Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4326, del 30 agosto 2013
Urbanistica.Oneri concessori e mutamento di destinazione d'uso
Ai fini dell'insorgenza dell'obbligo di corresponsione degli oneri concessori, è rilevante, il verificarsi di un maggior carico urbanistico quale effetto dell'intervento edilizio, sicché è sufficiente che a seguito degli effettuati lavori, a prescindere dalla loro entità, risulti comunque mutata la realtà strutturale e la fruibilità urbanistica, con oneri conseguentemente riferiti all'oggettiva rivalutazione dell'immobile e funzionali a sopportare l'aggiuntivo carico "socio - economico" che l'attività edilizia comporta, anche quando l'incremento dell'impatto sul territorio consegua solo a marginali lavori. E’ quindi sufficiente che le opere assentite comportino un mutamento di destinazione d'uso ovvero una variazione essenziale del manufatto con passaggio da una categoria urbanistica ad altra funzionalmente autonoma, per giustificare a seguito del maggior carico urbanistico, il ricalcolo degli oneri dovuto. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
N. 04326/2013REG.PROV.COLL.
N. 04446/2001 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4446 del 2001, proposto da:
Società SIF s.r.l., in persona dell’Amministratore unico pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Paolucci e Rolando Roffi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Massimo Letizia, in Roma, viale Angelico n. 103;
contro
Comune di Imola, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Silva Gotti e Teodoro Katte Klitsche de La Grange, con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Roma, via Scialoja, n. 6;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Emilia-Romagna – Bologna, Sezione I, n. 941/2000, resa tra le parti, di reiezione del ricorso proposto perché fosse accertato che la concessione edilizia n. 9 del 15.1.1998, rilasciata per la ristrutturazione a sala giochi di un fabbricato situato nel Comune di Imola, alla via Xella n. 2, non scontava oneri di urbanizzazione, o, comunque, non li scontava nei termini liquidati, e per la condanna di detto Comune alla restituzione in tutto o in parte di quanto già corrisposto a detto titolo;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Imola;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2013 il Cons. Antonio Amicuzzi e uditi per le parti gli avvocati Massimo Letizia su delega dell'avv. Francesco Paolucci e Silva Gotti;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
La società S.I.F. s.r.l., proprietaria di un immobile sito nel Comune di Imola, alla via Xella n. 2, per il quale aveva presentato richiesta di concessione di ristrutturazione con mutamento di destinazione d’uso da officina a sala giochi (rilasciata in data 15.1.1998 con richiesta di pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria per £ 30.437.515 e oneri di urbanizzazione secondaria per £ 44.089.888, già corrisposti al 50%), ha adito il T.A.R. Emilia Romagna per ottenere l’accertamento del fatto che detta concessione non scontava oneri di urbanizzazione, o, comunque, non li scontava nei termini liquidati dal Comune (dovendosi quanto meno scomputare gli oneri inerenti alla attività precedente legittimamente esercitata nell’immobile, di officina e commercializzazione di autoveicoli) e inoltre per conseguire la condanna del Comune alla restituzione in tutto o in parte di quanto già corrisposto a detto titolo.
Detto T.A.R., con la sentenza in epigrafe indicata, ha respinto il ricorso nell’assunto che il mutamento della destinazione d’uso aveva comportato il passaggio dall’uno all’altro dei raggruppamenti di categorie previsti dall’art. 2 della l.r. n. 46/1988 e che non sussisteva violazione dell’art. 16, comma 5, della l. r. n. 6/1995, che attiene alla diversa fattispecie dell’autorizzazione edilizia per il cambio di destinazione d’uso di immobili non connesso a trasformazione fisiche; inoltre nell’assunto che era infondata la richiesta di scorporo dagli oneri previsti per la nuova destinazione d’uso di quelli relativa alla destinazione d’uso pregressa.
Con il ricorso in appello in esame la citata società ha chiesto l’annullamento e la riforma di detta sentenza per i seguenti motivi:
1.- Il T.A.R. ha erroneamente affermato che la concessione edilizia aveva comportato l’esecuzione di opere di trasformazione dell’edificio, senza considerare che esse erano limitate ad interventi che non avevano comportato aumento di superfici utili o cambio di uso tra “raggruppamenti” non consentiti.
Non è condivisibile l’affermazione che l’Amministrazione, nel quantificare gli oneri, ha tenuto conto dei criteri di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 3098 del 14.3.1990.
Non è condivisibile l’assunto del T.A.R. che non è possibile lo scomputo degli oneri competenti al precedente uso dell’immobile in questione.
Dai conteggi effettuati dall’Amministrazione non è comprensibile il ragionamento seguito nella liquidazione, né la sentenza ha fatto chiarezza al riguardo.
Con atto depositato il 28.6.2001 si è costituito in giudizio il Comune di Imola, che ha dedotto la infondatezza dell’appello, chiedendone la reiezione.
Con memoria depositata il 31.1.2013 la parte appellante ha ribadito tesi e richieste.
Con memoria depositata il 5.2.2013 il costituito Comune ha dedotto la infondatezza di tutti i motivi di appello.
Con memoria depositata il 12.2.2013 la parte appellante ha replicato alle avverse argomentazioni, in particolare evidenziando che la pregressa utilizzazione dell’immobile non era a fonderia ma ad officina (a seguito di variazione anteriore all’anno 1977) ed era quindi ascrivibile ad attività di servizio.
Alla pubblica udienza dell’8.3.2013 il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio.
DIRITTO
1.- Il giudizio in esame verte sulla richiesta, formulata da Società SIF s.r.l., di annullamento o di riforma della sentenza del T.A.R. in epigrafe indicata con la quale era stato respinto il ricorso proposto per ottenere l’accertamento che la concessione edilizia rilasciata per la ristrutturazione finalizzata alla trasformazione a sala giochi di un fabbricato già destinato ad attività di officina non scontava oneri di urbanizzazione (o, comunque, non li scontava nei termini liquidati dal Comune, dovendosi quanto meno scomputare gli oneri competenti alla attività precedente legittimamente esercitata nell’immobile) e per conseguire la condanna del Comune alla restituzione in tutto o in parte di quanto già corrisposto a detto titolo.
2.- Con l’unico motivo di appello è stato in primo luogo dedotto che il Comune ha computato detti oneri e contributi come se si trattasse di una nuova costruzione, senza considerare che si trattava di ristrutturazione di un edificio già esistente, ignorando sia che erano state in precedenza versate somme a tali titoli e sia che, poiché gli interventi edilizi effettuati (consistenti nel rifacimento dei pavimenti, degli intonaci, dei controsoffitti, nella sistemazione dei bagni, nella sostituzione degli infissi e nell’adeguamento degli impianti elettrici) erano stati modesti, non avevano comportato un aumento del carico urbanistico, in assenza di aumento della superficie utile.
Poiché la “ratio” sottesa all’imposizione del contributo di urbanizzazione previsto dalla legge n. 10/1977 si fonda sul presupposto dei maggiori carichi urbanistici che conseguono nella zona alla realizzazione della opera assentita, nessun contributo è dovuto per la semplice trasformazione di un immobile da una ad altra destinazione qualora non vi sia mutamento di categoria e non risultino mutate in modo apprezzabile le caratteristiche urbanistiche della zona.
Secondo la società appellante con la impugnata sentenza è stato invece affermato, erroneamente, che la concessione edilizia aveva comportato l’esecuzione di opere di trasformazione dell’edificio, senza considerare che esse erano limitate ad interventi che non solo non avevano comportato aumento di superfici utili, ma nemmeno cambio di uso tra “raggruppamenti” non consentiti.
Invero il mutamento di destinazione d’uso rilevante a fini urbanistici è esclusivamente quello che comporta il passaggio dell’immobile dall’una all’altra delle tipologie individuate dall’art. 10 della l. n. 10/1977 e, nella Regione Emilia Romagna, dalla l.r. n. 46/1988.
Ma nel caso che occupa non si sarebbe verificato, a seguito dei lavori eseguiti, alcun passaggio dall’una all’altra delle categorie previste dall’art. 2 di detta l.r. perché l’uso originario del fabbricato doveva intendersi come manifatturiero e l’utilizzo commerciale rientra nella medesima categoria b) dell’art. 2 della l. r. citata.
L’attività svolta nell’immobile era di officina e non poteva essere qualificata come industriale, come ritenuto dal T.A.R., ma come attività di servizio, come evidenziabile da una valutazione in concreto della attività effettivamente svolta.
Non sarebbe condivisibile l’affermazione che l’Amministrazione, nel quantificare gli oneri, ha tenuto conto dei criteri di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 3098 del 14.3.1990 perché essa, al punto 1.5.1, comprende in una unica fascia l’attività ricreativa e l’artigianato di servizio, utilizzando come criterio di riferimento i metri quadrati, che nel caso di specie non sono stati aumentati; l’attività di sala giochi deve essere infatti considerata come attività ricreativa e non direzionale, da inserire nella stessa fascia ove è inserita la attività di servizio (come da detta deliberazione).
2.1.- Al riguardo il costituito Comune ha sostenuto in particolare che a seguito dell’intervento di ristrutturazione effettuato dalla appellante, la destinazione d’uso dell’immobile in questione è cambiata da fonderia a sala giochi, quindi da uso produttivo manifatturiero, di cui alla lettera c) della l. r. 46/88, ad un uso commerciale direzionale, di cui alla lettera b) di detta l.r..
2.2.- Osserva la Sezione che il fondamento del contributo di urbanizzazione non consiste nel titolo edilizio in sé, ma nella necessità di ridistribuire i costi sociali delle opere di urbanizzazione, facendoli gravare su quanti beneficiano delle utilità derivanti dalla presenza delle medesime secondo modalità eque per la comunità con la conseguenza che, anche nel caso di modificazione della destinazione d'uso, cui si correli un maggiore carico urbanistico, è integrato il presupposto che giustifica l'imposizione del pagamento della differenza tra gli oneri di urbanizzazione dovuti per la destinazione originaria e quelli, se più elevati, dovuti per la nuova destinazione impressa; il mutamento, pertanto, è rilevante quando sussiste un passaggio tra due categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico, qualificate sotto il profilo della differenza del regime contributivo in ragione di diversi carichi urbanistici (Consiglio Stato, sez. IV, 28 luglio 2005, n. 4014).
Ai fini dell'insorgenza dell'obbligo di corresponsione degli oneri concessori, è rilevante il verificarsi di un maggior carico urbanistico quale effetto dell'intervento edilizio, sicché non è neanche necessario che la ristrutturazione interessi globalmente l'edificio - con variazioni riguardanti nella loro interezza le parti esterne ed interne del fabbricato - ma è soltanto sufficiente che ne risulti comunque mutata la realtà strutturale e la fruibilità urbanistica, con oneri conseguentemente riferiti all'oggettiva rivalutazione dell'immobile e funzionali a sopportare l'aggiuntivo carico "socio - economico " che l'attività edilizia comporta, anche quando l'incremento dell'impatto sul territorio consegua solo a marginali lavori.
2.3.- Rileva ancora il Collegio che l'art. 10 della l. n. 10/1977, sotto la rubrica "concessione relativa ad opere od impianti non destinati alla residenza" prescriveva, al comma 1, ai fini della determinazione del contributo per gli oneri di urbanizzazione, che “La concessione relativa a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla presentazione di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari alla incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. La incidenza di tali opere è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base a parametri che la regione definisce con i criteri di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 5, nonché in relazione ai tipi di attività produttiva.” e, al comma 3, che “Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate nei commi precedenti, nonché di quelle nelle zone agricole previste dal precedente articolo 9, venga comunque modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo per la concessione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento della intervenuta variazione”.
L’art. 2 della l.r. n 46/1988, come sostituito dall'art. 16, comma 2, l.r. 30 gennaio 1995, n. 6, stabiliva, al comma 1, che “Fermo restando quanto disposto dagli artt. 35 e 36 della L.R. n. 47 del 1978 per le zone omogenee A, gli strumenti urbanistici e loro varianti possono individuare, in altri ambiti determinati del territorio comunale, le destinazioni d'uso compatibili degli immobili, nel rispetto dei limiti, vincoli e standard fissati dalle norme vigenti” e, al comma 2, lettera f), che “nella disciplina degli usi compatibili il Comune dovrà comunque tener conto della distinzione tra i seguenti raggruppamenti di categorie degli stessi, in ragione del diverso carico urbanistico ad essi connesso:
1) funzione abitativa;
2) funzioni direzionali, finanziarie, assicurative, funzioni commerciali, ivi compresi gli esercizi pubblici e l'artigianato di servizio, le attività produttive di tipo manufatturiero artigianale solamente se laboratoriali, funzioni di servizio, ivi comprese le sedi di attività culturali, ricreative, sanitarie, pubbliche e private e studi professionali;
3) funzioni produttive di tipo manufatturiero ad eccezione di quelle di cui al precedente punto 2) ivi compresi gli insediamenti di tipo agroindustriale e gli allevamenti zootecnici di tipo intensivo;
4) funzioni agricole o connesse al loro diretto svolgimento a livello aziendale e interaziendale ivi comprese quelle abitative degli operatori agricoli a titolo principale;
5) funzioni alberghiere e comunque per il soggiorno temporaneo”.
Detta legge regionale stabiliva inoltre, al comma 4 ,che “Al di fuori degli ambiti del territorio comunale determinati a norma del comma 1, sono soggetti ad autorizzazione del Sindaco i soli mutamenti d'uso non connessi a trasformazioni fisiche che implichino variazioni degli standard urbanistici, di cui all'art. 46 della L.R. n. 47 del 1978, come modificato ed integrato. In questi casi, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato soltanto alla verifica del reperimento degli standard urbanistici e al versamento del conguaglio indicato al comma 5” e, al comma 5, che “L'autorizzazione prevista al comma 3 è rilasciata previo versamento del conguaglio tra gli oneri previsti, nelle nuove costruzioni, per la destinazione d'uso già esistente e quelli per la destinazione d'uso autorizzata, se questi sono maggiori. Il Comune stabilisce l'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria in conformità a quanto previsto dalla delibera del Consiglio regionale di cui all'art. 5 della legge n. 10 del 1977. “
Il mutamento di destinazione d'uso di un immobile nella Regione di cui trattasi doveva essere autorizzato mediante rilascio del permesso di costruire, se effettuato mediante opere o se comportava un mutamento tra categorie edilizie funzionalmente autonome e non omogenee, in tali casi integrando una modificazione edilizia incidente sul carico urbanistico, nel rispetto dell'art. 2 comma 2 lett. f), l. reg. Emilia-Romagna n. 46 del 1988 e succ. modif. e integr..
Pertanto il mutamento di destinazione d'uso di un immobile da produttiva non manifatturiera artigianale a direzionale ricreativa doveva considerarsi attuato tra distinte categorie funzionali e comportava variazione del carico urbanistico, senza possibilità di prova contraria.
2.4.- Nel caso di specie è stato richiesta in data 11.11.1977 la concessione edilizia relativa all’intervento di cambio di destinazione d’uso con opere dell’edificio di cui trattasi da “officina” a “sala giochi”. Dette attività sono, secondo l’appellante, entrambe appartenenti alla medesima categoria, non avendo la attività di officina connotazione di tipo industriale, e non si sarebbe verificato il cambio di categoria giustificante il pagamento degli oneri di cui trattasi affermato dal T.A.R..
E’ da rilevare tuttavia che il primo giudice ha condivisibilmente sostenuto che l’attuale uso commerciale ha sostituito l’uso produttivo originario, che non poteva essere considerato quale manifatturiero artigianale rientrante nella stessa categoria dell’uso commerciale (dovendo una tale attività avere un carattere semplicemente laboratoriale), ma, anche per dimensioni e numero delle maestranze occupate, quale specificamente industriale, rientrante in diversa categoria.
Infatti risulta dalla originaria licenza per lavori edilizi n. 19288 del 12.12.1955, versata in copia in atti nel fascicolo di primo grado, che era stato rilasciato “nulla osta per l’ampliamento di un fabbricato industriale come al tipo allegato” e dalla allegata domanda di permesso di costruzione del 13.9.1955 che il fabbricato era “ad uso fonderia, con annessi servizi, ed abitazione del custode”, infine da nota del 5.10.1955 che nel locale era prevista l’occupazione di 15 operai.
Si era quindi effettivamente verificato il passaggio dalla categoria di cui al punto 2 della lettera f del comma 2 della l. r. 2 della l.r. n 46/1988, come sostituito dall'art. 16, comma 2, della l.r. n. 6/1995, relativa a funzioni produttive di tipo manufatturiero diverse da quelle di cui al precedente punto 2 (cioè attività produttive di tipo manufatturiero artigianale solamente se laboratoriali), alla diversa categoria di cui a detto punto 2 (cioè a funzioni direzionali e di servizio, ivi comprese le sedi di attività culturali, ricreative).
Tanto ha comportato un aggiuntivo carico urbanistico giustificante il pagamento degli oneri di cui trattasi.
2.5.- Non può condividere quindi la Sezione la tesi dell’appellante che gli interventi edilizi effettuati (consistenti nel rifacimento dei pavimenti, degli intonaci, dei controsoffitti, nella sistemazione dei bagni, nella sostituzione degli infissi e nell’adeguamento degli impianti elettrici) erano stati modesti e non avevano comportato un aumento del carico urbanistico, non avendo causato alcun aumento della superficie utile né mutamento di categoria.
Ai fini dell'insorgenza dell'obbligo di corresponsione degli oneri concessori, è infatti rilevante, come in precedenza evidenziato, il verificarsi di un maggior carico urbanistico quale effetto dell'intervento edilizio, sicché è sufficiente che a seguito degli effettuati lavori, a prescindere dalla loro entità, risulti comunque mutata la realtà strutturale e la fruibilità urbanistica, con oneri conseguentemente riferiti all'oggettiva rivalutazione dell'immobile e funzionali a sopportare l'aggiuntivo carico "socio - economico" che l'attività edilizia comporta, anche quando l'incremento dell'impatto sul territorio consegua solo a marginali lavori.
E’ quindi sufficiente che le opere assentite col secondo permesso comportino un mutamento di destinazione d'uso ovvero una variazione essenziale del manufatto con passaggio da una categoria urbanistica ad altra funzionalmente autonoma, per giustificare a seguito del maggior carico urbanistico, il ricalcolo degli oneri dovuto.
2.6.- Le censure in esame non son quindi positivamente valutabili.
3.- Con il motivo di appello in esame è stato in secondo luogo dedotto che per gli interventi sull’esistente avrebbe comunque dovuto essere effettuato un conguaglio, scomputando, se del caso, gli oneri competenti al precedente uso.
Non sarebbe condivisibile l’assunto del T.A.R. che non è possibile lo scomputo dal momento che non è stato corrisposto in passato alcun onere, perché la precedente concessione edilizia n. 1264 del 12.12.1955 ha già scontato, seppur virtualmente (essendo il provvedimento antecedente all’anno 1977) gli oneri per la realizzazione dell’opera, non avendo la l. n. 10 del 1977 efficacia retroattiva.
Dai conteggi effettuati dall’Amministrazione non sarebbe comprensibile il ragionamento seguito nella liquidazione, né la sentenza ha fatto chiarezza al riguardo, avendo aderito alle indicazioni del Comune senza approfondire i problemi sollevati con il ricorso.
3.1.- Al riguardo il Comune ha sostenuto che nessun onere è stato mai corrisposto e non è stato scontato virtualmente.
3.2.- Osserva la Sezione che, in caso di cambio di destinazione d'uso l'obbligo di corrispondere il contributo concessorio è principio enucleabile dall'art. 10, ultimo comma, della legge n. 10/1977, ribadito dall'art. 25, ultimo comma, della legge n. 47/1985, la cui “ratio”, come chiarito dalla giurisprudenza, è da ricercare nell'esigenza "di evitare che, quando la nuova tipologia assegnata all'immobile avrebbe comportato all'origine un più oneroso regime contributivo urbanistico, attraverso la modifica della destinazione il contributo possa essere evaso in tutto o in parte a vantaggio del richiedente (Cons. di Stato, sez. V, 7 dicembre 2010, n. 8620).
E, nella specie, il mutamento di destinazione d'uso attuato dalla ricorrente ha comportato il passaggio della tipologia di intervento da una classe contributiva originaria e meno "pesante" (industriale, appunto) ad un'altra tipologia (commerciale), non solo diversa ma anche più gravosa in termini di carico urbanistico. Si è trattato, cioè, di un cambio di destinazione d'uso intervenuto tra categorie autonome, quella industriale e quella commerciale, che ha comportato un aumento del carico urbanistico con conseguente mutamento degli “standard”. Presupposto, questo, sufficiente, per giurisprudenza unanime, a giustificare la richiesta di contributo per oneri di urbanizzazione.
Trattandosi in ogni caso di un supplemento di contributo urbanistico, l'importo dovuto dalla società ricorrente doveva in ogni caso essere pari alla differenza tra il contributo previsto per la nuova destinazione direzionale ricreativa e quello relativo alla precedente destinazione industriale, ove integralmente versato.
Ma nel caso che occupa, essendo la prima licenza per lavori edilizi anteriore alla entrata in vigore della l. n. 10/1977, non era dovuta la corresponsione di oneri, anche ai sensi dell’art. 18 della legge stessa, e non era scomputabile alcuna somma in precedenza pagata a tale titolo da quanto dovuto a seguito dell’effettuato mutamento di destinazione d’uso.
Prima della entrata in vigore di detta legge non era infatti previsto il pagamento di alcun onere di urbanizzazione o per costo di costruzione, introdotti con gli artt. 5 e 6 della legge suddetta, ed essi non potevano essere stati virtualmente scontati.
Del resto la giurisprudenza è da tempo orientata nel senso che qualora la concessione edilizia sia stata rilasciata senza l'onere di contributi di urbanizzazione ex art. 18 u.c., l. 28 gennaio 1977 n. 10 è poi legittima la richiesta del Comune di quei contributi per il rilascio di concessione edilizia in sanatoria relativa a interventi in variante rispetto al progetto originario (Consiglio Stato, sez. V, 4 settembre 2000, n. 4662) essendo stato determinato un incremento del peso urbanistico.
Quanto alla incomprensibilità dei calcoli effettuati dall’Amministrazione lamentata dalla parte appellante, la Sezione ne deduce la irrilevanza atteso che le procedure amministrative volte alla liquidazione ed al pagamento dei contributi di cui trattasi attengono ad attività non autoritativa e fondata sull'applicazione automatica di regole di calcolo previste da fonte normativa senza alcun contenuto di discrezionalità.
Le censure in esame non sono quindi suscettibili di assenso.
4.- L’appello deve essere conclusivamente respinto e deve essere confermata la prima decisione.
5.- Le spese e gli onorari del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidati come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente decidendo respinge l’appello in esame.
Pone a carico della appellante Società SIF s.r.l. le spese e gli onorari del presente grado, liquidate a favore del Comune di Imola nella misura di € 3.000,00 (tremila/00), di cui € 1.000,00 (mille/00) per esborsi, oltre ai dovuti accessori di legge (I.V.A. e C.P.A.).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Baccarini, Presidente
Antonio Amicuzzi, Consigliere, Estensore
Nicola Gaviano, Consigliere
Fabio Franconiero, Consigliere
Carlo Schilardi, Consigliere
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/08/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)