Sez. 3, Sentenza n. 4682 del 11/01/2005 Ud. (dep. 09/02/2005 ) Rv. 230678
Presidente: Papadia U. Estensore: Grillo C. Relatore: Grillo C. Imputato: Licari. P.M. D'Angelo G. (Diff.)
(Annulla senza rinvio, Trib. Marsala, 13 Gennaio 2004)
ACQUE - Tutela dall'inquinamento - Scarico in mare di reflui industriali - Disciplina sulla individuazione degli scarichi esistenti al momento di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 1999 - Applicabilità - Autorizzazione provvisoria tacita - Possibilità - Esclusione.
Massima (Fonte CED Cassazione)
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, va considerato esistente lo scarico diretto in mare di acque reflue industriali in esercizio al momento di entrata in vigore della legge 11 maggio 1999 n. 152 e regolarmente autorizzato, anche se a tale tipologia di scarichi non può applicarsi la disciplina dell'autorizzazione provvisoria tacita prevista dall'art. 15 della legge 10 maggio 1976 n. 319, come modificata dall'art. 7 della legge 17 maggio 1995 n. 172.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPADIA Umberto - Presidente - del 11/01/2005
Dott. VITALONE Claudio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRILLO Carlo - Consigliere - N. 12
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 40925/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LICARI VINCENZO, nato a Marsala il 29/6/1954;
avverso, la sentenza n. 15/04 del 13/1-26/7/2004, pronunciata dal Tribunale di Marsala.
-Letti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
-udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Carlo M. Grillo;
-udite le conclusioni del P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. D'Angelo G., con cui chiede il rigetto del ricorso;
La Corte:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, condannava Licari Vincenzo, quale amministratore della ditta "Ittica Mediterranea s.r.l.", opponente a decreto penale, alla pena di euro 5.000,00 di ammenda in ordine alla contravvenzione di cui all'art. 59 D. L.vo n. 152/1999, accertata l'11/7/2000, per aver effettuato, senza autorizzazione, scarichi in mare di acque reflue industriali. Avverso detta sentenza ricorre l'imputato, deducendo erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 59 D. L.vo n. 152/1999, non avendo il giudice correttamente valutato la "conducenza probatoria" della richiesta di autorizzazione allo scarico delle acque reflue, da lui inoltrata al Comune di Marsala il 18/2/98 e rimasta inevasa. Invero, a suo avviso, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, l'autorizzazione doveva ritenersi tacitamente concessa per mancato rifiuto entro sei mesi dalla presentazione della domanda, con conseguente insussistenza del reato. All'odierna udienza il P.M. conclude come riportato in epigrafe.
Il ricorso merita accoglimento.
È pacifico che:
- la "Ittica Stagnone s.r.l." era titolare, dall'11/3/1983, di regolare autorizzazione allo scarico in mare delle acque reflue provenienti dal proprio impianto di itticoltura intensiva a ciclo completo;
- con contratto di affitto decennale, stipulato il 22/4/96, alla detta società subentrava la "Ittica Mediterranea s.r.l.", svolgente la medesima attività, caratterizzata dunque dallo stesso ciclo produttivo e da uguali modalità e qualità dello scarico;
- l'1/6/95 entrava in vigore la L. n. 172/1995, che poneva a carico delle competenti autorità l'onere di riesaminare (entro sei mesi) tutte le autorizzazioni in corso, stabilendo una validità quadriennale di esse;
- quando è entrata in vigore la detta legge, quindi, la autorizzazione della Ittica Stagnone era "in corso" e, non essendo stata "riesaminata" d' ufficio entro l'1/12/95, avrebbe avuto comunque validità quadriennale;
- in data 18/2/98, prima dello scadere del quadriennio, l'imputato, quale presidente della società affittuaria, aveva chiesto il rinnovo dell'originaria autorizzazione, precisando che gli scarichi avevano le medesime caratteristiche quali-quantitative di quelli prodotti dalla vecchia società;
- nessun provvedimento era stato adottato dalla P.A. con riferimento anche a tale istanza e, in data 11/7/2000, il ricorrente veniva contravvenzionato per il reato di cui all'art. 59 D. L.vo n. 152/1999.
Da questa premessa in fatto, non contestata, è evidente - ad avviso del Collegio - l'insussistenza del reato de quo; invero, benché non specificamente indicato il riferimento normativo, l'addebito riguarda l'effettuazione di scarico "industriale" in carenza della prescritta autorizzazione, come si legge nel capo di imputazione, e cioè il reato previsto dal primo comma dell'art. 59.
Ritiene il Collegio, in relazione a detta imputazione, che lo scarico per cui si procede debba qualificarsi "esistente", pur volendo aderire alla tesi maggioritaria (tra altre: Cass. Sez. 3^, 17 dicembre 1999, Scaramozza; 3 marzo 2000, Fresia; 5 dicembre 2003, Marziano) secondo cui devono ritenersi "nuovi" anche gli scarichi di acque reflue industriali in esercizio al momento di entrata in vigore della legge, ma non autorizzati. Lo scarico in questione, infatti, era regolarmente autorizzato, almeno fino all'1/6/99 (calcolando la durata quadriennale dell'autorizzazione con decorrenza dalla data di entrata in vigore, della legge n, 172/1995) ed il titolare ne aveva chiesto il rinnovo un anno prima della detta scadenza senza ottenere risposta, nonostante che, a termini della menzionata legge 172 - come si è detto - i Comuni dovevano esaminare ex officio questo tipo di autorizzazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Nè si sarebbe potuto ragionevolmente pretendere l'interruzione (o chiusura) dell'attività imprenditoriale esercitata dal Licari, con prevedibile rilevante danno economico, fino al rinnovo dell'autorizzazione. Quindi con l'avvento del D, L.vo nr. 152/1999 lo scarico de quo doveva considerarsi esistente ed autorizzato, pur non potendosi applicare ad esso la disciplina dell'"autorizzazione provvisoria tacita", prevista dall'art. 15, comma 10, L. n. 319/1976, come modificato dall'art. 7 L, n. 172/1995, trattandosi di scarico diretto nelle acque del mare, e perciò soggetto alla disciplina dell'art. 11 L. n, 319/1976 (v. in tal senso Cass. Sez. 3^, 22 giugno 2004, Tringali). Consegue a detta qualificazione dello scarico, non risultando esservi stata sospensione o revoca dell'autorizzazione, la non configurabilità del reato di cui all'art. 59 D. L.vo n. 152/1999.
P.Q.M.
la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2005.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2005