TAR Campania (NA) Sez. V sent. 6214 del 18 maggio 2010
Ambiente in genere. Gasdotti
Competenza del TAR Lazzio (Roma) ex art. 41 L. n.99 del 2009 in materia di controversie relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5299 del 2007, proposto da:
Palomba Francesco, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Ceccarelli, con domicilio eletto in Napoli, via Monteoliveto,86-St.Di Costanzo;
contro
Enel Distribuzione S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Cesare Caturani, Emilio De Santis, Giuseppe De Vergottini, con domicilio eletto presso Emilio De Santis in Napoli, via G. Porzio, 4 Is.G3;
nei confronti di
Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Giancarlo Bruno, Maurizio Carbone, Filippo Di Stefano, con domicilio eletto presso Giancarlo Bruno in Napoli, via Aquileia,8; Gestore Rete di Trasmissione Nazionale S.p.A. (G.R.T.N.) e Gestore Sistema Elettrico S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Anaclerio, Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola, con domicilio eletto presso Francesco Anaclerio in Napoli, via Fedro,7 C/0 Avv.L.Iannotta;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Telat - Terna Linee Alta Tensione S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe De Vergottini, Giuseppe Caturani, con domicilio eletto presso Giuseppe De Vergottini in Napoli, via Aquileia N. 8;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
IGIENE : RISARCIMENTO DANNI PER ESPOSIZIONE A FLUSSI ELETTROMAGNETICI PROVENIENTE DA ELETTRODOTTO.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Enel Distribuzione S.p.A.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Gestore Sistema Elettrico S.p.A.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25/03/2010 il dott. Sergio Zeuli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- con ricorso notificato in data 13 settembre 2007 e depositato il 4 ottobre successivo Francesco Palomba ha chiesto riconoscersi il suo diritto al risarcimento del danno per i gravi stati morbosi dai quali è affetto, manifestatisi a seguito dell’esposizione ai flussi elettromagnetici provenienti dall’elettrodotto Linea 60 Torre N sito in Castellammare di Stabia, impianto che in parte insiste sul terreno di proprietà della società di cui il ricorrente è socio ed amministratore e dove ha svolto la sua attività professionale;
- si sono costituiti Terna e Gestore Sistema Elettrico SpA contestando l’avverso dedotto e chiedendo il rigetto del ricorso;
- ha spiegato intervento ad opponendum Telat SrL;
- all’odierna udienza, le parti hanno concluso come da verbale;
ritenuto che:
l’art. 41 della L. n.99 del 2009 prevede che tutte le controversie, anche in relazione alla fase cautelare e alle eventuali questioni risarcitorie, comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti dell'amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati concernenti la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW nonchè quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti sono sì devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ma sono attribuite alla competenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma in virtù della previsione di cui al comma 1 della norma citata;
questa norma si applica anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge” (comma 5) e l’incompetenza è rilevabile d'ufficio (comma 3);
il ricorso ha ad oggetto la disalimentazione e la rimozione dell’elettrodotto 60 kv Torre N Castellammare che fa parte della rete di trasmissione nazionale;
ritenuto tanto premesso che va dichiarata l’incompetenza di questo Tribunale, a favore della competenza del TAR del Lazio sede di Roma.
Considerato che, alla luce dell’esito del presente giudizio, pare opportuna una decisione di integrale compensazione delle spese di giudizio;
P.Q.M.
Letto l’art.41 comma 1 della Legge n.99 del 2009 dichiara l’incompetenza del giudice adito in favore di quella del Tribunale Amministrativo per il Lazio, sede di Roma.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25/03/2010 con l'intervento dei Magistrati:
Antonio Onorato, Presidente
Andrea Pannone, Consigliere
Sergio Zeuli, Primo Referendario, Estensore
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/05/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO