento, non può limitarsi alle
aree di contorno rispetto all’edificazione progettata ma deve riferirsi al
comprensorio stesso predisponendone la necessaria pianificazione Il principio
non trova applicazione – riemergendo la regola della necessità del previo
strumento attuativo - non solo nelle ipotesi estreme di zone assolutamente
inedificate, ma anche in quella intermedia di zone parzialmente urbanizzate,
nelle quali viene per lo meno a configurarsi una esigenza di raccordo col
preesistente aggregato abitativo e di potenziamento delle opere di
urbanizzazione L’esonero dal piano di lottizzazione è da riferirsi ai casi
assimilabili a quello del “lotto intercluso”, nel quale, come è evidente,
nessuno spazio potrebbe rinvenirsi per una ulteriore pianificazione. Non è così,
invece, in caso di zone solo parzialmente urbanizzate, esposte al rischio di
compromissione di valori urbanistici, nelle quali la pianificazione può ancora
conseguire l’effetto di correggere e compensare il disordine edificativo in
atto
REPUBBLICA
ITALIANA |
|
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO |
|
IL
CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE |
|
Sezione
Quinta |
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
sul
ricorso
n. 803 del 1978
, proposto
da Società Edilizia Pineto s.p.a.
, in persona del legale rappresentante,
rappresentata
e
difesa
dagli
avv.ti
Aldo Sandulli e Giuseppe Lavitola
, elettivamente domiciliata
presso
il secondo
in
Roma, via Costabella 23
contro
il Comune
di Roma,
rappresentato
e
difeso
dall’avv.to
Nicola Carnovale
ed elettivamente domiciliato
presso
la
sede dell’Avvocatura Comunale in Roma, via del Tempio di Giove 12
per
l'annullamento
della
sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. seconda
, 21 settembre 1977 n. 609, resa tra le
parti.
Visto il
ricorso con i relativi allegati;
Visto l’
atto di costituzione in giudizio del
Comune di Roma;
Viste le
memorie presentate dalle parti;
Visti gli
atti tutti della causa;
Relatore
alla pubblica udienza del 21 ottobre
2003
il
consigliere Marzio Branca, e uditi
gli avvocati
Cavalli per delega dell’avv.to
Lavatola e Carnevale;
Ritenuto
in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con la
sentenza in epigrafe, dichiarata
cessata la materia del contendere sul ricorso volto a censurare l’illegittimità
del silenzio serbato dal Comune di Roma sulla domanda di concessione edilizia
avanzata dalla s.p.a. Società Edilizia Pineto, odierna appellante, sono stati
respinti i quattro ricorsi proposti dalla medesima società avverso altrettanti
provvedimenti espliciti di diniego della richiesta concessione edilizia.
Il TAR ha
ritenuto che i provvedimenti impugnati fossero immuni dalle illegittimità
denunciate in quanto, in mancanza dello strumento attuativo imposto dalle norme
di attuazione del p.r.g., la domanda di concessione non poteva essere accolta.
Avverso la
sentenza la Società ricorrente ha proposto appello, assumendone l’erroneità
e chiedendone la riforma.
Nell’impugnativa
si sostiene che nella specie lo strumento attuativo poteva considerarsi non
necessario in considerazione del fatto che la zona interessata dai progetti
presentati doveva considerarsi interamente urbanizzata.
Il Comune
si è costituito in giudizio per resistere al gravame.
Entrambe
le parti hanno presentato memorie.
Alla
pubblica udienza del 21 ottobre
2003
la
causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il gravame
svolto dalla Società appellante fa leva essenzialmente sul principio, di
origine giurisprudenziale, secondo cui è illegittimo il diniego di licenza
edilizia fondato sulla carenza del piano di lottizzazione (anche se richiesto
– come nella specie - dal piano regolatore) quando l’area sia urbanizzata e
difetti una rigorosa valutazione dell’insediamento progettato in relazione
alla situazione generale del comprensorio (Cons. St.,
Ad. Plen. 6 ottobre 1992 n. 12).
Si assume
che nella specie l’area doveva considerarsi interamente urbanizzata, tranne
che per le opere interne al comprensorio interessato, il cui onere sarebbe stato
assunto dall’Impresa, in quanto i 28 edifici progettati sarebbero stati
realizzati a confine con altro quartiere dotato di tutti i moderni servizi
previsti dalla urbanizzazione di un territorio.
Neppure
avrebbe dovuto trascurarsi, secondo l’appellante, che con il piano
particolareggiato 3/M uno specifico intervento pianificatorio era stato messo in
atto nella stessa zona, dotandola di opere di urbanizzazione secondaria.
La tesi
dell’appellante non può essere condivisa.
I primi
giudici, invero, avevano messo in evidenza, correttamente, come la domanda di
concessioni edilizie per la realizzazione di un complesso abitativo articolato
su 28 palazzine per circa 713.520 mc. rendesse irrilevante la circostanza che le
zone abitate adiacenti potessero considerasi interamente urbanizzate, posto che
il nuovo insediamento presentava entità tale da rendere
indispensabile un apposito intervento pianificatorio.
Tale
orientamento merita di essere confermato.
Debbono
richiamarsi, in primo luogo le numerose decisioni con le quali il Consiglio di
Stato ha avuto cura di precisare ulteriormente il principio enunciato
dall’Adunanza Plenaria, sopra ricordato.
Si è
osservato, in particolare che il suddetto principio ha il suo necessario
presupposto in uno stato di fatto che consenta di prescindere dalla
predisposizione dello strumento attuativo, in quanto lo stesso risulta non più
necessario perché lo scopo cui sarebbe destinato è già stato raggiunto. Perché
ciò accada occorre che i piani già predisposti ed attuati contemplino le opere
di urbanizzazione primaria e secondaria nell’ambito territoriale di
riferimento, che non può limitarsi alle aree di contorno rispetto
all’edificazione progettata ma deve riferirsi al comprensorio stesso
predisponendone la necessaria pianificazione (Sez. V, 8 ottobre 2002 n. 5335; 15
febbraio 2001 n. 790; 7 marzo 2001 n. 1341).
Si è
dunque chiarito che, se l’esigenza di previo piano regolatore
particolareggiato è insussistente nel caso di zone completamente urbanizzate,
assume tutta la sua importanza, non solo nelle ipotesi estreme di zone
assolutamente inedificate, ma anche in quella intermedia di zone parzialmente
urbanizzate, nelle quali viene per lo meno a configurarsi una esigenza di
raccordo col preesistente aggregato abitativo e di potenziamento delle opere di
urbanizzazione, e tale esigenza è tanto più intensa quanto più
l’insediamento progettato sia di rilevante entità (Sez. V, 8 ottobre 2002 n.
5321; 1 luglio 2002, n. 5387; 14 febbraio 2003 n. 802; 9 maggio 2003 n. 2449).
Con
precisione ancora maggiore, la giurisprudenza ha affermato che l’esonero dal
piano di lottizzazione previsto in p.r.g. è da riferirsi ai casi assimilabili a
quello del “lotto intercluso”, nel quale, come è evidente, nessuno spazio
potrebbe rinvenirsi per una ulteriore pianificazione. Non è così, invece, in
caso di zone solo parzialmente urbanizzate, esposte al rischio di compromissione
di valori urbanistici, nelle quali la pianificazione può ancora conseguire
l’effetto di correggere e compensare il disordine edificativo in atto (Sez.
V, 27 ottobre 2000 n. 5756; 17 maggio 2000, n. 2874).
Da tali
indirizzi il Collegio non ritiene di doversi discostare.
L’appellante
infatti si limita a rilevare che le zone adiacenti all’area interessata ai
suoi progetti sono urbanizzate, ma, trascurando l’orientamento
giurisprudenziale sopra ricordato, non tiene conto della circostanza che tali
opere di urbanizzazione state concepite e realizzate in relazione ai carichi
urbanistici contestualmente previsti, cui era certamente estraneo il peso del
nuovo imponente insediamento.
Né pare
che tale rilievo sia validamente contrastato dal richiamo al piano
particolareggiato 3/M, posto
che le strutture previste in tale strumento, in anni ormai lontani, erano
destinate a sopperire, ed anche parzialmente, ad esigenze già presenti nelle
zone considerate.
Sembra,
infine, da condividere l’osservazione della difesa dell’Amministrazione, che
l’insieme dei progetti per i quali si è chiesta la concessione edilizia, in
virtù dell’ampiezza del territorio interessato, del numero degli edifici e
degli abitanti che vi si sarebbero insediati, finiva con l’assumere in via
surrettizia la funzione che è propria della lottizzazione, che è istituto
diverso dalla concessione, e che richiese l’osservanza dei principi fissati
dalla legge urbanistica.
L’appello
deve pertanto essere respinto, ma sussistono giuste ragioni per disporre la
compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta,
rigetta
l’appello in epigrafe;
dispone la
compensazione delle spese;
ordina che
la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così
deciso in Roma,
nella
camera di consiglio del 21 ottobre
2003 con l'intervento dei magistrati:
Alfonso
Quaranta
Presidente
Raffaele
Carboni
Consigliere
Giuseppe
Farina
Consigliere
Aldo
Fera
Consigliere
Marzio
Branca
Consigliere
est.