Cass. Sez. III n. 44353 del 3 novembre 2015 (Ud 8 ott 2015)
Pres. Fiale Est. Di Stasi Ric. Gambino
Acque. Acque reflue domestiche ed industriali
La natura del refluo scaricato costituisce il criterio di discrimine tra la tutela punitiva dì tipo amministrativo e quella strettamente penale: nel caso in cui lo scarico abusivo abbia ad oggetto acque reflue domestiche, ovvero di reti fognarie, potrà configurarsi l'illecito amministrativo, d.lgs. n. 156 del 2006, ex art. 133, comma 2, mentre si configurerà il reato di cui all'art. 137, comma 1, citato Decreto, quando lo scarico riguardi acque reflue industriali, definite dall'art. 74, lett. h), come qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti. Nella nozione di acque reflue industriali, quindi, rientrano tutti i reflui derivanti da attività che non attengono strettamente al prevalente metabolismo umano ed alle attività domestiche, cioè non collegati alla presenza umana, alla coabitazione ed alla convivenza di persone; conseguentemente sono da considerare scarichi industriali, oltre ai reflui provenienti da attività di produzione industriale vera e propria, anche quelli provenienti da insediamenti ove si svolgono attività artigianali e di prestazioni di servizi, quando le caratteristiche qualitative degli stessi siano diverse da quelle delle acque domestiche
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