Consiglio di Stato, V, 31 dicembre
2003, n. 9284
URBANISTICA Piano
insediamenti produttivi – assegnazioni aree – procedura concorsuale –
criteri – fattispecie.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sui
ricorsi in appello:
nn.
10613/2001 e 4433/2002
, proposti da Merito Antonio,
rappresentato e difeso dall’Avv. Andrea Abbamonte, con il quale è
elettivamente
domiciliato
in
Roma, Via degli Avignonesi, n. 5
CONTRO
n.
10613/01:
-
il Comune di Volla, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso
dall’Avv. Enrico Angelone elettivamente domiciliato presso lo studio
dell’Avv. Claudia De Curtis in Roma, Via Barberini, 12,
-
Merano Trasporti, s.a.s., La Nuovissima, s.a.s., La Società TIEFFE, la
Tipografia Fratelli Paciocco, s.n.c., la Sater, s.r.l., Società Edil Borrelli,
Società DA.MA Plast, Società Ecatech Group, Società Casertano e c, Società
O.R.FRI, s.n.c., Società Aerre, Società Ortofrutticola Santarosa, s.r.l.,
Società Fondeuropa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.,
rappresentati e difesi dagli Avv.ti Ciro Maglione e Domenico Zeno, con i quali
sono elettivamente domiciliate in Roma, Via Casaletto 143, c/o Alfredo Pieretti,
-
Langella Mario, Società Omau, s.r.l., Ditta Nuova Primavera di Esposito Luigi e
C, e Società Tecnomotor, non costituiti;
n.
4433/02:
-
Ditta Nuova Canepa Metalmeccanica, s.r.l., Società Fondeuropa, Langella Mario,
Società Omau, s.r.l., Ditta Nuova Primavera di Esposito Luigi e C, e Società
Tecnomotor, non costituiti;
-
la Linel, s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita;
per
l'annullamento, con il ricorso n. 10613/2001 della sentenza del T.A.R. della
Campania, II Sezione, del 4.7.2001, n. 3118, e con il ricorso n. 4433/2002,
della sentenza del T.A.R. della Campania del 14.2.2002, n. 867;
Visti
i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti
gli atti tutti di causa;
Relatore,
alla pubblica udienza del 27.5.2003
, il Consigliere
Claudio Marchitiello;
Udito
altresì l’Avv. Abbamonte;
Ritenuto
e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con
il ricorso n. 1175/2001, il Sig. Antonio Merito impugnava:
1)
la deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Volla del 16.11.2000, n.
210, avente ad oggetto: “presa d’atto graduatoria definitiva lotti P.I.P.”;
2)
la deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Volla del 4.9.2000, n.
124, di affidamento dell’incarico per l’attività di istruttoria e di
consulenza al Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di ricerca sulle
attività terziarie;
3)
la deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Volla del 5.1.2001, n.
260, avente ad oggetto “assegnazione suolo P.I.P. Via Palazziello – Ditta
Edil Borrelli”
4)
la deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Volla del 5.1.2001, n.
261, avente ad oggetto “assegnazione suolo P.I.P. Via Palazziello – Ditta
Nuova Primavera”;
5)
la deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Volla del 5.1.2001, n.
261, avente ad oggetto “assegnazione suolo P.I.P. Via Palazziello – Ditta
Tieffe”;
6)
la deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Volla del 5.1.2001, n.
260, avente ad oggetto “assegnazione suolo P.I.P. Via Palazziello – Ditta
Casertano”,
7)
la deliberazione del Consiglio Comunale del 26.3.1985, di approvazione del
P.I.P. adiacente Via Montanino;
8)
il decreto sindacale n. 1 del 5.1.1999;
9)
il bando di assegnazione lotti in area P.I.P. approvato con la deliberazione del
Consiglio Comunale del 22.7.1999, n. 49, con particolare riferimento all’art.
5, comma 3, se ed in quanto interpretato nel senso che la Commissione di
valutazione possa avvalersi della consulenza da parte di Università e/o Enti
pubblici e/o privati per la valutazione delle singole istanze e non per
l’esame di specifiche problematiche derivanti dall’esame delle domande;
10)
il bando di assegnazione lotti in area P.I.P. approvato con la deliberazione del
Consiglio Comunale del 22.7.1999, n. 49, con particolare riferimento al
combinato disposto degli artt. 4 lett. F e 3 lett. K se ed in quanto
interpretati nel senso che la priorità ivi prevista andasse riconosciuta
unicamente ai soggetti destinatari di decreti di occupazione ricadenti in area
diversa dall’area del P.I.P. approvato dal Comune di Volla;
11)
i verbali della Commissione esaminatrice con particolare riferimento al verbale
n. 13 se ed in quanto la
commissione avesse ritenuto che la priorità di cui al combinato disposto degli
artt. 4 lett. F e 3 lett. K non andasse riconosciuta al ricorrente in quanto
soggetto destinatario di procedura espropriativa nell’ambito dell’area del
P.I.P. approvato dal Comune di Volla;
12)
l’attestato del Segretario generale del Comune di Volla versato in atti
l’11.4.2001, indicante le ditte che hanno goduto delle priorità “in quanto
soggetti destinatari di decreti di
occupazione ricadenti in era diversa e afferenti il costruendo centro
agroalimentare”.
Il
Comune di Volla e le società Tieffe, s.r.l., Edil Borrelli, si costituivano in
giudizio opponendosi all’accoglimento del ricorso.
Proponevano
intervento ad opponendum le società Merano Trasporti, s.a.s., La Nuovissima,
s.a.s., la Tipografia Fratelli Paciocco, s.n.c., la Sater, s.r.l., Società Edil
Borrelli, Società Dana Plast, Società Ecathec Group, Società Casertano e c,
Società O.R.Fri, s.n.c., Società Aerre, Società Ortofrutticola Santarosa,
la società Langella Mario, Società Omau, Società Fondoeuropea, s.r.l.,
e la Società Tecnomotor.
Il
T.A.R. della Campania, II Sezione, con la sentenza del 4.7.2001, n. 3118,
accoglieva il ricorso per l’incompetenza della Giunta Municipale ad approvare
la graduatoria degli assegnatari dei lotti P.I.P.
Il
Sig. Merito appella la sentenza nelle parti a se sfavorevoli, deducendone la
erroneità e
domandandone
la riforma.
Resistono
all’appello il Comune di Volla e i soggetti indicati in epigrafe che chiedono
la conferma della sentenza appellata.
II
– Con il ricorso n. 11416/2002, il Sig. Merito impugnava: il provvedimento del
Responsabile del Servizio del Comune di Volla del 13.7.2001, n. 298, avente ad
oggetto “approvazione graduatoria definitiva assegnazione lotti in area P.I.P.”
la
deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Volla 16.11.2000, n. 210,
avente ad oggetto: “presa d’atto graduatoria definitiva lotti P.I.P.”.
Il
Comune di Volla si costituiva in giudizio opponendosi all’accoglimento del
ricorso.
Proponevano
intervento ad opponendum le società Merano Trasporti, s.a.s., La Nuovissima,
s.a.s., la Tipografia Fratelli Paciocco, s.n.c., la Sater, s.r.l., Società Edil
Borrelli, Società Dana Plast, Società Ecathec Group, Società Casertano e c,
Società O.R.Fri, s.n.c., Società Aerre, Società Ortofrutticola Santarosa,
la società Langella Mario, Società Omau, Società Fondoeuropea, s.r.l.,
e la Società Tecnomotor.
Il
T.A.R. della Campania, II Sezione, con la sentenza del 14.2.2002, n. 867,
respingeva il ricorso.
Il
Sig. Merito appella la sentenza chiedendone la riforma.
Resistono
all’appello il Comune di Volla e gli altri soggetti indicati in epigrafe.
All’udienza
del 27.5.2003
, i ricorsi in appello sono stati
ritenuti per la decisione.
DIRITTO
1.-
I due appelli in epigrafe, rispettivamente contrassegnati con i nn. 10613/2001 e
4433/2002 possono essere riuniti e definiti con un’unica decisione, stante la
loro evidente connessione soggettiva ed oggettiva.
2.-
Giova far precedere l’esame dei due appelli da una sintetica esposizione dei
fatti attinenti alla controversia.
Il
Consiglio comunale del Comune di Volla, con la deliberazione del 26.3.1986, n.
41, approvava un piano per gli insediamenti produttivi in un’area adiacente
Via Montanino, assegnando al
Sindaco il compito di adottare gli atti espropriativi e alla Giunta Municipale
la delega per le assegnazioni in proprietà o in diritto di superficie dei
singoli lotti.
Dopo
la pubblicazione sul B.U.R.C. del 1.6.1998, n. 1, il Piano per gli insediamenti
produttivi diveniva esecutivo e il Sindaco, con decreto del 5.1.1999, vincolava
alla espropriazione le aree inserite nel piano.
Con
la deliberazione del Consiglio comunale del 22.7.1999, n. 49, veniva approvato
il bando per l’assegnazione delle aree all’interno del P.I.P.
Il
bando stabiliva la nomina da parte della Giunta Municipale una commissione di
valutazione, composta da tre funzionari del Comune che, a sua volta, avrebbe
potuto fare ricorso alla consulenza di università e/o enti pubblici e/o
privati, con obbligo di avvalersi, “per l’esame delle problematiche
derivanti dall’esame delle domande”, di una struttura universitaria e/o
pubblica.
Il
bando di gara, inoltre, all’art. 4, lett. F), stabiliva che “le ditte e/o le
società le cui domande o documentazione risulti conforme a quanto stabilito
dalla lettera K dell’art. 3 del presente regolamento, localizzate ed
effettivamente operanti nell’ambito del territorio comunale, destinatarie dei
provvedimenti espropriativi per la realizzazione di opere pubbliche e/o di
pubblica utilità, godranno di priorità assoluta nella assegnazione dei lotti
oggetto del presente bando-regolamento”.
L’art.
3, lett. K, a sua volta, disponeva, in ordine alla documentazione da allegare
alla domanda per l’assegnazione dei lotti che “per le ditte e/o società
localizzate ed effettivamente operanti sul territorio di Volla, oggetto di
procedimenti espropriativi, per la realizzazione di opere pubbliche e/o di
pubblica utilità, dovranno presentare apposita attestazione rilasciata da enti
e/o società espropriante”.
In
esecuzione del bando approvato con la deliberazione del Consiglio comunale del
22.7.1999, n. 49, la Giunta Municipale, con
la deliberazione dell’11.1.2000, n. 395, provvedeva a nominare la commissione
che, insediatasi in data 28.1.2000, approvava uno schema di scheda istruttoria
per la valutazione della documentazione allegata alle domande di assegnazione
delle aree.
Con
la successiva deliberazione della Giunta Municipale del 4.9.2000, n. 124,
infine, l’incarico per l’attività istruttoria e di consulenza veniva
assegnato al Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Ricerca sulle
attività terziarie (CNR-IRAT).
Il
Sig. Antonio Merito, in data 3.12.1999, avanzava istanza per l’assegnazione di
un’area all’interno del P.I.P. per la realizzazione di un centro
polifunzionale denominato C.I.G.S. (Centro di Istruzione Scuola Guida), per
l’effettuazione di una vasta gamma di servizi (autoscuola e servizi
collegati).
Il
Sig. Merito nella successiva graduatoria provvisoria elaborata dalla commissione
esaminatrice (verbale n. 16 del 16.10.2000) si collocava al posto n. 43, con
punti 4,8, che veniva confermato, dopo ricorso alla stessa commissione, anche
dalla graduatoria definitiva (verbale n. 17 del 30,10,2000)
Con
la deliberazione della Giunta Municipale del 31.10.2000, n. 210, infine, le
determinazioni della commissione venivano definitivamente approvate.
Il
Sig. Merito, non utilmente collocato in graduatoria, non otteneva
l’assegnazione di un lotto.
Il
T.A.R. della Campania, II Sezione con la sentenza del 4.7.2001, n. 3118,
accoglieva il ricorso proposto dal Sig. Merito avverso tutti gli atti della gara
per l’assegnazione dei singoli lotti limitatamente al punto in cui il Sig.
Merito aveva dedotto la incompetenza della Giunta Municipale ad approvare la
graduatoria degli assegnatari, affermando che il provvedimento era di competenza
dirigenziale.
Con
la successiva sentenza del 14.2.2002, n. 867, la II Sezione del T.A.R. della
Campania respingeva il ricorso proposto dal Sig. Merito avverso il provvedimento
adottato dal Dirigente del Settore del 13.7.2001, n. 298, con il quale era
stata nuovamente approvata la graduatoria definitiva degli assegnatari.
3.-
L’appello indicato in epigrafe con il n. 10613/2001, diretto dal Sig. Merito
alla riforma della sentenza del T.A.R. della Campania, II Sezione del 4.7.2001,
n. 3118, nella parte in cui è ad esso sfavorevole, è da respingere.
Con
il primo motivo, l’appellante insiste nell’affermare la illegittimità della
procedura seguita dal Comune di Volla, per violazione del bando.
Secondo
l’appellante, la struttura CRN-IRAT, che avrebbe dovuto occuparsi, secondo il
bando approvato con la deliberazione consiliare del 22.7.1999, n. 49,
“dell’esame di specifiche problematiche derivanti dall’esame delle
domande” avrebbe esorbitato da tali compiti e invaso attribuzioni che, in
conformità ai principi contenuti nell’art. 37 del T.U. n. 267 del 2000, erano
stati assegnati ad una commissione costituita da dirigenti del Comune.
L’appellante,
quindi, deduce che non competeva alla struttura CRN-IRAT, incaricata della
“risoluzione di specifiche problematiche”, predisporre le singole schede di
valutazione, operare, cioè la istruttoria delle domande, ed esprimere giudizi
al posto della predetta commissione esaminatrice.
Il
motivo è infondato.
In
primo luogo, si deve osservare che non appare sindacabile il grado di
collaborazione dato nel procedimento di cui trattasi dalla predetta struttura
CRN-IRAT, in quanto la l’espressione “problematiche”
non può essere definita oggettivamente, essendo la sua interpretazione
legata a valutazioni variabili da soggetto a soggetto, e quindi non
sindacabili in sede di legittimità ma rimesse esclusivamente alle
determinazioni dei componenti della commissione esaminatrice.
In
secondo luogo, sono da condividere le conclusioni alle quali sono pervenuti i
primi giudici, che hanno ritenuto risolutivo a respingere la censura il fatto
che tutta l’attività posta in essere dalla struttura CRN-IRAT è stata
recepita e fatta propria dalla commissione esaminatrice, che quindi se ne è
assunta la responsabilità.
Dal
verbale del 6.10.2000, n. 13, emerge, infatti, che le singole domande sono state
valutate dalla commissione e che la questa ha assegnato al Sig. Merito il
punteggio di 4,8 esprimendo anche la motivazione giustificativa di tale
punteggio.
Con
un secondo, articolato motivo di appello, il Sig. Merito lamenta che non gli è
stata riconosciuta alcuna priorità nell’assegnazione dei lotti che, invece, a
norma del bando gli sarebbe spettata, in quanto titolare di aree espropriate per
la realizzazione del P.I.P.
La
censura è evidentemente infondata.
Il
bando di gara, con il combinato disposto costituito dagli artt. 4, lett. F) e 3,
lett. K), chiaramente ritiene prioritarie (“godranno di priorità assoluta
nell’assegnazione dei lotti oggetto del presente Bando-Regolamento”) le
richieste di assegnazione di aree da parte di
“ditte o società” destinatarie di provvedimenti espropriativi per la
realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità.
Deve,
peraltro, trattarsi di ditte o società localizzate ed “effettivamente
operanti” nel territorio di Volla.
Il
Sig. Merito non è titolare di una ditta “operante” nel territorio comunale
che, a causa dell’espropriazione dell’area di pertinenza per la
realizzazione di un’opera di interesse pubblico (quale è certamente anche il
P.I.P.), è costretta a trasferirsi su altra area.
La
domanda di assegnazione formulata dal Sig. Merito, infatti, chiaramente non trae
origine da un’attività destinata
ad essere incisa dalla realizzazione di un’opera di interesse pubblico. Il
Sig. Merito, infatti, nella sua domanda ha chiesto l’assegnazione di un lotto
all’interno del P.I.P. in vista della futura concretizzazione di un Centro di
Istruzione Scuola Guida (“l’iniziativa che si intende avviare ha per oggetto
la istituzione di un centro polifunzionale denominato C.I.S.G.”).
E’
pertanto evidente che il Sig. Merito non poteva usufruire delle priorità
stabilite dal bando.
Sono
evidentemente irrilevanti, stante la chiara regola del bando di gara, le
deduzioni dell’appellante secondo cui la commissione, solo con la reiezione
del ricorso prodotto contro la graduatoria provvisoria, ha indicato la effettiva
ragione per la quale non veniva accordata al Sig. Merito la priorità richiesta.
Da
quanto precede emerge anche che la circostanza di essere proprietario di aree
occorrenti per la formazione del P.I.P. (al momento della domanda non ancora
fatte oggetto di espropriazione) è del tutto irrilevante, atteso che su tali
aree l’appellante non svolgeva alcuna attività incisa dalla realizzazione del
P.I.P.
Il
Sig. Merito è insorto anche contro il bando (producendo motivi aggiunti in
primo grado), che ha stabilito le regole di priorità alle quali si è fatto
riferimento e, tra queste, la clausola istitutiva delle priorità assolute di
cui all’art. 4 lett. f).
Le
relative censure, peraltro, si rivelano tardive, in quanto non è stata
tempestivamente impugnata nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione la
deliberazione del Consiglio comunale del 22.7.1999, n. 49, con la quale il bando
è stato approvato.
Non
sono rilevanti neppure le argomentazioni che riguardano la natura del vincolo
gravante sulle aree di proprietà dell’appellante inserite nel piano, atteso
che, come si è rilevato, l’appellante non svolgeva sulle predette aree
un’attività economica incisa dall’approvazione del P.I.P.
Il
bando è chiaro riguardo alle regole che stabiliscono le priorità
nell’assegnazione dei lotti e tali regole, come si è rilevato,
riguarderebbero anche le aree site nel P.I.P. se queste fossero interessate da
attività economiche.
Si
rivela infondato anche l’unico motivo di appello dedotto nella impugnativa
della sentenza del 14.2.2002, n. 867 (gli altri motivi di tale impugnativa
riproducono quelli respinti dal T.A.R. con la sentenza del 4.7.2001, n. 3118 e
qui già esaminati).
Con
la precedente pronuncia il T.A.R. aveva annullato la deliberazione della Giunta
Municipale del 16.11.2000, n. 210, di approvazione della graduatoria degli
assegnatari, sul rilievo che tale provvedimento non era di competenza del
predetto organo collegiale ma doveva essere adottato da un dirigente del Comune.
La
pronuncia quindi non aveva annullato tutta la procedura posta in essere dal
Comune per l’assegnazione dei lotti ma solo l’atto di approvazione della
graduatoria degli assegnatari.
L’amministrazione,
pertanto, non doveva rinnovare, come sostiene l’appellante, tutta la
procedura. Il provvedimento del
Dirigente del Settore competente del 13.7.2001, n. 298, che si è limitato ad
approvare nuovamente la graduatoria, pertanto, è immune dalle censure formulate
dall’appellante.
4.-
In conclusione, i due appelli riuniti devono essere respinti.
5.-
Le spese del secondo grado del giudizio, sussistendo giusti motivi, possono
integralmente compensarsi fra le parti costituite.
P.Q.M.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, riuniti gli appelli
in epigrafe, li respinge.
Compensa
le spese del secondo grado del giudizio.
Ordina
che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così
deciso, in Roma,in Camera di Consiglio, il 27.5.2003
, con l'intervento dei signori:
Emidio
Frascione
Presidente
Francesco
D’Ottavi
Consigliere
Claudio
Marchitiello
Consigliere Est.
Aniello
Cerreto
Consigliere
Carlo
Deodato
Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
F.to
Claudio Marchitiello
F.to Emidio Frascione