Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 2817, del 23 maggio 2013
Beni Ambientali.Legittimità diniego autorizzazione paesaggistica per impianto di distribuzione carburanti in area collinare del Vesuvio

E’ legittimo il diniego di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di un impianto di distribuzione carburanti, in quanto le opere oggetto si collocano nella “zona pedemontana”, costituita da un’ampia area collinare alle pendici del Vesuvio di particolare pregio paesaggistico-ambientale. In questo quadro, è legittimo il parere negativo parere della Soprintendenza, nei termini in cui, nell’esercizio della discrezionalità tecnica di cui è espressione, ha stimato le nuove volumetrie non compatibili con la tutela del paesaggio. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 02817/2013REG.PROV.COLL.

N. 01483/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1483 del 2013, proposto da: 
Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

La Nuova Fuel Calor s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Basile, con domicilio eletto presso Antonia De Angelis in Roma, via Portuense, 104;

nei confronti di

Comune di Torre del Greco;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE III n. 04605/2012, resa tra le parti, concernente diniego autorizzazione paesaggistica per realizzazione impianto di distribuzione carburanti



Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di La Nuova Fuel Calor s.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2013 il Consigliere Roberto Giovagnoli; sentito l’avvocato Basile;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. La sentenza appellata ha accolto il ricorso proposto in primo grado dalla società La Nuova Fuel Calor s.r.l. e, per l’effetto, ha annullato il provvedimento in data 11 giugno 2012 con il quale la Soprintendenza per i beni architettonici storici artistici ed etnoantropologici per Napoli e provincia esprimeva parere sfavorevole al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti in Torre del Greco (in area sottoposta a vincolo paesaggistico).

2. Il Ministero per i beni e le attività culturali ha proposto appello per ottenere la riforma di tale sentenza, chiedendone anche la sospensione in via cautelare.

3. Si è costituita in giudizio la società La Nuova Fuel Calor s.r.l., chiedendo il rigetto del gravame.

4. Alla camera di consiglio del 14 maggio 2013, fissata per la decisione sulla domanda cautelare, il Collegio, accertata la completezza dell’istruttoria e del contraddittorio e sentite sul punto le parti costituite, ha ritenuto di definire il giudizio nel merito con sentenza in forma semplificata.

5. L’appello merita accoglimento.

5.1. In primo, a differenza di quanto ritenuto dalla sentenza appellata, non vi è stata violazione del divieto di effettuazione ex novo della valutazione di compatibilità paesaggistica, in quanto il parere negativo espresso dalla Soprintendeza ha ad oggetto opere diverse rispetto a quelle già assentite con autorizzazione unica del 2008: si tratta di varianti al precedente progetto che importano modifiche sostanziali che, pertanto, giustificano una nuova valutazione paesaggistica.

5.2. Ugualmente non ha pregio il motivo proposto in primo grado (e ritenuto fondato dal Tribunale amministrativo regionale) diretto a denunciare la violazione dell’art. 21 del Piano territoriale paesistico (PTP )dei Comuni vesuviani.

In base a tale previsione: “È consentito in tutte le zone del presente piano, anche in deroga alle norme e alle prescrizioni delle singole zone di cui alla presente normativa: 1) la realizzazione e/o l’adeguamento degli impianti tecnologici ed infrastrutturali quali sistemi fognari e di depurazione, idrici, elettrici telefonici e sistemi similari di pubblica utilità sia di rilevanza comunale che sovra comunale”.

Sebbene l’impianto di distribuzione di carburante possa rientrare, in astratto, nel campo di applicazione dell’art. 21 PTP, occorre, tuttavia, chiarire che la disposizione in esame, nel consentire la realizzazione di tali impianti in eventuale deroga alle prescrizioni di piano - tra cui quella del generale divieto di incremento volumetrico prevista dall’art. 15 per la zona S.I. (zone Sature Interne) - non esclude, tuttavia, la persistenza, in ogni caso, del potere della Soprintendenza di valutare, in concreto, l’impatto paesaggistico della nuova opera e, in particolare, di valutarne la compatibilità paesaggistica.

In altri termini, anche per gli impianti che ricadono nel campo di applicazione di cui all’art. 21 PTP, la valutazione dell’impatto paesaggistico risulta, comunque, necessaria, non potendo certamente la detta deroga essere letta nel senso di consentire che gli impianti in essa menzionati possano essere realizzati a prescindere da ogni forma di tutela paesaggistica e, quindi, sottranedoli surrettiziamente al regime vincolistico e così di fatto precludendo alla Soprintendenza di valutare, caso per caso, il concreto impatto che essi possono avere sul paesaggio nel quale si inseriscono e di stimarne la relativa compatibilità.

5.3. Nel caso di specie, come evidenzia il Ministero nell’atto di appello, le opere oggetto di intervento si collocano nella “zona pedemontana”, costituita da un’ampia area collinare alle pendici del Vesuvio di particolare pregio paesaggistico-ambientale.

In questo quadro, il parere della Soprintendenza, nei termini in cui – nell’esercizio della discrezionalità tecnica di cui è espressione - ha stimato le nuove volumetrie non compatibili con la tutela del detto paesaggio, sfugge, anche sotto il profilo motivazionale, alle censure sollevate dall’originario ricorrente.

6. L’appello deve, pertanto, essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, deve respingersi il ricorso di primo grado.

Sussistono i presupposti, considerata anche la complessità della questione, per compensare le spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso proposto in primo grado.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Roberto Giovagnoli, Consigliere, Estensore

Roberta Vigotti, Consigliere

Andrea Pannone, Consigliere

Vincenzo Lopilato, Consigliere

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/05/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)